Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32859 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32859 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLICI AURORA N. IL 07/08/1955
avverso l’ordinanza n. 69/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
03/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/stflti4e le conclusioni del PG Dott. Ac)RE -L.

ita c.,1~rà ;eti-Q c:tc-e ,4rco-v1.0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 03.10.2013 il Tribunale monocratico di Perugia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da
Aurora Bolici, dichiarava estinta ex art. 172 Cod. Pen. la pena di anni uno di
reclusione di cui alla sentenza 21.03.2003 del Tribunale di Pistoia, rigettando
l’analoga istanza relativa ad altre sentenze di condanna.Per queste ultime, invero, rilevava detto giudice come non fosse decorso, per

dalla data di irrevocabilità di ciascuna di esse o dalla concreta eseguibilità, in caso
di pena condizionalmente sospesa. Per altre sentenze ostava alla chiesta estinzione
la commissione successiva di reati della stessa indole.- L’inizio dell’esecuzione delle
pene, in data 01.07.2013, prima del decennio come sopra ritenuto, aveva infatti
interrotto il corso della prescrizione di tali pene.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta

condannata che motivava l’impugnazione, con atto del suo difensore, deducendo
violazione di legge, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a) si doveva far capo al doppio della pena inflitta e non ai dieci anni dal passaggio
in giudicato; b) comunque i reati successivi non erano della stessa indole.In data 03.06.2014 la difesa della ricorrente depositava motivi aggiunti anche
in replica alla requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte che aveva
richiesto il rigetto del ricorso, insistendo sulle ragioni della proposta impugnazione.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.2. Entrambe le deduzioni poste a sostegno dell’impugnazione sono, invero,
infondate.E’ del tutto infondata la prima [v. sopra, sub ritenuto, al §. 2.a], atteso che il
testo dell’art. 172 Cod. pen. non lascia spazio ad equivoci o interpretazioni difformi
dal suo chiaro tenore letterale, secondo cui “in ogni caso” il tempo necessario ad
estinguere per prescrizione la pena non può essere inferiore ad anni dieci; ciò
significa che se il doppio della pena inflitta è minore di dieci anni, la prescrizione si
matura comunque in anni dieci.E’ del pari infondata, oltre che generica per aspecificità, la seconda doglianza
[v. sopra, sub ritenuto, al §. 2.b], relativa all’indole dei reati in questione. Il giudice
dell’esecuzione ha correttamente indagato, in base alla lettura delle sentenze in
1

nessuna di tali sentenze, il termine di dieci anni, previsto per legge, decorrente

questione, la sussistenza della stessa indole nei fatti di cui alle sentenze della Corte
d’appello di Firenze in data 06.12.1993 (per calunnia) e 18.11.1996 (per usura)
rispetto a quelli della sentenza della Corte d’appello di Roma del 09.11.2004 (per
millantato credito e falso documentale). Anche per questo secondo motivo di
impugnazione la ricorrente si pone in contrasto con la nozione di “reati della stessa
indole” quale posta in modo non equivoco dall’art. 101 Cod. Pen., come del resto
ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità; cfr., invero, Cass. Pen.
Sez. 2°, n. 40105 in data 21.10.2010, Rv. 248774, Apostolico : “Per <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA