Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32873 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32873 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA nei confronti di:
CORTE D’APPELLO PALERMO
con l’ordinanza n. 4/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA,
del 03/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 28.8.2012, CATALDO Enza chiedeva al Tribunale di Trapani la revoca della
confisca di prevenzione disposta nei confronti di BARRUZZA Vito Angelo con decreto emesso il
12.4.2011 dal medesimo Tribunale, avente ad oggetto beni immobili intestati ad essa istante.
2. Con provvedimento del 5-17.9.2012, il Tribunale di Trapani dichiarava la propria
incompetenza funzionale a decidere e trasmetteva gli atti alla Corte di Appello di Palermo,

antimafia”), reputando, in sintesi, che la disciplina transitoria di cui all’art. 117 comma 1 del
predetto decreto non fosse applicabile alle istanze di revoca di misure patrimoniali relative a
procedimenti di prevenzione “definiti”, come nella specie, prima della entrata in vigore di quel
testo normativo e che la presentata istanza di revoca dovesse essere decisa secondo la nuova
disciplina in ossequio al principio “tempus regit actum”.
3.

Con ordinanza resa in data 8.2.2013 (dep. 1’11.3.2013), la Corte di Appello

palermitana, nel condividere integralmente l’interpretazione data dal Tribunale di Trapani,
dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell’attivato procedimento di revoca, ritenendo
di dover individuare il Giudice competente nella Corte di Appello di Caltanissetta in base
all’applicazione analogica delle norme dettate in tema di revisione (dunque, ai sensi dell’art. 11
cod. proc. pen. siccome richiamato dall’art. 633, primo comma, stesso codice).
4. Con ordinanza del 3.2.2014 (dep. il 13.2.2014), la Corte di Appello di Caltanissetta
sollevava conflitto negativo di competenza ex artt. 28 ss. cod. proc. pen..
Rilevava la Corte nissena che il Tribunale di Trapani e la Corte territoriale palermitana
avevano letto il dettato normativo dell’art. 117, comma 1, D. Lgs. n. 159/11 dando per
presupposto il riferimento del legislatore ai soli procedimenti ancora in essere al momento
dell’entrata in vigore del codice antimafia, mentre per quelli definiti valeva la regola del tempus
regit actum.
Doveva, viceversa, ritenersi più corretta l’altra opzione interpretativa, subito suggerita
dalla dottrina e di recente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33782 del
2013), secondo la quale la norma transitoria prevista dall’art. 117 citato risultava formulata in
termini da rappresentare una deroga al principio “tempus regit actum”, avendo il legislatore
preso a parametro di riferimento della non immediata applicazione delle disposizioni contenute
nel libro I del “codice antimafia” non già, genericamente, i procedimenti pendenti, ma i
procedimenti nei quali fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di
prevenzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159.
Il riferimento ai procedimenti correlati ad un atto compiuto nella vigenza di una diversa
normativa processuale doveva, dunque, ritenersi ermeneuticamente comprensivo dei
procedimenti di prevenzione pendenti a tale data ed anche di quelli in fase di esecuzione o
eseguiti di cui venisse chiesta la revocazione perché, comunque, relativi a procedure attivate
su proposte ante riforma.
1

individuata quale giudice competente ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011 (cd. “codice

Non era argomento utile a conforto dell’interpretazione proposta dagli altri organi
giudiziari il richiamo all’autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di prevenzione,
non parlando l’art. 117, primo comma, D.Lgs. n. 159/11 di procedimenti pendenti in genere e
non venendo, di conseguenza, in rilievo una questione interpretativa assimilabile a quella
risolta dalle Sez. U. con la sentenza n. 1/90 relativa ad una istanza di revisione presentata
prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di rito (allora si ritenne applicabile il principio del
“tempus regit actum” in assenza di una norma transitoria che, invece, oggi c’era).

militavano a sostegno della proposta interpretazione, ricavate dalla citata sentenza di questa
Sezione 1, n. 33782/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va attribuita la competenza a decidere sulla istanza proposta nell’interesse di
CATALDO Enza, nel conflitto negativo insorto, al Tribunale di Trapani.
2. In virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 117, primo comma,
D. Lgs. n. 159 del 2011, deve, invero, ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina
prevista dall’art. 7 L. n. 1423 del 1956, come stabilito da questa Corte in diverse decisioni già
depositate (Sez. 1, n. 33782 dell’8.4.2013, Arena, Rv. 257116; Sez. 1, n. 45278 del
10.10.2013, Confl. comp. in proc. Apicella e altro, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del
17.10.2013, dep. 22.1.2014, Confl. comp. in proc. Pipitone, Rv. 258599; Sez. 1, n. 42612 del
27.9.2013, Confl. comp. in proc. Furina e altro, non massimata).
La disciplina transitoria introdotta con detta norma prevede che le nuove disposizioni in
tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali – tra cui l’art. 28 del medesimo corpus non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già
stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività, in tali
casi, della previgente disciplina.
L’apprezzabile sforzo interpretativo compiuto, sul punto, dal Tribunale di Trapani e dalla
Corte di Appello di Palermo – teso a distinguere l’ipotesi del procedimento tuttora in corso (con
applicazione della disciplina previgente) rispetto a quello già definito alla data del 13 ottobre
2011 (con possibile applicazione delle nuove norme, trattandosi di istanze tese ad introdurre
un “nuovo” procedimento, sia pure avente ad oggetto la verifica per fatti sopravvenuti della
fondatezza di quanto già deciso) – si scontra con il dato testuale utilizzato dal Legislatore, che
tale limitazione non ha ritenuto di operare.
2.1. Questa Corte ha già osservato che il tradizionale principio “tempus regit actum”
non ha carattere assoluto ma conosce delle “deroghe espresse” (Sez. U, n. 16101 del
27/03/2002 – dep. 30/04/2002, Degraft, Rv. 221278), nello specifico individuabili nella
previsione di una specifica disposizione transitoria (l’art. 117 D. Lgs. n. 159/2011).

2

Riportava, poi, per completezza, la Corte di Caltanissetta, le ulteriori ragioni che

L’art. 117 cit., così come formulato, fa riferimento, per l’applicabilità della nuova
disciplina, ai procedimenti in cui sia stata formulata la proposta dopo il 13 ottobre 2011 e non,
genericamente, ai procedimenti pendenti.
Si tratta di scelta legislativa, di per sé non sindacabile, di prevedere l’applicabilità delle
nuove disposizioni solo alle proposte avanzate dopo l’emanazione del “codice antimafia”,
previsione questa, per altro, che si rivela coerente con l’attribuzione al Governo, ex art. 1
comma 5 legge n. 136 del 2010, del potere di adottare disposizioni integrative e correttive

2.1.1.

La conclusione della non immediata applicabilità della nuova disciplina ai

procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della stessa, sotto altro profilo e nel
solco della lezione interpretativa della sentenza Degraft delle Sezioni Unite, trova conforto
anche in una «considerazione di complementare valore logico» individuabile «nel richiamo al
canone che conforma il regime delle impugnazioni alla normativa vigente all’epoca in cui si
esaurisce il procedimento formativo del provvedimento».
2.1.2. Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all’applicabilità della nuova
disciplina in tema di revocazione della confisca non riesce a superare evidenti incongruenze
logiche connesse al problema dell’identificazione della data di decorrenza del termine per la
proposizione dell’istanza stessa, che l’art. 28, comma 3 D. Lgs. n. 159/2011, a differenza
dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 che non prevedeva invece alcun termine, individua in
quello di «sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1».
Nella consapevolezza di tale difficoltà concettuale e delle evidenti aporie che ne
conseguono, quanti sostengono l’ammissibilità del rimedio ex art. 28 D. Lgs. n. 159/2011
anche contro i provvedimenti di confisca deliberati nell’ambito di procedimenti già definiti alla
data del 13 ottobre 2011, ritengono di far decorrere il termine dell’impugnazione straordinaria
dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
Tale opinione, tuttavia, sempre nel solco della lezione interpretativa della sentenza
Degraft delle Sezioni Unite, non può essere condivisa, «in quanto si risolve nell’attribuzione
all’interprete del potere di introdurre un’apposita norma transitoria attraverso un’operazione
ricostruttiva della disciplina consistente in una palese alterazione del chiaro e preciso dettato
normativo» contenuto nell’art. 28 cit., che, al terzo comma, fa decorrere il termine di sei mesi
dalla data in cui si verifica uno dei casi che legittimano la proposizione dell’istanza.
2.1.3. Devono, poi, rilevarsi ulteriori difficoltà applicative e incongruenze, conseguenti
all’immediata sottoposizione alle nuove disposizioni dei procedimenti già definiti secondo il
regime precedente.
2.1.3.1. In particolare, l’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, al quarto comma, prevede che, in
caso di accoglimento dell’istanza di revocazione, il Tribunale, investito degli atti trasmessi dalla
Corte di Appello, possa adottare la misura restitutoria prevista dall’art. 46: si tratta di istituto
di natura sostanziale in precedenza inesistente, che prevede la surrogazione del bene in
natura, non restituibile perché assegnato per il perseguimento di finalità istituzionali, con
3

entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

l’equivalente pecuniario da corrispondere “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente”.
Il relativo obbligo può essere posto anche a carico dell’amministrazione assegnataria,
soggetto rimasto estraneo alla procedura già conclusasi, ma egualmente esposto a
conseguenze patrimoniali pregiudizievoli senza aver avuto in precedenza l’opportunità di
considerare la convenienza e la possibilità di assumere quell’eventuale onere.
Non può non segnalarsi come tale forma di responsabilità opererebbe in via oggettiva

