Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32845 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32845 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 04/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZEO ANTONINO N. IL 25/03/1967
avverso l’ordinanza n. 2/2014 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
30/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Tlo i
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Uditi difensor Avv.; qQtoLhj„,ru„: •t,• vo
< On/Ne 19-nts..0.-A0 C-9-ekt-o-bse (e„ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza deliberata il 30 gennaio 2014, rigettava l'appello proposto da Mazzeo Antonino (indagato, da ultimo, per concorso esterno nel sodalizio mafioso Cosa Nostra, e segnatamente della così detta "famiglia barcellonese", così modificata l'originaria imputazione di partecipazione al sodalizio) avverso il provvedimento del G.i.p. della sede reiettivo della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere I giudici di appello motivavano il rigetto dell'appello osservando: 1) che le condizioni di salute dell'indagato, seppur gravi (essendo egli afferro da distrofia muscolare facio-omero-scapolare) non risultavano in concreto, incompatibili con la detenzione, e ciò in considerazione degli esiti della perizia medico legale disposta dal primo giudice e della già intervenuta individuazione di un istituto penitenziario attrezzato alla somministrazione delle cure prescritte al ricorrente (di tipo fisioterapico) fermo restando che gli approfondimenti diagnostici che si dovessero rendere eventualmente necessari, all'occorrenza, ben potevano essere espletati attivando anche lo strumento previsto dall'art. 11 Ord. Pen.; 2) che le esigenze cautelari poste a fondamento della misura permanevano inalterate, potendo qualificarsi le stesse come di eccezionale rilevanza, tenuto conto: (a) della gravità del fatto contestato e della sicura capacità delinquenziale e dimestichezza con l'attività criminale attribuibile al Mazzeo; (b) dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. anche in caso di contestazione del concorso esterno in associazione mafiosa; (c) che detta presunzione non poteva dirsi superata, a ragione del rilievo che la vicenda cautelare di cui trattasi era interamente collocabile in un contesto di criminalità organizzata attualmente operante con metodo mafioso, al quale il Mazzeo risultava "stabilmente connesso"; 3) che sussistendo esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione della condotta, s'imponeva l'applicazione della misura di massimo rigore, la quale doveva considerarsi, per espressa previsione normativa, "l'unica in grado di contenere la pericolosità del prevenuto". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in sintesi argomentando: - con riferimento alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, che il provvedimento impugnato aveva proceduto ad una valutazione a dir poco incompleta dell'elaborato peritale, incongruamente svalutando il dato 1 con quella meno afflittiva del divieto di dimora in Sicilia. che, al momento della decisione, il Mazzeo risultava ancora ristretto presso il carcere di Siracusa, istituto nel quale, per stessa ammissione del direttore sanitario, non potevano venire praticate le necessarie terapie, con conseguente palese violazione dell'art. 3 CEDU, sicché sussisteva un'ipotesi di incompatibilità in concreto delle condizioni di salute dell'indagato con la permanenza intramuraria presso la casa circondariale di Siracusa; - con riferimento alla ritenuta permanente attualità delle esigenze di cautela, che i giudici dell'appello, nel valutare tale profilo, avevano totalmente omesso di ricorrente, certamente incidente sulla capacità criminale, ed il valore preminente da riconoscere al diritto alla salute, che può subire delle limitazioni solo in caso di sussistenza di effettive esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che deve risultare da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi di un oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto, elementi sulla cui sussistenza il Tribunale ha sviluppato una motivazione solo apparente; specie tenuto conto dell'obiettivo ridimensionamento dell'originaria imputazione e del riconoscimento, in sede di riesame, che il coinvolgimento del Mazzeo nelle attività delittuose del sodalizio mafioso discenderebbe in via esclusiva dal rapporto fiduciario dallo stesso mantenuto, specie in tempi più recenti, con Barresi Filippo, figura apicale del sodalizio, il quale, come altre figure di spicco della famiglia barcellonese, si trova attualmente detenuto, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. e non riacquisterà verosimilmente in tempi brevi la libertà, sicché nel caso in esame deve escludersi, sia pure in via prognostica, la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria mafiosa. 2.1 Anche la richiesta subordinata di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva (gli arresti domiciliari) è stata disattesa dai giudici di appello con motivazione incongrua e stereotipata, che non ha tenuto conto degli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità (in termini Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013 - dep. 24/07/2013, Cosentino, Rv. 255751) che ha ritenuto possibile l'applicazione al concorrente esterno in associazione mafiosa di una misura cautelare meno afflitiva in caso di superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari qualora sussistano elementi idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in pendenza 2 considerare il dato sopravvenuto relativo alle gravi condizioni di salute del del giudizio di cassazione, il giorno 27 maggio 2014, risulta infatti che al ricorrente - che attraverso il ricorso, incontestata l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aveva contestato soltanto l'adeguatezza della misura originariamente applicata rispetto alle ravvisate esigenze cautelari - è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e che lo stesso, quindi, non ha più interesse alla definizione del presente procedimento, relativo alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura cautelare P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014. personale meno gravosa.

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