Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32885 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32885 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROBINO DOMENICO N. IL 21/06/1959
avverso l’ordinanza n. 120/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del
09/10/2013
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale
giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Domenico Robino,
volta all’accertamento della inesistenza del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 670
cod. proc. pen., e, in subordine, all’applicazione del beneficio dell’indulto con
riferimento a due sentenze di condanna oggetto di provvedimento di esecuzione

appello di Catanzaro che confermava la decisione di primo grado del Tribunale di
Catanzaro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore
di fiducia, denunciando con il primo motivo l’incompetenza del tribunale in
composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, posto che la sentenza
divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa dal Tribunale di Catanzaro in
composizione collegiale, confermata dalla Corte di appello.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione
alla nullità dell’estratto contumaciale notificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ fondato il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, con il quale
è stata dedotta la incompetenza funzionale, assoluta ed inderogabile del
Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica che ha emesso il
provvedimento impugnato, quale giudice dell’esecuzione.
Invero, nella specie, trattandosi dell’esecuzione di più provvedimenti emessi
da giudici diversi deve essere applicata la disciplina di cui al comma 4 dell’art.
665 cod. proc. pen. che prevede la competenza del giudice che ha emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; pertanto, il giudice competente
deve essere individuato nel Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale che
ha emesso la sentenza confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile
successivamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi.
Non viene in alcun modo in rilievo la disposizione di cui al comma 4

bis

dell’art. 665 cod. proc. pen. che – secondo l’indirizzo assolutamente
maggioritario di questa Corte – ha riguardo alla diversa ipotesi di esecuzione di
più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale
dello stesso ufficio. Detta ultima norma deroga a quella contenuta nel comma 4
del medesimo articolo e non è attributiva di competenza territoriale, ma trova
applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso
2

di pene concorrenti emesse dal Tribunale di Palmi il 26.10.2009 e dalla Corte di

Tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o
collegiale (Sez. 1, n. 25966, 09/05/2001, Corso, rv. 219280; Sez. 1, n. 31368,
02/07/2008, Pizzo, rv. 240680).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e
gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Catanzaro in composizione
collegiale per competenza.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi degli atti
al Tribunale collegiale di Catanzaro.

Così deciso, il 24 giugno 2014.

P.Q.M.

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