Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3286 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3286 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 05/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCURI MASSIMILIANO N. IL 20/11/1975
avverso la sentenza n. 474/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 29/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n i
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RITENUTO IN FATTO
Il GUP del Tribunale di Crotone, con sentenza emessa in data 18.11.2010 all’esito di
giudizio abbreviato, aveva assolto MASSIMILIANO ARCURI, in atti generalizzato, dal reato di
estorsione ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento
degli appelli del P.M. territoriale e delle pp.cc . SESTITO e FUOCO, ha dichiarato l’imputato

accessorie, anche in favore delle parti civili.
A fondamento della condanna, la Corte di appello ha posto la valutazione di attendibilità
delle dichiarazioni del soggetto passivo MASSIMO MELFA, in atti generalizzato (che secondo il
GUP avevano trovato carenza di riscontro nelle dichiarazioni rese dagli autisti della ditta
RUBINO), nonché le dichiarazioni di ANGELO RISSO ed ANGELO RUBINO, in atti generalizzati,
desumendone nel complesso la prova della condotta estorsiva contestata.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di due difensori iscritti nell’apposito
albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.
att. c.p.p.:

I. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento
del compendio probatorio acquisito e violazione degli artt. 546, comma 3 – 125, comma 3
c.p.p. e 111, comma 6, della Costituzione. Premessa la necessità, per sovvertire
legittimamente l’iniziale verdetto assolutorio, della c.d. “motivazione rafforzata”, con specifica
confutazione di tutte le argomentazioni della sentenza assolutoria, il ricorrente lamenta
l’immotivato superamento dei tre passaggi argomentativi fondamentali della sentenza di
primo grado (che riporta a f. 3 s.), con indicazione delle ragioni della ritenuta mendacità delle
dichiarazioni del MELFA: il GUP aveva motivatamente ritenuto non provato che l’imputato
avesse pronunciato la frase intimidatoria incriminata, riferita dal MELFA, ma non udita dai
testi presenti; lamenta, inoltre, travisamento delle dichiarazioni del MELFA, che, come
emergente dalle sommaria informazioni testimoniali in atti, avrebbe espressamente dichiarato
che il suo autista STAGI sarebbe stato direttamente presente alla minaccia; ribadisce che lo
STAGI e l’altro autista presente, BRANCACCIO (escusso nell’espletamento di indagini
difensive), avevano, al contrario decisamente negato la circostanza oggetto di imputazione, e
che entrambi non erano impegnati in altro durante la discussione

de qua (allegando le

rispettive dichiarazioni); la Corte di appello non avrebbe considerato le intercettazioni
(operate dalla P.G. presso la Questura di Crotone, e delle quali il ricorrente allega le
trascrizioni) delle conversazioni intercorse tra MELFA e RISSO (in data 24.3. 2009) e tr

colpevole del predetto reato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni

MELFA e RUBINO (in data 31.3. 2009), che avrebbero dimostrato l’insostenibilità dell’ipotesi
accusatoria, come ampiamente evidenziato dal primo giudice; denuncia travisamento delle
dichiarazioni di STAGI e BRANCACCIO, quanto ai rapporti intercorsi tra RUBINO e l’imputato
(allegando i relativi verbali): la Corte di appello non avrebbe considerato quanto osservato dal
GUP in relazione al presunto riferimento operato dall’imputato, secondo l’ipotesi accusatoria
con finalità intimidatorie, a notizie di stampa riguardanti alcuni malavitosi della zona, tra i
quali in ipotesi un suo parente, che il GUP avrebbe accertato non essere mai avvenuta

che renderebbe meramente apparente la motivazione della Corte di appello che, recependo
acriticamente l’ipotesi accusatoria, avrebbe al contrario ritenuto che la predetta
conversazione avesse effettivamente avuto luogo; indebitamente la Corte di appello avrebbe
ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste de relato RISSO, contraddette da quelle del MELFA;
non sarebbero stati considerati ulteriori elementi acquisiti e riepilogati a f. 18 s. del ricorso; in
conclusione (f. 19 ss. del ricorso) molti elementi a sé favorevoli non sarebbero stati
considerati, molti elementi in ipotesi sfavorevoli all’imputato sarebbero stati valorizzati previo
travisamento delle dichiarazioni effettivamente acquisite; mancherebbe, in definitiva, quella
“motivazione rafforzata” che sola, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, avrebbe potuto legittimare la

reformatio in pejus dell’originario verdetto

assolutorio;

II) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. C), in riferimento agli artt. 581, comma 1,
lett. C) e 591, comma 1, lett. C), c.p.p. (l’appello del P.M. sarebbe inammissibile, perché
argomentato unicamente per relationem all’appello della parte civile, pur in difetto di un
formale rinvio per relationem, ma riprendendone parola per parola le doglianze.

In data 19.10.2015, sono stati depositati nell’interesse dell’imputato motivi formalmente
nuovi, ma che in realtà reiterano, per l’ennesima volta, dettagliati riferimenti alla condivisa
motivazione del GUP, e diffuse censure a quella della sentenza della Corte di appello.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le
parti presenti hanno concluso come da epigrafe (le parti civili arricchendo le conclusioni
scritte con una serie di argomentazioni riguardanti il merito del processo), e questa Corte,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Catanzaro per nuovo giudizio.

(l’episodio era stato smentito dai testimoni, presenti al fatto, CONIGLIO, RUBINO e MELCA), il

1.

Deve premettersi che, nel giudizio di legittimità, non può tenersi conto delle

osservazioni scritte che la parte civile produca in udienza contestualmente alle conclusioni, in
quanto esse costituiscono memoria difensiva non previamente comunicata alla difesa
dell’imputato, in violazione del contraddittorio nonché delle modalità di presentazione in
numero sufficiente per l’esame ad opera delle altre parti, dovendo la predetta parte, in virtù
dell’espresso richiamo effettuato dall’art. 614, comma primo , cod. proc. pen., alle norme
regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado,

unicamente la presentazione di una sintesi scritta (laddove, nel caso di specie, le parti civili si
diffondono sul merito del giudizio da f. 2 a f. 6 delle conclusioni scritte depositate in udienza),
a norma dell’art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 23809
del 6 maggio 2009, CED Cass. n. 243799; Sez. VI, sentenza n. 22209 del 7 gennaio 2010,
CED Cass. n. 247359).
2. Il secondo motivo del ricorso dell’imputato (che va logicamente esaminato per primo,
contenendo doglianze inerenti all’inammissibilità per ragioni processuali dell’appello del P.M.,
accolto dalla Corte di appello) è infondato.

2.1. Il collegio condivide e ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che considera
carente del requisito di specificità qualsiasi atto di impugnazione che si traduca in una mera
adesione alle ragioni di critica esposte da un’altra parte processuale, senza contenere
«l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli argomenti di fatto che sorreggono ogni
richiesta>>, secondo quanto stabilito dall’art. 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; in
applicazione di esso, si è già ritenuto che è inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello
del pubblico ministero che si limiti a rinviare

per relationem

alle censure mosse

nell’impugnazione presentata dalle parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le
ragioni del dissenso sulla sentenza impugnata (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 43207 del 12
novembre 2010, CED Cass. n. 248823; Sez. V, n. 40393 del 20 giugno 2012, CED Cass. n.
253360).

2.2. Nel caso di specie, peraltro, l’atto di appello del pubblico ministero non conteneva
una mero ed acritico rinvio per relationem alle ragioni di censura costituenti oggetto dell’atto
di appello delle parti civili, ma una consapevole e ragionata riproposizione dettagliata di gran
parte delle medesime argomentazioni, come è fisiologico, in presenza di censure
asseritamente condivise.

3. Il primo motivo del ricorso dell’imputato è fondato.

3.1. Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche di questa Sezione,
deve ritenersi illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la
responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non
maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di

formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse

giudizio (Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. VI, n. 20656 del 22
novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
La radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su
valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o
persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo
grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in
grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto

processuale della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza
dell’innocenza, bensì la semplice non certezza – e, dunque, anche il dubbio ragionevole -della
colpevolezza.
Invero, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata
soltanto “se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole
dubbio”, formalmente introdotto nell’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., dalla L. n. 46
del 2006, «presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale

rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già
acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza,
sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze
della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più
sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di
colpevolezza>> (Sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. VI, n.
4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. II, n.
27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può,
quindi, ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata
da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la
ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare – in riforma della precedente assoluzione – la
sentenza di condanna sia dotata di «una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni

ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La
condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non
presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza>>.
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella
assolutoria, abbia affermato la responsabilità dell’imputato unicamente sulla base di una
interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio
probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
3.2. Ciò premesso, rileva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata, lungi
dal risultare maggiormente persuasiva rispetto a quella assolutoria pronunciata dal primo
giudice, risulta inficiata da una serie di omissioni che appaiono di decisivo rilievo ai fini della
conclusiva affermazione di responsabilità. Come lamentato dal ricorrente, la Corte di appello

valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza

non ha tenuto conto di una serie di elementi che avevano costituito il fulcro della sentenza di
primo grado – la cui decisività, ritenuta dal primo giudice, andava in ipotesi specificamente
confutata -:
– il GUP aveva motivatamente ritenuto non provato che l’imputato avesse pronunciato la
frase intimidatoria incriminata, riferita dal MELFA, ma non udita dai testi presenti (STAGI e
BRANCACCIO) i quali, diversamente da quanto argomentato dalla Corte di appello, non
avevano riferito di essere stati in quel frangente impegnati in altre faccende, in tal modo

cui è incorsa la Corte di appello, puntualmente documentato dal ricorrente, quanto alla
ritenuta assenza di testimoni alle iniziali pressioni dell’ARCURI (vedi verbale s.i.t. MELFA del
24.3.2009: le frasi intimidatorie de quibus sarebbero state pronunciate dall’ARCURI, secondo
il MELFA, «in presenza del mio autista»);
– nessun rilievo è stato attribuito agli esiti delle intercettazioni effettuate presso la
Questura (pur se, in particolare, la conversazione tra MELCA LUIGI e RUBINO MASSIMO
sembrerebbe gettare pesanti ombre sull’attendibilità del narrato del MELFA);
– il presunto riferimento operato dall’ARCURI nel corso di una riunione ad un parente
malavitoso arrestato, traendo spunto da notizie di stampa, è stato decisamente smentito dai
testi RUBINO (verbale s.i.t. 31.3.2009) e CONIGLIO (verbale indagini dif. 18.12.2009): le
ragioni della ritenuta inattendibilità dei predetti andavano, in ipotesi, dettagliatamente
esplicitate.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte
di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

4.1. La Corte di appello, nel corso del giudizio di rinvio, dovrà conformarsi al principio di
diritto innanzi enunciato (§ 3.1.: necessità della c.d. “motivazione rafforzata” per legittimare
la reformatio in pejus dell’iniziale verdetto assolutorio), tenendo altresì conto delle lacune
motivazionali innanzi (§ 3.2.) enumerate.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 5 novembre 2015

Il com onente estensore

Il P

legittimando l’assunto che avessero potuto non udire la frase; ed è palese il travisamento in

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