Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32865 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32865 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASCIO INGURGIO PIETRO N. IL 19/03/1925
avverso la sentenza n. 6/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. )1, 512.)cxx.rx. cstAjt:, , cf2A4
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Data Udienza: 20/06/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Caltanissetta in data 19 marzo 2013 dichiarava
inammissibile l’istanza di revocazione della confisca definitiva proposta ai sensi
dell’art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011 da Cascio Ingurgio Pietro.
Costui risulta essere titolare di parte delle quote sociali della società Central Gas
s.p.a. di cui è stata disposta la confisca (unitamente ai relativi beni aziendali) nel
procedimento di prevenzione personale e patrimoniale svoltosi nei confronti – in
via principale – di Bontate Stefano Paolo e definito in primo grado dal Tribunale

15.10.2010.
Risulta altresì interveniente volontario nella procedura di prevenzione di cui
sopra, procedura trattata presso questa Corte di Cassazione in data 30
settembre 2011.
La Corte d’Appello valutava i contenuti dell’istanza, affermando in modo implicito
ma inequivoco la sua competenza funzionale, e riteneva assenti i presupposti in
fatto e in diritto per procedere alla revocazione della confisca.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – Cascio Ingurgio Pietro.
Nel ricorso si articolano doglianze in punto di erronea applicazione del dato
normativo rappresentato dall’art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011 nonchè in relazione
ai principi costituzionali e sovranazionali ricadenti sul tema.
Con motivi aggiunti il ricorrente rappresentava, altresì, vizio di incompetenza
funzionale della Corte d’Appello in rapporto alla giurisprudenza di questa Corte di
legittimità che, nelle prime decisioni emesse sull’art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011,
ha ritenuto la norma applicabile solo in relazione a procedimenti di prevenzione
instaurati dopo il 13 ottobre del 2011.
Il ricorrente, pertanto, prospettava la possibile riqualificazione dell’originaria
istanza (formulata ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 159 del 2011) in istanza di revoca
ai sensi dell’art. 7 I. n.1423 del 1956, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Palermo.

3. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perchè adottato sulla
base di disciplina normativa non applicabile al caso in esame.
In effetti, come è stato evidenziato nei motivi aggiunti depositati dal ricorrente,
l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 risulta applicabile – ai sensi

2

di Palermo il 14.11.2006 e in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo il

dell’art. 117 del medesimo testo normativo – solo lì dove la proposta applicativa
della misura di prevenzione sia stata depositata in epoca successiva al 13
ottobre 2011, come stabilito da questa Corte in diverse decisioni già depositate,
tra cui Sez. I n.42612 del 27.9.2013 e Sez. I n. 2945 del 17.10.2013, rv
258599.
La disciplina transitoria (art. 117) prevede che le nuove disposizioni in tema di
misure di prevenzione personali e patrimoniali – tra cui l’art. 28 del medesimo

corpus – non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore

prevenzione, con ultrattività – in tali casi – della previgente disciplina.
Pertanto, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale già delineatosi nella presente
sede di legittimità, è da ritenersi che l’applicazione della nuova disciplina non
possa avvenire in tutti i casi in cui la «proposta applicativa» da cui è sorto il
procedimento «in quanto tale» sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 e
ciò anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia nel frattempo definito e si
discuta della revoca del provvedimento emesso e divenuto definitivo.
Ciò non comporta, peraltro, alcun vuoto di tutela posto che la norma tuttora
applicabile – in punto di rivalutazione, per fatti sopravvenuti, delle condizioni
legittimanti la confisca – risulta essere, per le situazioni ancora pendenti, l’art. 7
della legge n.1423 del ’56, nella portata applicativa più volte specificata dagli
arresti di questa Corte (tra le altre, Sez. Un. n.57 del 19.12.2006).
Da ciò derivano due conseguenze, nel caso in esame :
– la prima è che il provvedimento impugnato risulta viziato da incompetenza
funzionale, posto che l’art. 7 della legge n.1423 del ’56 attribuisce la potestà
decisoria al giudice che ha emesso il decreto e, pertanto, al Tribunale di primo
grado;
– la seconda è che trattandosi di incompetenza funzionale del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato non può operarsi riqualificazione alcuna
(posto che il fenomeno della diversa qualificazione è limitato al mezzo di
impugnazione e non riguarda l’originaria istanza, nel caso in esame rivolta a
giudice non competente) e va dunque disposto l’ annullamento senza rinvio.
Ciò ovviamente non pregiudica la facoltà della parte di riproporre istanza ai sensi
dell’art. 7 legge n.1423 del 1956 al giudice competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato .
Così deciso il 20 giugno 2014

3

del decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di

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