Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3288 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3288 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO MARIA N. IL 31/05/1976 parte offesa nel procedimento
c/
BARATTA MARCELLO N. IL 26/06/1958
avverso il decreto n. 144/2015 GIUDICE DI PACE di COSENZA, del
20/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. -7 . )‹ . (z. „, egoi

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Data Udienza: 05/11/2015

1
RITENUTO IN FATTO
Il giudice di pace di Cosenza, con il decreto indicato in epigrafe, ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di MARCELLO BARATTA, indagato come
in atti.
Contro tale decreto la p.o. MARIA FERRARO ha proposto (con l’ausilio di un
difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ricorso per cassazione, deducendo

comma 2, c.p.p.
Con requisitoria scritta pervenuta in data 24 luglio 2015, il PG ha concluso nei
sensi riportati in epigrafe.
In data 14 luglio 2015 è pervenuta una memoria difensiva per conto
dell’indagato, con richiesta di rigetto del ricorso per motivi riguardanti il merito
della vicenda oggetto di indagine.
All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come indicato dal PG., e come agevolmente verificabile in atti, l’avviso de quo
era stato ritualmente chiesto dalla p.o., ma non risulta effettuato.
Il decreto impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione
degli atti al’autorità indicata in dispositivo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti
alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, udienza camerale 5 novembre 2015.

violazione di legge, per omessa notificazione dell’avviso previsto dall’art. 408,

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