Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32884 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32884 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIUDJIAN FAEZ N. IL 17/08/1970
avverso l’ordinanza n. 13/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
08/10/2013
sentita la rejzione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. T-5 -t.
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Udit i difensor A

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Data Udienza: 24/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, quale giudice
dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, rigettava la richiesta avanzata, ai
sensi dell’art. 670 comma 1, cod. proc. pen., da Fiudjian Faez, volta alla
dichiarazione di nullità della notifica dell’estratto contumaciale con conseguente
restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza
di condanna emessa dallo stesso tribunale in data 4.7.2012.

regolarmente formato tenuto conto che la notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza era stata effettuata regolarmente ai sensi dell’art. 159 cod. proc.
pen. che per i soggetti irreperibili impone di effettuare le ricerche per rintracciare
il destinatario dell’atto, senza imporre delle indagini. Nella specie il decreto di
irreperibilità è stato emesso il 10.2.2012, dopo aver compiuto tutte le ricerche
possibili avuto riguardo alla specifica posizione dell’imputato che, a differenza
della coimputata, non aveva alcuna residenza, né era in possesso di permesso
di soggiorno, con la conseguente impossibilità di accertare un recapito utile. Del
resto, anche la coimputata non era stata trovata al recapito indicato nel
permesso di soggiorno.
Quanto alla richiesta di restituzione nel termine, il giudice dell’esecuzione
riteneva che non è stata presentata nei trenta giorni dalla effettiva conoscenza
del provvedimento da parte dell’imputato sul quale grava l’onere di
dimostrazione il momento della effettiva conoscenza, rilevando che il 2.5.2013 il
difensore nominato aveva preso conoscenza del fascicolo processuale, pertanto,
l’istante già in precedenza aveva dato incarico al difensore di verificare gli atti
avendo avuto, evidentemente, già in precedenza conoscenza della sentenza.
Rilevava che, comunque, già nel dicembre 2012 erano state attivate le verifiche
dirette ad accertare l’esistenza di un domicilio idoneo per la detenzione
domiciliare e che nel gennaio 2013 era stato emesso ordine di carcerazione
notificato all’avvocato il 24.1.2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore
di fiducia, deducendo, in primo luogo, la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla regolarità della notifica dell’estratto contumaciale che
non è avvenuto al domicilio eletto.
Quindi, contesta la valutazione in relazione alla dimostrazione della effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato a
norma dell’art. 175 cod. proc. pen., evidenziando che, nella specie, l’imputato
era stato giudicato in contumacia con l’assistenza di difensore di ufficio e,

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Ad avviso del giudice dell’esecuzione, il titolo esecutivo doveva ritenersi

pertanto, deve ritenersi che non ebbe effettiva conoscenza del processo a suo
carico.
Rileva che erroneamente l’istanza è stata ritenuta fuori termine, atteso che
è stata proposta sia dall’imputato che dal difensore ed il giudice ha preso in
considerazione soltanto la conoscenza presunta da parte dell’imputato e non da
parte del difensore in violazione del generale principio di cui all’art. 585 comma 3
cod. proc. pen..

E’ inammissibile il primo motivo di ricorso risultando palese la aspecificità
della doglianza in ordine alla notifica dell’estratto contumaciale per mancanza di
correlazione con quanto affermato nel provvedimento impugnato. E’ stato,
infatti, dato atto che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza era
stata effettuata regolarmente ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. a seguito del
decreto di irreperibilità emesso il 10.2.2012, dopo aver compiuto tutte le
ricerche possibili avuto riguardo alla specifica posizione dell’imputato. Non risulta
in atti che vi fosse stata elezione di domicilio.
Deve, invece, ritenersi fondato il ricorso relativamente alla istanza di cui
all’art. 175 cod. proc. pen. sulla quale il giudice dell’esecuzione non si è
pronunciato nel merito rilevando che la richiesta è stata proposta oltre il termine
di legge.
Premesso che deve escludersi la fondatezza della prospettata violazione del
generale principio di cui all’art. 585 comma 3 cod. proc. pen. che nella specie
non si applica, essendo previsto esplicitamente all’art. 175 comma 2

bis cod.

proc. pen. che il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui l’imputato
ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, il giudice
dell’esecuzione, del pari, non ha fatto corretta applicazione della suddetta norma
avendo fatto decorre detto termine di decadenza da un elemento incerto della
conoscenza da parte del ricorrente della sentenza di condanna, non potendosi,
all’evidenza, desumere tale conoscenza dalla circostanza che il condannato
avesse nominato un difensore prima del 2.5.2013, data nella quale aveva preso
conoscenza del fascicolo processuale. Né in atti risulta che l’ordine di esecuzione
della pena è stato notificato al condannato, bensì, al difensore di ufficio.
Pur essendo intervenute pronunce di questa Corte parzialmente diverse tra
loro e, in qualche caso solo apparentemente in contrasto, deve essere ribadito
che ai fini della restituzione nel termine di cui all’art. 175 comma 2 e 2

bis cod.

proc. pen. per l’impugnazione della sentenza contumaciale è onere dell’istante
allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul
giudice grava l’onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di
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CONSIDERATO IN DIRITTO

individuare in atti l’eventuale momento dal quale computare il termine
decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del
provvedimento da impugnare (Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, rv.
258440).
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente
alla richiesta di restituzione nel termine in relazione alla quale il giudice dovrà
verificare se il condannato ha allegato il momento in cui ha avuto conoscenza
della sentenza e la effettiva tempestività sulla base degli atti, ovvero, all’esito di

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione in termini e
rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Verona.

Così deciso, il 24 giugno 2014.

tale verifica, pronunciare nel merito della richiesta.

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