Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32866 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32866 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VICARI GABRIELE N. IL 05/06/1972
avverso l’ordinanza n. 808/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 9.10.2013, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice dell’Esecuzione, rigettava l’istanza, avanzata nell’interesse di VICARI Gabriele, volta ad
ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di due anni e sei mesi di reclusione
al medesimo inflitta, per il reato di cui all’art. 12 quinquies L. n. 356/92 aggravato dall’art. 7 L.
n. 203/91, con sentenza emessa dal G.U.P. di Napoli il 12.5.2010, riformata dalla Corte di

Il Giudice rigettava anche l’istanza di restituzione in termine per l’ammissione alle
misure alternative alla detenzione.
Il difensore del VICARI si era doluto della mancata testuale indicazione, sia nel
dispositivo che nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale, dell’esclusione
della circostanza aggravante di cui all’art. 7 cit., originariamente contestata (l’interesse
all’esclusione discendeva dalla possibilità di accesso a una serie di benefici primo fra i quali
l’ordine di sospensione della pena).
Secondo la difesa, avrebbero militato nel senso di ritenere l’esclusione della circostanza:
l’omessa motivazione sul punto in sentenza; l’esclusione di tale circostanza per gli altri
coimputati che rispondevano della stessa fattispecie; l’omesso aumento in sede di
determinazione della pena in concreto da irrogare e, infine, l’omesso bilanciamento di tale
circostanza aggravante con le attenuanti (sul punto, tuttavia, il G. E. rilevava correttamente
che la circostanza ex art. 7 era insuscettibile per legge di bilanciamento).
Osservava il Giudicante che tali deduzioni, concernenti il merito della sentenza,
potevano e dovevano costituire motivi di gravame nei modi e nei tempi stabiliti
dall’ordinamento, davanti alla Corte di Appello o, come motivo di legittimità, davanti alla
Cassazione.
A fronte della irrevocabilità della sentenza, che copre il dedotto e il deducibile, non era
possibile accedere a una rivisitazione dell’imputazione complessiva, comprensiva, dunque,
anche della peculiare circostanza prevista dall’art. 7 L. n. 203/91; pertanto, non esistevano i
presupposti per una regressione del procedimento, previa sospensione dell’ordine di
esecuzione (onde poter instare per misure alternative).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VICARI Gabriele.
2.1. Deduce, con il primo motivo, “Difetto assoluto di motivazione per omessa
pronuncia, direttamente risultante dal contenuto dell’atto impugnato, in relazione al reale
contenuto delle istanze difensive, art. 606 lett. e) cod. proc. pen.”.
Il difensore aveva sollecitato il Giudice adito a verificare l’esatto contenuto del titolo
esecutivo, ritenendo che la complessiva lettura della sentenza desse conto della esclusione
dell’aggravante in parola.
Il Giudice, invece, era pervenuto al rigetto sull’erroneo presupposto per cui le istanze
difensive mirassero a infrangere il giudicato.
1

Appello di Napoli con decisione dell’8.7.2011, divenuta irrevocabile il 19.3.2013.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia “Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 648, 650 e 656 cod. proc. pen.. Mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione direttamente risultante dal contenuto
del provvedimento impugnato, art. 606 lett. e) cod. proc. pen.”.
Nell’illustrare tale motivo, il difensore, premesso il richiamo agli elementi del dispositivo
e della motivazione richiesti dalle relative norme del codice di rito, analizzava il contenuto
concreto del dispositivo emesso nei confronti del ricorrente per sostenere l’esclusione della

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in quanto emessa da giudice
incompetente (competente, quale Giudice dell’Esecuzione, doveva ritenersi la Corte di Appello
di Napoli in quanto aveva riformato la sentenza di primo grado per alcuni imputati).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In piena sintonia con la richiesta formulata dal Procuratore Generale, ritiene questa
Corte che l’ordinanza impugnata debba essere annullata in quanto emessa da Giudice
funzionalmente incompetente.
2. Com’è noto, al fine dell’individuazione del Giudice dell’Esecuzione, la permanenza
della competenza del Giudice di primo grado anche nel caso in cui quello di appello abbia
riformato la sentenza soltanto in relazione alla pena va esclusa allorché la modificazione della
pena sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo
giudice, il che avviene, ad esempio, quando vengano applicate o escluse circostanze
aggravanti attenuanti, quando la pena venga modificata per effetto di una diversa
qualificazione giuridica ovvero per l’applicazione (o l’esclusione) della disciplina della
continuazione (v., fra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 5769 del 6/11/1996, P.M. in proc. Volo ed
altro, Rv. 206196; Sez. 1, Sentenza n. 1850 del 6/3/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1,
Sentenza n. 5772 del 20/11/1998 dep. 8/2/1999, P.G.in proc. Biolzi, Rv. 212445; Sez. 1,
Sentenza n. 396 del 19/1/2000, Confl. comp. in proc. Calderaro, Rv. 215370).

2.1. Va, inoltre, ricordato che, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza
a provvedere “in executivis” è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la
sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui
confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (v., tra le più recenti, Sez. 1,
Sentenza n. 21681 del 22/3/2013, Confl. comp. in proc. Fiore, Rv. 256081).
3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, rilevato che la sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Napoli in data 8.7.2011 ha parzialmente riformato, per alcuni dei coimputati
del VICARI, la pronuncia del primo Giudice menzionata in premessa (ad esempio, ha
rideterminato la pena per DI SARNO Rosario, previa applicazione della continuazione tra i reati
di cui ai capi 24 e 28; ha ritenuto, nei confronti di LAURO Gennaro, la continuazione fra il reato
2

circostanza aggravante contestatagli.

di cui al capo 22 ed il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. oggetto di precedente sentenza di
condanna; ha escluso la continuazione nei confronti di LETIZIA Annunziata), è la predetta
Corte territoriale a doversi pronunciare sull’istanza presentata nell’interesse del ricorrente.
4. L’ordinanza impugnata, in quanto emessa da Giudice funzionalmente incompetente,
deve essere, quindi, annullata senza rinvio.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014

Il Consigli

estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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