Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32881 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32881 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SULMONA
nei confronti di:
MANZI LEONARDO N. IL 26/11/1986
avverso l’ordinanza n. 3/2013 GIP TRIBUNALE di SULMONA, del
16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/settite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 24/06/2014

1. Con ordinanza del 16 maggio 2013 il Tribunale di Sulmona,
giudice dell’esecuzione, accogliendo la relativa domanda proposta
da Manzi Leonardo, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.
riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalla
Corte di appello di Bari con sentenza del 2 marzo 2007 e quelli
giudicati dal Tribunale di Sulmona con sentenza del 13 maggio
2010, entrambe relative a condotte delittuose contestate ai sensi
dell’art. 628 c.p., commi 1 e 3..
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il
Procuratore della repubblica di Sulmona contestando la competenza
territoriale del tribunale di quella sede in favore del Tribunale di
Foggia e questo ai sensi dell’art. 665 n. 4 c.p.p., che fissa la
competenza territoriale del giudice dell’esecuzione presso l’autorità
giudiziaria la cui sentenza sia divenuta definitiva per ultima. A tal
fine il procuratore ricorrente indicava la sentenza del Tribunale di
Foggia in data 28.9.2010, passata in giudicato il 5 giugno 2012.
3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede, convenendo con le ragioni
sviluppate in ricorso, concludeva per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di
Foggia, territorialmente competente a conoscere della domanda del
Manzi.
4. Il ricorso è fondato.
Richiama la Corte la propria costante, certa e non controversa
lezione interpretativa secondo cui, la regola dettata dall’art. 665,
comma IV-bis c.p.p., a mente della quale la competenza in ordine
alla esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale, sia in
composizione monocratica che collegiale, appartiene in ogni caso al
collegio, deve intendersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di
provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale. Qualora, invece,
l’esecuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da tribunali
diversi, la competenza spetta al giudice, collegiale o monocratico,
che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
(in termini: Cass., Sez. I, 02/07/2008, n. 31368; Cass., Sez. I,
10/03/2004, n. 19054; Cass., Sez. I, 09/05/2001, n. 25966; Sez. I,
1.7.2003, n. 29599, rv. 225068; Sez. I. 23.4.2003, n. 21879, rv
224432).

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia.
Roma, addì 24 giugno 2014
esicliz9-\.
Il cons. est.

Trattasi, come è noto, di competenza di carattere funzionale,
eppertanto assoluta ed inderogabile (Cass., Sez. I, 02/12/2009, n.
49378), la cui determinazione prescinde dalle pronunce interessate
dall’incidente di esecuzione (Cass., Sez. I, 20/12/2011, n. 2141;
Cass., Sez. I Sent., 05/05/2008, n. 19466, rv. 240293; Cass., Sez. I,
12/05/2004, n. 23208, rv. 228253).
Nel caso di specie, al momento della presentazione della istanza di
applicazione della disciplina di cui all’art. 671 c.p.p., l’ultima
sentenza irrevocabile nei confronti dell’istante era quella emessa il
28 settembre 2010 da Tribunale di Foggia, in composizione
monocratica, passata in giudicato il 5 giugno 2012.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice territorialmente competente
affinché provveda sulla domanda in executivis prodotta dal Manzi.

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