già definiti secondo le regole previgenti non potrebbe trovare fondamento nel principio
“tempus regit actum”, valevole soltanto per il compimento di atti processuali, non nel campo
del diritto sostanziale, tanto più che nel caso di restituzione per equivalente l’interessato
verrebbe comunque a subire un duplice pregiudizio per non poter più recuperare il bene cui ha
diritto e per la limitazione del “tantumdem” alle risorse finanziarie disponibili, con la possibilità
di subire un trattamento deteriore rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire mediante
l’esperimento della revoca ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423/56.
2.1.3.2. Gli effetti sfavorevoli per il proponente, derivanti dalla tesi propugnata dal
Tribunale di Trapani e dalla Corte di Appello di Palermo, inducono ad altra riflessione, suggerita
dal richiamo operato nei provvedimenti emessi dai due organi giudiziari citati a precedenti
giurisprudenziali di questa Corte in tema di diritto intertemporale e di giudizio di revisione.
In effetti, con la pronuncia n. 1 del 3/2/1990, La Rocca, Rv. 183699 e 183670, le
Sezioni Unite, chiamate a decidere la questione dell’applicabilità o meno del nuovo codice di
rito ad istanza di revisione proposta in data anteriore all’entrata in vigore della nuova
disciplina, hanno risolto il problema di diritto intertemporale sulla base del principio generale,
ricavabile dagli art. 10 e 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale “gli
atti compiuti sotto la vecchia legge conservano vigore anche sotto la nuova, mentre gli atti da
compiere, anche se collegati ad atti precedentemente compiuti, sono disciplinati dalla nuova
legge… In virtù di tale principio non solo la forma, le modalità e i requisiti di validità soggettivi
ed oggettivi dei singoli atti processuali, ma anche la spettanza e l’esercizio di una determinata
attività sono regolati dalla legge del tempo in cui l’atto è compiuto e l’attività è esercitata. Dal
che consegue che le regole di competenza vanno applicate con riferimento al tempo in cui una
determinata attività di giurisdizione deve essere esercitata”.
Le Sezioni Unite hanno però avuto cura di precisare che il canone “tempus regit actum”
non ha valenza assoluta, ma può essere derogato, non soltanto per effetto di disciplina
transitoria, ma anche in ossequio al principio di “perpetuatio iurisdictionis”, per cui il processo
iniziato davanti ad un giudice in seguito divenuto incompetente in ragione dell’entrata in vigore
di un diverso criterio legale di distribuzione della competenza, continua ad essere celebrato da
quello stesso giudice se questi abbia esercitato in concreto attività di giurisdizione, ossia abbia
iniziato la sua trattazione prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

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ed in contrasto con il principio di affidamento e la sua applicazione immediata ai procedimenti

Questo Collegio osserva che il richiamo alla sentenza n. 1/90 non è decisivo per la
soluzione della questione di diritto intertemporale posta dal sollevato conflitto, in quanto, in
relazione al caso affrontato, l’affermata applicazione del principio desunto dall’art. 11 disp.
prel. codice civile è frutto del rilievo decisivo dell’assenza di una disciplina transitoria in deroga,
che, al contrario, per la materia del procedimento di prevenzione e di revocazione della misura
applicata è contenuta proprio nell’art. 117 comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011.
In altri termini, non appare corretto interpretare il significato di questa disposizione alla

legislatore ha introdotto una nuova regolamentazione di istituti processuali senza approntare
una specifica disciplina per rapporti non ancora definiti.
2.1.3.3. Infine, non ha nemmeno fondamento l’opinione secondo la quale “quella posta
dall’ art. 117.1 T.U. è una regola generale, che riguarda numerose questioni di natura
“esecutiva” (vedi artt. 11 e ss. T.U.)” perchè propone una lettura riduttiva della norma, la
quale in realtà si occupa, non soltanto dell’esecuzione successiva all’imposizione delle misure,
ma di tutte le disposizioni contenute nel libro I, ossia un insieme molto più vasto di prescrizioni
attinenti le singole misure di prevenzione, il procedimento applicativo, l’amministrazione,
gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, la tutela dei terzi ed i rapporti con le
procedure concorsuali, gli effetti delle misure applicate, la riabilitazione, le sanzioni penali per
le trasgressioni delle prescrizioni imposte, molte delle quali appartengono al diritto sostanziale,
il che vale anche per quanto stabilito dall’art. 28 del nuovo T.U..
Pertanto, la portata generale della norma non può imporre un’interpretazione contro la
sua formulazione testuale e l’applicazione indiscriminata del principio “tempus regit actum” ad
istituti che non riguardano il processo.
3. In conclusione, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale già delineatosi nella presente
sede di legittimità, fatto proprio dalla Corte di Appello di Caltanissetta, è da ritenersi che
l’applicazione della nuova disciplina non possa avvenire in tutti i casi in cui la “proposta
applicativa” da cui è sorto il procedimento “in quanto tale” sia stata formulata prima del 13
ottobre 2011 e ciò anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia nel frattempo definito e si
discuta della revoca del provvedimento emesso. Poiché il caso in esame rientra in detta
situazione, il conflitto sollevato va risolto con l’indicazione della competenza del Tribunale di
Trapani, quale giudice che ha emesso la misura di cui si è chiesta la revocazione (art. 7 L. n.
1423/56).
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014

DEP • SI ATA

luce di principi generali, certamente validi, ma soltanto per situazioni diverse, nelle quali il

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