Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32867 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32867 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

FLOCCARI Grazia Francesca, nata a Reggio Calabria il 16 marzo 1972,

avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio
Calabria, in data 9 settembre 2013, nel procedimento n. 3043/2013, nei
confronti di

MEDICI Ludovica, nata a Reggio Calabria il 26/07/1966.
MEDICI Patrizia, nata a Reggio Calabria il 19/07/1964.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20 giugno 2014, dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa corte, in persona del
sostituto procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, la quale ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento di archiviazione e la trasmissione
degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria
per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 20/06/2014

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto deliberato il 9 settembre 2013 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l’archiviazione del
procedimento iscritto nei confronti di Medici Ludovica e Medici Patrizia,
sottoposte ad indagine per i reati previsti dagli artt. 110, 658 e 660 cod. pen., su

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Floccari,
tramite il difensore, avvocato Ivan Marrapodi del foro di Reggio Calabria, il quale
denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 408, 409 e 410
cod. proc. pen. e dell’art. 126 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto
con l’art. 1 della legge 7/10/1969, n. 742, e con l’art. 91 R.d. 30/01/1941, n. 12.
La Floccari, persona offesa che aveva dichiarato di voler essere informata,
aveva ricevuto la notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione il 31
luglio 2013 e aveva presentato opposizione ad essa con atto depositato il
successivo 23 settembre, da ritenersi tempestivo, stante la sospensione dei
termini processuali durante il periodo feriale, dal

10 agosto al 15 settembre,

donde la scadenza dei dieci giorni previsti per l’opposizione della persona offesa
il 25 settembre 2013.
La già disposta archiviazione del procedimento in data 9 settembre 2013,
appresa dalla Floccari a seguito della proposta opposizione, doveva pertanto
ritenersi illegittima, perché deliberata in violazione degli artt. 408, comma 2, 409
e 410 cod. proc. pen., in relazione all’art. 126 disp. att. dello stesso codice,
tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui
all’art. 1 della legge 7/10/1969, n. 742, applicabile nel caso di specie.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 5 marzo 2014,
ravvisata la fondatezza della violazione del principio del contraddittorio, ai sensi
degli artt. 408, comma 2, 127, comma 5, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., e, quindi, la nullità del decreto di archiviazione, ne ha chiesto
l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.

2

denuncia di Floccari Grazia Francesca.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il termine di dieci giorni per proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione, previsto dall’art. 408, comma 3, cod. proc. pen., ha natura
processuale, sicché ad esso è applicabile la regola generale della sospensione

28/05/2010, dep. 18/06/2010, proc. contro ignoti, Rv. 247416; Sez. 4, n. 20547
del 12/02/2002, dep. 27/05/2002, Tagliacozzo, Rv. 221861; v., anche, Sez. 5,
n. 40259 del 22/04/2005, dep. 08/11/2005, D’Andrea, Rv. 232468, per
l’affermazione di analogo principio nel procedimento innanzi al giudice di pace
con riguardo al termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall’art. 17,
comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, per la presentazione dell’opposizione alla
richiesta di archiviazione).
Nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato dal Giudice per le
indagini preliminari, il quale, nonostante la notificazione alla persona offesa, in
data 31 luglio 2013, dell’avviso della richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero, ha proceduto a dichiarare l’archiviazione del procedimento il
9 settembre 2013, prima della scadenza del termine di dieci giorni assegnato alla
stessa persona offesa per proporre opposizione, scadenza che è intervenuta il
successivo 25 settembre, stante la sospensione dei termini processuali dal 10
agosto al 15 settembre.
L’inosservanza della disciplina sulla sospensione feriale dei termini
processuali, di cui alla legge 7/10/1969, n. 742, ha impedito l’intervento della
persona offesa, che aveva richiesto di essere avvisata, nel procedimento
proposto per l’archiviazione e costituisce, pertanto, violazione del principio del
contraddittorio, la quale è sanzionata dalla nullità di ordine generale di cui all’art.
178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 408, commi 2 e
3, dello stesso codice.

2.

Segue l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la

trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Reggio Calabria perché proceda nel rispetto delle garanzie previste a favore della
persona offesa.

3

durante il periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969 (Sez. 2, n. 23668 del

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti

Così deciso, in Roma, il 20 giugno 2014.

al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA