Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32870 del 10/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32870 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARDO FRANCESCO N. IL 29/11/1976
avverso l’ordinanza n. 53/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
20/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
cm__ (a,u.wZo 4Jlo44X:k01.44.e.
lette/seitite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv

Data Udienza: 10/06/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 20.7.2012 il tribunale di Catania accoglieva l’istanza

interposta da SARDO Michele, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del
reato continuato in executivis , in relazione ai reati giudicati con sentenze Tribunale
di Catania in data 4.5.2010 e gip Tribunale di Catania 11.6.2010, cosicchè la pena per
il reato continuato veniva determinata considerando come reato più grave quello

reclusione ed euro 600 di multa , stabilendo che per ciascuna delle due rapine giudicate
con la sentenza del Tribunale di Catania doveva essere applicato un aumento di pena di
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa ciascuna.

2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del

Sardo, per dedurre mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla pena
calcolata per il reato continuato, non essendo stata data ragione della misura degli
aumenti, tanto più censurabile se solo si consideri che le due rapine messe in
continuazione avevano avuto un modestissimo bottino (pari a 100 e a 20 euro ),
laddove per analogo fatto, ma ben più grave quanto a conseguenze in termini di danno
( di euro 530), era stato determinato un aumento di otto mesi di reclusione dal gip del
tribunale di Catania con la condanna che venne presa a base del calcolo

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La determinazione della pena, una volta riconosciuto il reato continuato,doveva
operarsi alla luce dei criteri elaborati in sede di legittimità. E’ infatti stato detto

ripetutamente che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione
della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze,
ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve
dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in
continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come
determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti
per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base
del nuovo computo (Sez. I, 13.10.2010, n. 38244, rv 248299). Non solo, ma in
relazione ai singoli aumenti, il giudice deve dare ragione con adeguata motivazione
delle opzioni adottate, indicando i profili che spingano ad aumenti significativi, rispetto
a quelli riconosciuti per reati satellite in sede di cognizione.

giudicato con detta ultima sentenza per cui venne inflitta pena di anni quattro di

2

L’ordinanza Impugnata presenta sul punto un deficit motivazionale che deve
essere colmato in seoe di rinvio.

p.q.m.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, addì 10 giugno 2013.

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