Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32860 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32860 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO EUGENIO N. IL 06/11/1964
avverso l’ordinanza n. 166/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
29/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/ste le conclusioni del PG Dott. 050IIR Cé – OR 4rJG-7 L7

a

ut.. ttA

C-C<-1 PA Uditi difensor Avv.; OL4.4 Gc teecti.t..1 ex4 Data Udienza: 18/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 31.10.2013 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Eugenio De Marco l'indulto ex L. 241/06 a lui concesso con ordinanza in data 03.04.2013 della stessa Corte. Rilevava invero la Corte territoriale come il De Marco avesse commesso nel quinquennio reato ex art. 416 bis Cod. pen., perdurato fino al 21.02.2007.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a) l'ordinanza concessiva era divenuta irrevocabile e la richiesta di revoca del Procuratore Generale costituiva un'impugnazione surrettizia, tardiva e quindi inammissibile; b) il rimedio per l'Accusa era il ricorso per cassazione, non la richiesta di revoca; c) peraltro egli non aveva commesso delitti fino alla data del 21.02.2007.Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due punti dell'impugnazione, di per sé dirimenti.2. Ed invero, per il generale principio di preclusione processuale, vigente anche in sede esecutiva, non è consentito procedere a decisione che, sulla base degli stessi elementi di valutazione, modifichi decisione già definitiva sullo stesso tema senza fattori di novità.In applicazione di tale principio già questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che, ove la revoca dell'indulto si basi su elementi di valutazione già noti al momento in cui il beneficio fu concesso, la mancata impugnazione da parte dell'Accusa rende irretrattabile -ancorché eventualmente errata- tale concessione e non può poi farsi luogo a richiesta di revoca che supplisca, tardivamente ed impropriamente, a tale mancata impugnazione. In definitiva, la revoca del condono può essere legittimamente pronunciata per effetto di una causa sopravvenuta o anche preesistente, purché non nota al giudice che ebbe a concederlo; altrimenti si realizza preclusione a revocare il provvedimento, ancorché erroneamente concesso (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 5137 in data 13.01.2012, Rv. 251858, D'Aleo; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 40127 in data 14.04.2011, Rv. 251541, Salzano; ecc.). Orbene, nella fattispecie risulta del tutto evidente, per tabulas, che in data 03.04.2013, allorchè la Corte d'appello di Palermo applicava l'indulto sulle sentenze emesse il 07.07.2008 ed il 19.12.2008 (per i reati di tentata estorsione), già era 1 condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in ben conosciuto a tale giudice che sussisteva la causa di revoca, che dunque avrebbe ostato alla concessione, costituita dalla commissione di reato ex art. 416 bis Cod. pen. protratto fino al 21.02.2007 (e quindi oltre il limite temporale di legge), atteso che si trattava di elemento rilevante inserito nella stessa sentenza 07.07.2008.3. Ciò posto, si impone annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per violazione di legge.- operante in favore del De Marco, si impone comunicazione della presente decisione all'organo dell'esecuzione per ogni sua conseguente determinazione di competenza.P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo.Così deciso in Roma il 18 Giugno 2014 II Consigliere estensore Per conseguenza, dovendosi considerare il concesso indulto definitivamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA