Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32854 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32854 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UNGUREANU IGOR N. IL 07/11/1985
avverso la sentenza n. 20/2009 GIUDICE DI PACE di CORTINA
D’AMPEZZO, del 18/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO B NITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso pet e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 24/06/2013

1. Con sentenza pronunciata il 18 novembre 2009 il Giudice di pace
di Cortina d’Ampezzo condannava Ungureanu Igor, imputato del
reato di cui all’art. 10-bis d. 1gs. 286/1998, alla pena di euro
5000,00 di ammenda. Motivava il giudice territoriale che l’imputato
era stato controllato dagli organi di polizia sul territorio dello Stato
senza essere in possesso di documenti validi per il soggiorno in
Italia e che tanto integrava il reato contestato.
2. Avverso la sentenza detta, con atto di appello riqualificato ai
sensi dell’art. 568 c.p.p., co. V, ricorre per cassazione l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
violazione di legge e difetto di motivazione in particolare
deducendo che, al momento del controllo di polizia, era pendente la
procedura di regolarizzazione dell’imputato quale lavoratore adibito
all’assistenza familiare, di guisa che, ai sensi di legge, il
procedimento penale a carico del prevenuto avrebbe dovuto essere
sospeso in attesa dell’esito della procedura amministrativa detta,
nello specifico peraltro conclusasi con la concessione della
sanatoria.
In data 21 giugno 2013 la difesa ricorrente ha altresì depositato
memoria difensiva chiedendo la declaratoria di estinzione del reato
giacchè sanata la situazione di irregolarità dell’imputato merce il
rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in seguito
alla regolarizzazione di cui innanzi
3. Il ricorso e fondato.
Come è noto, ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 1-ter L. 3.8.2009
n. 102 di conversione del d.l. 1.7.2009, n. 78, pubblicato sulla Gazz.
Uff. del 4.8.2009, “dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla conclusione del
procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per
le violazioni delle norme:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con
esclusione di quelle di cui all’ articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;

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La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

P. T. M.
la Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
al Giudice pace di Cortina d’Ampezzo.
Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2013
11 ons. est.
Il Pr

b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.
Nel caso in esame risulta acquisita agli atti documentazione
attestante la pendenza del procedimento di regolarizzazione di cui
alla normativa appena citata al momento del controllo di RG. per
cui è causa e la sentenza 1828/2012, resa dal Tribunale di Padova,
dichiarativa della estinzione dei reati contestati all’imputato ed al
suo datore di lavoro in relazione alla irregolare assunzione del
primo da parte del secondo, sentenza nella quale si dà atto della
pendenza iniziale della procedura amministrativa di
della
intervenuta
regolarizzazione
e,
successivamente,
regolarizzazione dell’assunto.
Tanto premesso si impone l’annullamento della impugnata sentenza
con rinvio al giudice territoriale affinchè accerti la sussistenza o
meno delle condizioni di legge (il rilascio in sanatoria del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro) necessarie per dichiarare con
sentenza l’estinzione del reato per intervenuta sanatoria ai sensi e
per gli effetti della disciplina di favore innanzi menzionata.

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