Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32854 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32854 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO VINCENZO N. IL 06/12/1988
avverso l’ordinanza n. 9608/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
c.. (21E-Lc,(2
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCE-SC.9 19 •

_

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 27.12.2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi
dell’art. 309 Cod. proc. pen., pronunciando sull’istanza di riesame proposta da
Vincenzo Corrado avverso l’ordinanza 07.12.2013 del Gip del Tribunale di
Benevento, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari.Il Corrado è indagato di detenzione illegale e ricettazione di una pistola da

Rilevava il Tribunale come non fossero in discussione i gravi indizi di
colpevolezza, per gli esiti delle indagini ed avendo anche il Corrado ammesso il
possesso dell’arma, ancorché avendone dato una ragione -averla trovata
casualmente in montagna- ritenuta non veritiera.Riteneva però il Tribunale adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, fondate
sull’evidente prossimità a circuiti criminali, la detenzione domiciliare anche in
relazione allo stato di incensuratezza del giovane.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
– erano stati ritenuti collegamenti con circuiti criminali in modo del tutto
congetturale; – la pistola aveva la matricola ben leggibile e ciò doveva far escludere
la coscienza della ricettazione e nel contempo rendere credibile la versione data; non sussisteva il dolo del reato di detenzione illegale, dato che esso indagato aveva
intenzione di portare l’arma, appena possibile, all’autorità di Polizia; – non
sussistevano reali esigenze caute!ari, trattandosi di un incensurato che lavora
regolarmente e che vive con la moglie ed i figli.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile
con ogni dovuta conseguenza di legge.2. E’ assolutamente evidente, invero, come l’impugnata ordinanza sia del tutto
immune dalle proposte censure, avendo il Tribunale di Napoli correttamente
valutato la posizione dell’odierno ricorrente sia in punto sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza, sia in ordine alle esigenze cautelari per le quali è stato operato un
equilibrato giudizio di bilanciamento tra la salvaguardia della sicurezza sociale ed i
profili soggettivi dell’indagato.1

guerra e di munizioni di pari calibro, sequestrate presso di lui.-

L’asserita casualità del rinvenimento e l’intenzione di portare l’arma ai
carabinieri sono deduzioni del Corrado -la cui assoluta implausibilità è di massima
evidenza- già adeguatamente confutate nell’ordinanza impugnata; esse sono
riproposte in questa sede senza alcun conforto probatorio e senza alcun supporto di
reale critica alla motivazione del provvedimento impugnato, se non la propria
autorefenzialità. Consegue, di contro, la piena ragionevolezza dell’inferenza del
Collegio del riesame secondo cui -secondo quel che plerumque accidit

si doveva

L’elemento psicologico del reato di ricettazione di un’arma non è influenzato
dalla presenza, o meno, del numero di matricola, atteso che non è ammesso alcun
titolo di detenzione lecita se non quello che derivi da acquisto regolare (cui deve
seguire denuncia del possesso all’autorità di polizia). Nella fattispecie, poi,
trattandosi pacificamente di un’arma da guerra (cal. 9 parabellum completa di
caricatore bifilare e di 5 proiettili cal. 9 M38), sottratta ad un carabiniere, nessun
acquisto era comunque lecito ad un soggetto privato, il che impone di ritenere
integrato il relativo dolo (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 29486 in data 26.06.2013, Rv.
256108, Cavalli).La condizione di incensuratezza del Corrado e la sua regolare situazione
familiare sono state già state valutate dal Tribunale del riesame nel suo equilibrato
giudizio di imposizione di misura di minor rigore.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve
essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.- Alla
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue

ex lege, in forza del

disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua,
di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili
di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 04 Giugno 2014 Il Consigliere estensore

resid n e

ritenere provenienza dell’arma da ambienti di diffusa illegalità.-

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