Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32855 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32855 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
PELLONE FRANCESCO N. IL 24/10/1962
avverso l’ordinanza n. 84/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI
NAPOLI, del 19/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lene/serrtite le conclusioni del PG Dott. F – ft – 1 a-Couj thP

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Data Udienza: 10/06/2014

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Ritenuto in fatto.

1.L’1 agosto 2012 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, in
composizione monocratica, accoglieva l’istanza presentata da Francesco Pellone,
volta ad ottenere l’applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi
dell’art. 671 c.p.p. e, per l’effetto, rideterminava la pena complessiva in undici anni
di reclusione.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale lamenta
violazione ed erronea applicazione dell’art. 665, “comma 2”, c.p.p., atteso che
l’ultima sentenza passata in giudicato era quella della Corte d’Appello di Napoli in
data 3 giugno 2010 (irrevocabile il 29 settembre 2011) che aveva riformato in
senso sostanziale la decisione del Tribunale di Napoli. Di conseguenza la
competenza funzionale a provvedere sull’istanza apparteneva alla Corte d’appello
di Napoli.

Osserva in diritto.

Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è
fondato.
LH suo esame impone una triplice premessa metodologica.
1. 1. È principio consolidato che la competenza del giudice dell’esecuzione ha

carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (cfr. ex plurimis Sez. 1, n.
31946 del 4 luglio 2008; Sez. 1 n. 8849 del 15 febbraio 2006; Sez. 5, n. 36801 del
7 luglio 2002; Sez. 1, n. 1224 del 27 febbraio 1998).
2.La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti
siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente
unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del
criterio fissato dall’art. 665, comma quarto, c.p.p.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della
competenza del giudice dell’esecuzione, stabilisce che essa deve essere fissata sulla
base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente
dall’oggetto della domanda e anche se la questione proposta riguardi una decisione

1

2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

emessa da un giudice diverso da quello competente in sede esecutiva (Sez. I, n.
40309 del 17 settembre 2004; Sez. I, n. 23208 del 12 maggio 2004).
1 medesimi principi valgono in caso di pluralità di imputati, quale che sia la
posizione dell’imputato cui si riferisca la domanda (Sez. 1, n. 6282 del 16
novembre 1999; Sez. 1, n. 3925 dell’ 8 ottobre 1992 Sez. 6, n. 831 del 4 marzo
1991).
3. Quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la

attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, modificazioni del giudizio di
comparazione, applicazione della continuazione tra più reati) da parte del giudice
d’appello, la competenza funzionale a provvedere in ordine all’incidente di
esecuzione appartiene a quest’ultimo (Sez.1, n. 10415 del 16 febbraio 2010; Sez. 1,
n. 43535 del 12 novembre 2002; Sez. 1, n. 396 del 19 gennaio 2000; Sez. 1, n.
1850 del 6 marzo 1997; Sez. 1, n. 5769 del 6 novembre 1996).
Per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di
imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va
affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata
sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione
di primo grado sia stata confermata.
4.Nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli ha riformato in senso
sostanziale la decisione adottata dal Tribunale di Napoli nei confronti di Francesco
Pellone, per cui la competenza funzionale a provvedere sulla domanda proposta ai
sensi dell’art. 671 c.p.p. apparteneva alla Corte d’Appello di Napoli.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con
conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso, in Roma, il»giugno 2014.

conseguenza di una rielaborazione sostanziale (riconoscimento di circostanze

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