Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32875 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32875 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza, in data 31/03/2014, n.
977/2014, dal

GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CASSINO

rispetto al

GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LATINA

nel procedimento nei confronti di

USAI Federico, nato a Gaeta il 19/04/1992,
TAGLIAMONTE Assunta, nata a Ponza il 11/01/1962.
Letti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere, Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale, Eduardo Vittorio Scardaccione, il quale ha concluso a favore della
competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina;
rilevato che il difensore delle parti private non è comparso.

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’ambito di procedimento nei confronti di Usai Federico e Tagliamonte
Assunta, sottoposti ad indagini per abusi edilizi in Ponza – Isola Palmarola, zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Gaeta, con ordinanza del 23 gennaio 2014, ha declinato la sua

del Tribunale di Cassino, disponendo contestualmente la restituzione degli atti al
Procuratore della Repubblica di Latina, che aveva richiesto il sequestro
preventivo della grotta ipogea, oggetto del preteso abuso, per intervento di
modifica della destinazione d’uso da locale-deposito in civile abitazione.
A ragione della declinata competenza il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina ha osservato che la sezione distaccata di Gaeta era stata
soppressa e il relativo territorio accorpato al circondario del Tribunale di Cassino,
giusta la nuova geografia degli uffici giudiziari di cui al d.lgs. 7/09/2012 n. 155,
che, quale legge processuale, doveva trovare immediata applicazione nel tempo
dell’attività richiesta, segnando solo la promozione dell’azione penale, in assenza
di specifica disciplina transitoria, il momento a partire dal quale il procedimento
poteva ritenersi pendente presso un determinato ufficio giudiziario, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 155 del 2012; e tale ufficio, nel caso di specie,
essendo ancora in corso le indagini preliminari, non poteva identificarsi in quello
di Latina.
Investito, il 27 marzo 2014, di analoga richiesta di applicazione di sequestro
preventivo da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Cassino, il Giudice per le indagini preliminari di quella sede, con ordinanza del 31
marzo 2014, richiamata la disciplina transitoria nel frattempo intervenuta di cui
al d.lgs. 19/02/2014 n. 14, art. 8, ha a sua volta declinato la propria competenza
a provvedere, rappresentando che il codificato criterio della pendenza del
procedimento a partire dalla data di acquisizione della notizia di reato, pervenuta
alla Procura della Repubblica di Latina il 17 maggio 2013, radicava la
competenza a decidere del Giudice per le indagini preliminari di quella sede e,
pertanto, rilevata l’esistenza di un conflitto negativo di competenza, ha disposto
la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione per la sua soluzione.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, condividendo la tesi del
Giudice remittente, ha concluso a favore della competenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Latina.

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competenza territoriale e indicato come autorità competente l’omologo Giudice

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che sussiste conflitto negativo di competenza a norma dell’art.
28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo due giudici ordinari
contemporaneamente ricusato di prendere cognizione delle medesime richieste
del Procuratore della Repubblica, esso va risolto a favore del Giudice per le

Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, contenente “Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”, in vigore dal 28 febbraio del
corrente anno, ha inserito nell’art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155, intitolato “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148”, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
In particolare, il comma 2-bis sancisce che: “La soppressione delle sezioni
distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti
civili e penali pendenti alla data di efficacia (delle nuove disposizioni, 13
settembre 2013, n.d.r.) di cui all’articolo 11, comma 2 (d.lgs. n. 155 del 2012,
n.d.r.), i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che
costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal
momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del
pubblico ministero”.
E il comma 2-ter dello stesso art. 9 specifica che “La disposizione di cui al
comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante
attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei
tribunali diversi da quelli (soppressi, n.d.r.) di cui all’articolo 1, oltre che per i
procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui
all’articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale”.

2. Nel caso in esame, il procedimento penale deve considerarsi pendente fin
dalla data del 17 maggio 2013, in cui la notizia di reato pervenne alla Procura
della Repubblica di Latina.
Trattandosi di ipotesi di reati commessi nel territorio della soppressa sezione
distaccata di Gaeta, già attribuita al Tribunale principale di Gaeta e, nella nuova
geografia giudiziaria, ricadente invece nel circondario del Tribunale di Cassino, la
competenza deve ritenersi spettante, in base alla disciplina transitoria sopra
indicata, al Tribunale di Latina costituente sede giudiziaria principale, rispetto
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indagini preliminari del Tribunale di Latina.

alla soppressa sezione distaccata di Gaeta, al tempo della pendenza del
procedimento che risale, come si è detto, al maggio 2013.
La recente disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 14 del 2014, che ha
inserito nell’art. 9 del precedente d.lgs. n. 155 del 2012 i suddetti commi 2-bis e
2-ter, in vigore dal 28 febbraio 2014, successivamente alla declinata competenza
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con la ricordata

del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, giusta ordinanza
del 31 marzo 2014, non incide sulla regolazione della competenza da attuare in
conformità della medesima disciplina transitoria, la quale, dettando norme di
carattere processuale, è immediatamente applicabile ai rapporti pendenti tra cui
devono ritenersi compresi i conflitti di competenza non ancora risolti alla data di
entrata in vigore della nuova normativa.
Coerentemente ai rilievi che precedono deve essere, in conclusione,
dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Latina, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Latina, Cu;-itc4fit”- 14- ,t0-44~”eftirw

Così deciso, in Roma, il 20 giugno 2014.

et•C

ordinanza del 23 gennaio 2014, ma prima dell’analoga negazione di competenza

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