Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32847 del 04/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32847 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUDA GIUSEPPE N. IL 15/06/1970
avverso l’ordinanza n. 132/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 07/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fce oci-NicgS Go n . l Aca,y,F_Lca
ít.g

Uditi difensor Avv.;

ClUt4.«

Co (4 A i -11V .=» —

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 10.12.2013 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai
sensi dell’art. 322 bis Cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da Giuseppe
Buda avverso l’ordinanza 17.05.2013 del Gip dello stesso Tribunale che aveva
rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma di Euro
47.250,00, corrispettivo della vendita di un immobile.Il vincolo era stato posto con riferimento a delitti pluriaggravati ex artt. 353 e

Imerti in procedure d’asta.Rilevava il Tribunale come l’appello proposto non presentasse alcun elemento di
novità rispetto a precedente ordinanza reiettiva sugli analoghi presupposti,
decisione che era stata convalidata dalla Corte di cassazione con pronuncia
05.04.2013, con formazione della preclusione cautelare. In tal senso era stato
rievocato il principio secondo cui Giuseppe Buda non era terzo inconsapevole di
buona fede, posto che -se pure era stata archiviata la posizione di Santo Buda,
padre del ricorrente, e di Francesco Buda, fratello- rimaneva indagato il fratello
Massimo Buda.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

interessato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in
particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : il Tribunale dell’appello
cautelare, motivando con la preclusione, aveva eluso gli elementi di novità proposti
che erano dirimenti : – Massimo Buda non era neppure stato iscritto nel registro
degli indagati e dunque era estraneo alla procedura in questione; – la Corte
d’appello di Reggio Calabria, giudicando in secondo grado, aveva dichiarato
l’insussistenza di qualsivoglia attività illecita in relazione all’asta effettuata nel
2005, disponendo il dissequestro di tutti i beni relativi.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare
accoglimento.2. Ed invero è principio pacifico che in sede di appello cautelare, sia personale
che reale, la preclusione processuale può essere superata sulla base di elementi che
rivestano carattere di novità ed abbiano incidenza determinante ai fini del decidere.
Tali elementi, ove offerti dalla parte alla valutazione del giudice dell’appello
cautelare, devono essere puntualmente presi in esame onde verificare sia che si
1

629 Cod. pen. relativi ad ipotesi di illecite intromissioni della cosca mafiosa Buda-

tratti realmente di elementi nuovi, sia che gli stessi abbiano concreta incidenza
idonea a superare il decisum.- Orbene, nell’impugnato provvedimento, pur a fronte
di evidenti novità, e comunque di sviluppi processuali non potuti considerare nelle
pregresse ordinanze che si sono occupate della specifica vicenda ablativa, il
Tribunale si è limitato all’affermazione di assorbimento, nella preclusione
endoprocessuale cautelare, di ogni prospettazione difensiva, mancando però
totalmente di esplicare qualsivoglia argomentazione motivazionale sul punto, in
particolare eludendo l’esame dei singoli elementi proposti quali idonei -nell’ottica

impugnato. Si tratta di vuoto argomentativo che si traduce in violazione di legge
(posto che il ricorso per cassazione, ex art. 325 Cod. proc. pen., è ammesso solo
per violazione di legge), atteso che il silenzio, sul punto, è sostanzialmente totale di
tal che finisce per svuotare la funzione di controllo come richiesta.3. Si impone quindi annullamento con rinvio al giudice a quo per nuovo esame,
completo ed argomentato delle deduzioni difensive, sia sul carattere di novità, che
sulla concreta incidenza degli elementi offerti.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria.-

G»()Nclsz
Così deciso in Roma il 0495=2.2014 –

difensiva- a superare le contrarie considerazioni poste a base del provvedimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA