Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32863 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32863 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
RANIERO EMANUELE N. IL 06/05/1976
avverso l’ordinanza n. 86/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f\ V (LE Lk o ( T RLAIS
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AA11.44.3.1r,

Data Udienza: 18/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per
cassazione avverso l’ordinanza emessa il 9.07.2013 con cui il Tribunale di Napoli,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico
ministero di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a Raniero Emanuele con la sentenza pronunciata il 23.03.1999 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, irrevocabile il
27.03.2000, ritenendo che l’erronea concessione del beneficio avrebbe dovuto

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando la
sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio in sede esecutiva ai sensi
dell’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen..
3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la revoca della concessa sospensione
condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. La causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, la
cui denegata declaratoria integra la violazione di legge dedotta dal ricorrente, è
quella prevista dall’art. 168 comma primo n. 1 cod. pen., costituita dalla
commissione di un delitto, per il quale venga inflitta una pena detentiva, nel
termine di cinque anni dalla condanna in relazione alla quale il beneficio è stato
concesso, da computarsi a decorrere dal giorno in cui la sentenza che lo ha
riconosciuto è divenuta irrevocabile (Sez. 1 n. 8222 del 10/02/2010, Rv.
246629): tale condizione ricorre pacificamente nel caso di specie, risultando ex
actis che il Raniero ha commesso in data 31.07.2000 il delitto di cui all’art. 73
DPR n. 309 del 1990, per il quale è stato condannato in via definitiva alla pena non sospesa – di anni 1 di reclusione ed C 2.582,28 di multa, e dunque nel
quinquennio dalla data di irrevocabilità (27.03.2000) della sentenza di condanna
pronunciata nei suoi confronti il 23.03.1999 dal GIP del Tribunale di Napoli la cui
pena è stata condizionalmente sospesa.
3. In presenza della suddetta condizione di revoca, la decadenza dal beneficio
della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova
condanna per il delitto che la comporta passa in giudicato, con la conseguenza
che il provvedimento di revoca ha una mera funzione ricognitiva della condizione
risolutiva del beneficio (Sez. 5 n. 34332 del 12/04/2005, Rv. 232249), e il
giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di emettere la relativa pronuncia dichiarativa
(Sez. 1 n. 30001 del 5/06/2013, Rv. 256407).
4. L’ordinanza impugnata, basata sull’erroneo presupposto che la condanna per il
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essere fatta valere mediante la tempestiva impugnazione della sentenza.

reato successivamente commesso (costituente la causa di revoca del beneficio)
fosse a sua volta condizionalmente sospesa, deve pertanto essere annullata
senza rinvio, e la revoca del beneficio va disposta direttamente da questa Corte
ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I) del codice di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto revoca la sospensione
condizionale concessa con la sentenza in data 23.03.1999 del GIP del Tribunale
di Napoli.

Così deciso il 18/06/2014

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

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