Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32845 del 04/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32845 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO
Data Udienza: 04/06/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZEO ANTONINO N. IL 25/03/1967
avverso l’ordinanza n. 2/2014 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
30/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Tlo i
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Uditi difensor Avv.; qQtoLhj„,ru„: •t,• vo
< On/Ne 19-nts..0.-A0 C-9-ekt-o-bse (e„ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza deliberata il 30 gennaio 2014, rigettava
l'appello proposto da Mazzeo Antonino (indagato, da ultimo, per concorso
esterno nel sodalizio mafioso Cosa Nostra, e segnatamente della così detta
"famiglia barcellonese", così modificata l'originaria imputazione di partecipazione
al sodalizio) avverso il provvedimento del G.i.p. della sede reiettivo della
richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere I giudici di appello motivavano il rigetto dell'appello osservando:
1) che le condizioni di salute dell'indagato, seppur gravi (essendo egli afferro da
distrofia muscolare facio-omero-scapolare) non risultavano in concreto,
incompatibili con la detenzione, e ciò in considerazione degli esiti della perizia
medico legale disposta dal primo giudice e della già intervenuta individuazione di
un istituto penitenziario attrezzato alla somministrazione delle cure prescritte al
ricorrente (di tipo fisioterapico) fermo restando che gli approfondimenti
diagnostici che si dovessero rendere eventualmente necessari, all'occorrenza,
ben potevano essere espletati attivando anche lo strumento previsto dall'art. 11
Ord. Pen.;
2) che le esigenze cautelari poste a fondamento della misura permanevano
inalterate, potendo qualificarsi le stesse come di eccezionale rilevanza, tenuto
conto: (a) della gravità del fatto contestato e della sicura capacità delinquenziale
e dimestichezza con l'attività criminale attribuibile al Mazzeo; (b) dell'operatività
della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. anche in caso di
contestazione del concorso esterno in associazione mafiosa; (c) che detta
presunzione non poteva dirsi superata, a ragione del rilievo che la vicenda
cautelare di cui trattasi era interamente collocabile in un contesto di criminalità
organizzata attualmente operante con metodo mafioso, al quale il Mazzeo
risultava "stabilmente connesso";
3) che sussistendo esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione della
condotta, s'imponeva l'applicazione della misura di massimo rigore, la quale
doveva considerarsi, per espressa previsione normativa, "l'unica in grado di
contenere la pericolosità del prevenuto". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell'indagato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio
di motivazione, in sintesi argomentando:
- con riferimento alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute con la
detenzione, che il provvedimento impugnato aveva proceduto ad una valutazione
a dir poco incompleta dell'elaborato peritale, incongruamente svalutando il dato
1 con quella meno afflittiva del divieto di dimora in Sicilia. che, al momento della decisione, il Mazzeo risultava ancora ristretto presso il
carcere di Siracusa, istituto nel quale, per stessa ammissione del direttore
sanitario, non potevano venire praticate le necessarie terapie, con conseguente
palese violazione dell'art. 3 CEDU, sicché sussisteva un'ipotesi di incompatibilità
in concreto delle condizioni di salute dell'indagato con la permanenza
intramuraria presso la casa circondariale di Siracusa;
- con riferimento alla ritenuta permanente attualità delle esigenze di cautela, che
i giudici dell'appello, nel valutare tale profilo, avevano totalmente omesso di ricorrente, certamente incidente sulla capacità criminale, ed il valore preminente
da riconoscere al diritto alla salute, che può subire delle limitazioni solo in caso
di sussistenza di effettive esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che deve
risultare da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi di un
oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del
soggetto, elementi sulla cui sussistenza il Tribunale ha sviluppato una
motivazione solo apparente; specie tenuto conto dell'obiettivo
ridimensionamento dell'originaria imputazione e del riconoscimento, in sede di
riesame, che il coinvolgimento del Mazzeo nelle attività delittuose del sodalizio
mafioso discenderebbe in via esclusiva dal rapporto fiduciario dallo stesso
mantenuto, specie in tempi più recenti, con Barresi Filippo, figura apicale del
sodalizio, il quale, come altre figure di spicco della famiglia barcellonese, si trova
attualmente detenuto, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord.
Pen. e non riacquisterà verosimilmente in tempi brevi la libertà, sicché nel caso
in esame deve escludersi, sia pure in via prognostica, la ripetibilità della
situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della
consorteria mafiosa.
2.1 Anche la richiesta subordinata di applicazione di una misura cautelare meno
afflittiva (gli arresti domiciliari) è stata disattesa dai giudici di appello con
motivazione incongrua e stereotipata, che non ha tenuto conto degli approdi
della più recente giurisprudenza di legittimità (in termini Sez. 6, n. 32412 del
27/06/2013 - dep. 24/07/2013, Cosentino, Rv. 255751) che ha ritenuto possibile
l'applicazione al concorrente esterno in associazione mafiosa di una misura
cautelare meno afflitiva in caso di superamento della presunzione di sussistenza
delle esigenze cautelari qualora sussistano elementi idonei a revocare in dubbio
la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in pendenza 2 considerare il dato sopravvenuto relativo alle gravi condizioni di salute del del giudizio di cassazione, il giorno 27 maggio 2014, risulta infatti che al
ricorrente - che attraverso il ricorso, incontestata l'esistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, aveva contestato soltanto l'adeguatezza della misura
originariamente applicata rispetto alle ravvisate esigenze cautelari - è stata
applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e che lo stesso, quindi, non
ha più interesse alla definizione del presente procedimento, relativo alla
sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura cautelare P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014. personale meno gravosa.