Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32856 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32856 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMI DEANNA N. IL 24/05/1950
avverso l’ordinanza n. 199/2013 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/seetite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/06/2014

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza del 7 ottobre 2013 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell’esecuzione, all’esito di udienza
camerale, rigettava la richiesta avanzata da Lomi Deanna, volta ad ottenere la
restituzione dei beni oggetto di confisca, disposta, ai sensi dell’Art. 12 sexies d.l. n.
306 del 1992, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

motivazione con riferimento alle ragioni poste a base del provvedimento adottato.

Osserva in diritto.

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
1. Il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede

che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate
siano adottati dal giudice dell’esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti
gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p.,
previa fissazione dell’udienza.
2.Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice
dell’esecuzione, investito della richiesta di annullamento e/o revoca della confisca,
ha adottato il provvedimento in sede di udienza camerale – invece di procedere de
plano — all’uopo fissando la udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un
contrasto giurisprudenziale. Alcune decisioni di questa Corte hanno, infatti,
affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia
irritualmente provveduto a norma dell’art. 666 c.p.p., comma terzo, anziché de
plano come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione,
giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell’art. 676
c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a
rigore solo a seguito dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento
adottato de plano (v. Cass. Sez. 1, 23 dicembre 1996 n. 6387, rv. 206349; Cass.,
Sez. I, 7 aprile 1995 n. 1146, rv. 201023).

1

difensore di fiducia, Lomi Deanna che deduce violazione di legge e vizio della

La giurisprudenza più recente ritiene, invece, che, in materia di confisca,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de
plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma quarto, c.p.p. sia che abbia provveduto
irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v.
Cass., Sez. III, 19 febbraio 2003 n. 8124, rv. 223464; Cass., Sez. III, 7 luglio 1995
n. 1182, rv. 202599; Cass., Sez. I, 6 novembre 2006 n. 3196, Cartesano; Cass., Sez.
I, 20 settembre 2007, n. 36231, rv.237897; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2008, n.8785,

Il Collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento, poiché il ricorrente è
stato comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del
giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha
cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte
le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di
merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per
cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
3. Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere
dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa
essere convertito in opposizione, a norma dell’art. 568, comma quinto, c.p.p..
Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale, poiché alcune
decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia
applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v.,
per tutte, Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2002 n. 3026, rv. 220577; e, da ultimo, Cass.,
Sez. IL 11 ottobre 2004 n. 39625, rv. 230368). L’indirizzo di gran lunga prevalente
di questa Corte è, peraltro, nel senso che sia consentita anche in tal caso la
riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla base del principio generale di
conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (v. Cass., Sez. IV, 9
marzo 2007, n. 18223, rv. 237362; Cass., Sez. III, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv.
228605; Cass. Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34403, rv. 225717; Cass., Sez. III, n. 5
dicembre 2002, 8124, rv. 223464; Cass. Sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 2417, rv.
210093; Cass., Sez. III, 7 aprile 1995 n. 1182, rv. 202599;).
Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la
inammissibilità della impugnazione, pur se in “senso lato”, solo dalla erronea
indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la
natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui
2

rv. 239142).

l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può
pregiudicare la possibilità, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una
seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma quinto, c.p.p., deve essere
pertanto convertito in opposizione con conseguente trasmissione degli atti al
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice

agli artt. 667 c.p.p., comma quarto, e 666 c.p.p.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto
c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pistoia
Così deciso, in Roma, il 10 giugno 2014.

dell’esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui

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