Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32859 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32859 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABAZI LORENSAN N. IL 11/07/1986
avverso la sentenza n. 203/2011 GIUDICE DI PACE di RAPALLO, del
20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BpNITO,,
Udito il Procuratore generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/06/2013

1. Con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2011 il Giudice di pace
di Rapallo condannava Abazi Lorensan, imputato del reato di cui
all’art. 10-bis d. 1gs. 286/1998, alla pena di euro 5000,00 di
ammenda. Motivava il giudice territoriale che l’imputato era stato
controllato dagli organi di polizia sul territorio dello Stato, il
26.8.2011, senza essere in possesso di documenti validi per il
soggiorno in Italia e che tanto integrava il reato contestato.
2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare
deducendo che, al momento del controllo di polizia, grazie
all’intervento recentissimo del giudice delle leggi che ha rimosso i
relativi ostacoli normativi, l’imputato si accingeva a contrarre
matrimonio con la cittadina italiana Laura Pagano, matrimonio in
effetti contraitto il 19 novembre 2011, come da estratto dell’atto di
matrimonio allegato al ricorso.
Di qui la ricorrenza nella fattispecie della causa di giustificazione di
cui all’art. 51 c.p., e cioè l’esercizio del diritto a contrarre
matrimonio.
Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente
la incompatibilità della norma incriminatrice con la direttiva
europea 2008/115/CE.
3. 11 ricorso è fondato nel suo primo motivo di impugnazione,
assorbente di ogni altra censura.
Ed invero le circostanze richiamate dalla difesa a sostegno delle
conclusioni assolutorie risultano documental mente provate e tali
erano anche nel processo di prime cure.
Al momento del controllo di Polizia, il 26 agosto 2011, l’imputato
era infatti in procinto di sposare una cittadina italiana, come provato
dalle anteriori pubblicazioni di rito, matrimonio in effetti poi
contratto il 19 novembre successivo.
Posto che il matrimonio con una cittadina italiana avrebbe
consentito all’imputato la legittima permanenza nel nostro Paese,
come dimostrato dal permesso di soggiorno per questo rilasciato in
suo favore dal Ministero degli interni 1’8 gennaio 2012, in ragione
proprio dell’intervenuto vincolo matrimoniale con la cittadina
italiana Pagano Laura, il riconoscimento di tale circostanza appare
decisivo ai fini di causa.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché
il fatto non costituisce reato.
P. T. M.
la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non costituisce reato.
Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2013
Il cons. est.

Ciò premesso legittimo e fondato appare pertanto il richiamo
difensivo alla norma di cui all’art. 51 c.p. e cioè all’esimente
dell’esercizio di un diritto, quale deve ritenersi, senza tentennamenti
interpretativi, quello di contrarre matrimonio, nella fattispecie
idoneo a scriminare la punibilità della condotta contestata, giacchè
l’imputato si trovava nel nostro Paese al fine di esercitare il diritto a
contrarre matrimonio con una cittadina italiana, con serietà di
intenti dimostrata dal successivo comportamento.
In altri termini, il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e
si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto
riconosciuto dall’ordinamento, non viola l’art. 10-bis d. lgs.
286/1998 anche se non in possesso dei documenti validi per tale
ingresso e successivo trattenimento.

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