Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32881 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32881 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOTTUSO SALVATORE N. IL 15/03/1946
avverso l’ordinanza n. 117/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
02/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
letteMeritite le conclusioni del PG Dott. Rue,–…up

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Uditi difensor Avv.;

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1,12-AL)

l

Data Udienza: 24/06/2013

1. Accogliendo la relativa istanza in executivis proposta da Gottuso
Salvatore, la Corte di appello di Palermo provvedeva a dichiarare
unificati, ai sensi dell’art. 81 c.p., i reati giudicati con tre sentenza
di condanna rese a suo carico dalla medesima corte distrettuale,
rispettivamente, il 16.7.2007, per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.
e per due tentate estorsioni, il 19.2.2009 per reato estorsivo
commesso il 10.4.2004 ed il 15.7.2010 per un nuovo reato estorsivo
commesso il 29.7.1998, già giudicato in continuazione con le
condotte di cui alla pronuncia del 16.7.2007.
Nel determinare la pena per il reato continuato come innanzi
dichiarato, il G.E. individuava il reato più grave in quelli unificati di
cui alla sentenza del 15.7.2010 (già ricognitiva del vincolo con i
reati giudicati il 16.7.2007) e la pena base, per il calcolo
sanzionatorio, in quella di anni nove e mesi otto di reclusione ed
euro 1800,00 di multa complessivamente inflitta con essa,
conseguentemente poi fissando la pena per la continuazione dei
reati relativi alle pronunce dedotte nel procedimento in anni 13,
mesi 8 di reclusione ed euro 2400,00 di multa, risultato ottenuto
aggiungendo alla pena di anni nove e mesi otto ed euro 1800,00 di
multa, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa
per la estorsione giudicata il 19.2.2009.
2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza il Gottuso,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
violazione degli artt. 81 co. 2 c.p. e 671 c.p.p. e difetto di
motivazione sul punto, in particolare deducendo: erroneamente è
stata individuata come pena base quella inflitta per reati già valutati
in continuazione tra loro ed in assenza dello scioglimento del
vincolo per la indicazione del reato unitariamente da ritenere più
grave, con la relativa indicazione della pena base sulla quale
operare i singoli aumenti per ogni reato satellite portato in
continuazione; la ordinanza impugnata, inoltre, non ha dato
adeguatamente conto delle ragioni giustificative del severo aumento
determinato per il reato portato in continuazione e di cui alla
sentenza del 19.2.2009; il reato estorsivo giudicato con tale
sentenza è sostanzialmente sovrapponibile, quasi in termini di bis in
idem, con la estorsione giudicata con la sentenza del 2010,
entrambe relative, infatti, alla medesima parte lesa; tanto è stato

La Corte, rijtenuto in fatto e considerato in diritto

esposto dalla difesa nella fase di merito e di tanto doveva tener
conto il G.E. nella determinazione della pena complessiva dei reati
delibati in continuazione.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il
rigetto della impugnazione.

4. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.
Secondo
costante
lezione
il
giudice
giurisprudenziale
dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della
pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con
sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a
norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati
che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione,
individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena
come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione,
operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già
riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo
(Cass., Sez. 1, 13/10/2010, n. 38244; Cass., Sez. I, 15/12/2009, n.
49748; Cass., Sez. I, 15/01/2009, n. 4911; Cass., Sez. 1, 27/10/2004,
n. 45161).
Nel caso in esame il G.E., in palese violazione dell’esposto
principio errneneutico, ha individuato il reato più grave e la pena
base per la dpterminazione di quella da applicare ai sensi degli artt.
81 c.p. e 671 c.p.p., non già in un reato singolarmente considerato,
bensì nei reati già unificati ai sensi dell’art. 81 co. 2 di cui alla
sentenza 15.7.2010 della Corte di appello palermitana e nella pena
complessiva per essi indicata nella sentenza stessa.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo
esame al giudice a quo affinchè, sciolta la continuazione già
dichiarata cpn la sentenza 15.7.2010 e con la pronuncia del
16.7.2007, individui il reato più grave tra quelli dedotti con la
domanda proposta in executivis, di poi applicando sulla relativa
pena gli aumenti ai sensi dell’art. 81 c.p. in relazione ad ogni reato
satellite portato in continuazione.
5. Ogni ulteriore doglianza relativa alla dosimetria dell’aumento
rimane assorbito dall’accoglimento dell’esposta censura.
P.T.M.

9

,e

la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla
determinazione della pena e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Palermo.
Così deciso in Roma addì 24 giugno 2013
Il cons. est.
Il Pr idente

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