Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32872 del 10/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32872 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE ASSISE APPELLO BARI nei confronti di:
TRIBUNALE FOGGIA
con l’ordinanza n. 114/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPTOGLIO;
1(01;e/sentite le conOusioni del PG Dott. Obat4 Glaka-n4A, &La a”..«.~-

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Data Udienza: 10/06/2013

ritenuto in fatto

Con ordinanza del 27.9.2012 il giudice monocratico del Tribunale di
Foggia declinava la propria competenza a deliberare in ordine all’istanza di
revoca dell’indulto relativamente alla pena inflitta con sentenza corte
d’appello di Bari 23.4.2002 , per l’ineseguibilità della pena, formulata da
LEGGIERI Michele, in quanto l’ultima sentenza passata in giudicato era quella

trasmettersi gli atti.
La corte d’assise d’appello di Bari ricusava di prendere cognizione della
questione, in quanto la sentenza suindicata che avrebbe radicato la sua
competenza non era ancora definitiva, essendo stata impugnata dal Leggieri
avanti la corte di cassazione ed avendo la corte annullato con rinvio; che l’art.
665 c. 4 cod. proc. pen. andava interpretato nel senso che il provvedimento
divenuta irrevocabile per ultimo è quello integralmente passato in giudicato ,
cosicchè la sentenza divenuta definitiva per ultima nel caso di specie doveva
intendersi quella emessa dalla corte d’appello di Bari, che confermò la sentenza
del Tribunale di Foggia, giudice competente per l’esecuzione.

Considerato in diritto
Il coni:liceo sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere
cognizione di an provvedimento, così determinando una situazione di stallo
processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa
Corte dalla norme, successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l’ha
rilevato.
Deve infatti essere osservato che come correttamente evidenziato dalla
corte d’assise d’appello di Bari, in sede di esecuzione, laddove si abbia riguardo
a più provvedimenti emessi da diversi giudici della cognizione, la competenza
si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo. Nella presente fattispecie la sentenza divenuta
irrevocabile pa – ultima era quella della corte d’appello di Bari 23.4.2002 di
confermu della sentenza Tribunale Fogg’; ,.,, 26.1.2001, atteso che la sentenza
Corte appel:o Bari 5.5.2010, asseritarrente passata in giudicato il giorno
8.11.2011, risultava invece ancora sub iudice, avendo la corte di cassazione
parzialmente annullato con rinvio :a sentenza -anche nei confronti del
Leggieri- e che la decisione assunta in sede di rinvio era stata fatta a sua volta
oggetto di ricorso in cassazione, in data 23.10.2012.
2

emessa dalla corte d’assise d’appello di Bari in data 5.5.2010, a cui disponeva

Deve auindi essere dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia a
cui devono essere trasmessi gli atti.

p.q.m.

Dichiara la competenza del Tribunale di Foggia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, addì 10 giugno 2013.

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