Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3285 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3285 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SERPA Vincenzo, nato a Lucerna (Svizzera) il 20.8.1978;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza, in data 13.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per l’imputato, l’Avv. Sabrina Mannarino, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 26.4.2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Paola dispose il sequestro preventivo di diversi manufatti di
pertinenza dell’impresa edile IF.BAU S.r.l., con sede in Paola, nel
procedimento iscritto nei confronti di Serpa Vincenzo, legale
rappresentante della società, e Serpa Antonio, entrambi indagati per i
delitti di invasione di terreni ed edifici, deviazione di acque e
danneggiamento aggravato del demanio fluviale del torrente Isca.

Data Udienza: 12/12/2013

Avverso tale provvedimento Serpa Vincenzo propose richiesta di
riesame, ma il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 13.6.2013, la
respinse.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo:
1) la violazione degli artt. 321 e ss. cod. proc. pen., per non avere il
Tribunale tenuto conto che gli indagati (e il loro dante causa) erano – a
dire del ricorrente – nel possesso ininterrotto ultraventennale dei

2) la violazione degli artt. 633 e 639 bis cod. pen., essendo carente
l’elemento

materiale della

invasione,

necessaria

ai fini della

configurazione del delitto di cui agli all’art. 633 cod. pen., ricorrendo
invece – al più – solo una occupazione del terreno ove insistono i
manufatti sequestrati;
3) la violazione degli artt. 632 e 635 cod. pen., per essere carente il
carattere della “altruità” della cosa oggetto della presunta condotta
criminosa, in quanto l’area asseritamente danneggiata non sarebbe
demaniale, ma sarebbe in realtà di proprietà degli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come questa Corte suprema ha avuto più volte occasione di
affermare, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod.
pen., la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della
condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si
introduce “arbitrariamente”, cioè contra ius, in quanto privo del diritto
d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto,
l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale
viene posta in essere l’abusiva occupazione. Nel caso in cui l’occupazione
si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e cessa soltanto
con l’allontanamento del soggetto dal fondo o dall’edificio ovvero con la
sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione
del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che
non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella
prosecuzione dell’occupazione (Cass. Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003
Rv. 227692; Sez. 1, n. 29362 del 21/06/2001 Rv. 219480; Sez. 2, n.

2

fabbricati sequestrati;

5585 del 01/12/2011 Rv. 251804, in una fattispecie di prosecuzione della
occupazione dell’immobile, contro la sopraggiunta volontà dell’avente
diritto, da parte di chi è, dopo essere stato mero ospite, è subentrato nel
possesso dell’immobile al precedente detentore “sine titulo”); integra,
pertanto, la condotta di invasione di terreni anche l’utilizzazione dei
manufatti abusivi su quei terreni realizzati, pur se alla realizzazione il
soggetto che ne ha l’uso non abbia preso parte (Nella fattispecie, relativa

ritenuto che la condotta dell’imputato – prescindendo dalla responsabilità
in ordine all’abuso edilizio – integrasse comunque il reato) (Cass., Sez. 2,
n. 30130 del 09/04/2009 Rv. 244787).
Nel caso di specie, è pacifico che il terreno ove sono stati realizzati i
manufatti in sequestro è stato occupato molti anni fa da Serpa Vincenzo
(classe 1930), padre del padre dell’odierno indagato, il quale – per tale
occupazione con relativa realizzazione di alcuni manufatti in muratura è stato condannato per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. con
due sentenze (n. 130/07 e 453/04) divenute irrevocabili. L’occupazione
dell’area non è mai cessata ed è pervenuta, tramite il genitore,
all’indagato, che vi ha realizzato altri manufatti.
Così stando le cose, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, è
evidente l’infondatezza del ricorso; invero:
1) sono infondati i primi due motivi del ricorso, perché il possesso
ininterrotto dell’area non esclude la commissione del reato di cui all’art.
633 cod. pen.; anzi, trattandosi di reato permanente, la prosecuzione, da
parte dell’indagato, della condotta criminosa del dante causa – dopo la
pronuncia delle sentenze penali di condanna nei confronti di quest’ultimo
– è suscettibile di integrare la consumazione di un nuovo reato;
2) è infondato il terzo motivo di ricorso, perché la sussistenza del
fumus della “altruità” della cosa è attestato dalle sentenze. di condanna
passate in giudicato, pronunciate nei confronti di uno dei danti causa
dell’indagato, non senza considerare la presunzione legale di demanialità
delle acque posta dalla legge n. 36 del 1994 (cfr. Cass., Sez. 2, n. 44926
del 05/11/2008 Rv. 242801, secondo cui integra i delitti di modificazione
dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d’ufficio per la
destinazione ad uso pubblico del bene, l’occupazione, con apprezzabile

3

all’uso di beni abusivamente costruiti su terreni demaniali, la Corte ha

modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente
per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto
nell’elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità
di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello
specifico corso d’acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla
realizzazione di usi di pubblico e generale interesse).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.

rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, il 12.12.2013.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA