Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32880 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32880 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOCCARELLI DAVIDE N. IL 10/08/1982
avverso l’ordinanza n. 185/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
25/10/2013
sentita l elazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/,øltite le conclusioni del PG Dott. e

eZ-1~

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 24/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice
dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, rigettava la richiesta avanzata da
Davide Cioccarelli, volta alla restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen..
Ad avviso del giudice dell’esecuzione tutti i rilievi sono infondati.
Il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato
all’imputato al domicilio eletto il 28.8.2008 presso il difensore di fiducia,

dell’obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio determina la nullità
della notifica solo se la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa
della impossibilità di eseguirla nel domicilio eletto e non quando l’atto sia
notificato al difensore in qualità di domiciliatario.
Anche la deduzione in ordine alla mancata designazione nel giudizio di un
difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen., è infondata in
presenza di nomina di difensore di fiducia non revocata.
Infine, il giudice rilevava che l’estratto contumaciale della sentenza di
condanna è stato notificato regolarmente presso il domicilio eletto a mezzo fax
allo studio del difensore di fiducia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore
di fiducia.
Deduce la violazione di legge in ordine alla nullità della notifica del decreto
di citazione che doveva essere effettuata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. e
non ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., atteso che l’elezione di domicilio era
viziata in mancanza degli avvertimenti richiesti a pena di nullità.
In secondo luogo, reitera la doglianza relativa alla mancata nomina di
difensore di ufficio in ragione della mancata presenza del difensore di fiducia che
ha omesso ogni attività difensiva con la conseguenza che l’imputato è rimasto
privo di assistenza legale effettiva e ciò integra un ipotesi di caso fortuito della
mancata proposizione dell’appello per cause indipendenti dall’imputato.
Da ultimo, ribadisce la irregolarità della notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza di condanna notificato a mezzo fax presso un diverso indirizzo del
difensore domiciliatario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, è manifestamente infondato.
In ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio valutabile in sede di esecuzione soltanto ai fini della richiesta di restituzione nel
2

avvocato Massimiliano Cappa, atteso che l’omesso avvertimento all’imputato

termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. e, quindi, della conoscenza da parte
del ricorrente del processo a suo carico – correttamente il giudice dell’esecuzione
ha affermato che l’omesso avvertimento all’imputato, in sede di elezione di
domicilio, dell’obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio
precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica
esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a
causa dell’impossibilità di esecuzione presso tale domicilio, e non anche nel caso
in cui l’atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario

E’, altresì, palese la infondatezza della doglianza relativa alla mancata
nomina di un difensore di ufficio in ragione della mancata presenza in udienza
del difensore di fiducia, attesa l’espressa previsione di cui al comma 4 dell’art. 97
cod. proc. pen. in caso di mancata comparizione del difensore di fiducia che,
nella specie risulta formalmente nominato e non revocato, né rinunciante al
mandato.
Invero, la mancata comparizione del difensore di fiducia comporta la nomina
di un difensore d’ufficio, secondo le formalità previste dall’art. 97, comma 4, cod.
proc. pen., che opera in sostituzione di quello di fiducia, essendo prioritario in
caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore; peraltro, in
difetto di revoca del difensore di fiducia, resta ferma la titolarità del diritto di
difesa del difensore originariamente designato, il quale, una volta cessata la
situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo
automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa (Sez. 2, n.
47978 del 19/11/2004, Elia, rv. 231278; Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007,
Shehu, rv. 237201).
Infine, come rilevato dal giudice dell’esecuzione, è formalmente corretta la
notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna che da quanto in
atti è stata effettuata al numero di fax che era stato indicato dal difensore di
fiducia, avvocato Massimiliano Cappa, «direttamente contattato».
Alla regolarità della notifica consegue la corretta formazione del titolo
esecutivo che prescinde dalla effettiva conoscenza della sentenza di condanna da
parte dell’imputato che, invece, assume rilievo ai fini della richiesta di
restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 cod.
proc. pen..
Tuttavia, anche sotto tale profilo il ricorso è manifestamente infondato,
atteso che l’estratto della sentenza è stato notificato presso il difensore di fiducia
e, come è stato più volte affermato, l’esigenza di un controllo che incida sulla
“effettività” di tutti i meccanismi processuali coinvolti dalla richiesta di restituzione nel
termine, non può non comportare anche la necessaria valorizzazione dell’esistenza di
un valido rapporto di difesa fiduciaria che consenta di conferire capacità

3

dell’imputato (Sez. 3, n. 7130 del 15/01/2009, Meconi, rv. 242676).

dimostrativa di una reale “conoscenza” alle notificazioni effettuate a mani del
difensore.
Tutte le doglianze ulteriori non sono ammissibili in sede di esecuzione
trattandosi di questioni coperte dal giudicato.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 24 giugno 2014.

favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA