Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32855 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32855 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal

RADOSAVUEVIC Franco, nato

avverso la sentenza del Giudice di pace di Susa, in data 13 ottobre 2011, n.
122/2011,

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 giugno 2013, dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni Pubblico ministero presso quest Corte di cassazione, in
élnt
persona del sostituto procuratore generale, Aurelio ~so, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore dell’imputato non è comparso.

Data Udienza: 24/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2011 il Giudice di pace di
Susa ha dichiarato iRadosavlievic Franco responsabile del reato previsto dall’art.
10 bis d.lgs. 25/07/1998, n. 286, per essersi illegalmente trattenuto nel
territorio dello Stato, dove era sorpreso in Bardonecchia il 19 febbraio 2010,

senza essere stato rinnovato; e, con le circostanze attenuanti generiche, lo ha
condannato alla pena di euro 3.500,00 di ammenda e al pagamento delle spese
processual I.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cessazione l’imputato tramite il
difensore, il quale deduce la nullità della sentenza per carenza e vizio logico della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell’unica censura
motivazionale sollevata.
Il ricorrente lamenta che il Giudice non avrebbe considerato la presenza in
Italia dell’imputato da tempo immemorabile, essendo nato a Torino, avendo
tutto il nucleo familiare in Italia, ed essendo titolare di documenti personali
rilasciati dalle autorità italiane, benché scaduti di validità.
Dalla lettura della sentenza impugnata si desume, invece, che il Giudice non
ha trascurato l’esame degli atti, dando conto del fatto che il Radosavlievic era
stato titolare di permesso di soggiorno dal 13/06/2002 al 26/08/2003, non più
rinnovato, e che sussisteva discordanza in atti sulle sue esatte generalità, con
necessità dunque di ulteriori accertamenti per la sua compiuta identificazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in curo mille.

uff
2

nonostante il permesso di soggiorno da lui conseguito fosse scaduto di validità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 24 giugno 2013.

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