Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32843 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32843 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLAFIGLI MARCELLO N. IL 12/11/1953
avverso l’ordinanza n. 39/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rc&-g. o a
f i’vlatcAuttìyl r.g-r eq-a-

Udit i difensor Avv ;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 29.10.2013 la Corte d’appello di Roma dichiarava
inammissibile la ricusazione proposta da Marcello Colafigli nei confronti dei
magistrati dr. Luigi Luca e dr. Alfredo Ruocco, addetti alla stessa Corte, componenti
della Corte d’assise d’appello, sezione seconda, chiamata a decidere, in funzione di
giudice dell’esecuzione, su un’istanza proposta dal Colafigli ex art. 671 Cod. proc.
pen.-

decidere la sua istanza in quanto si erano già espressi sullo stesso tema in
precedenti provvedimenti a suo carico.Rilevava peraltro detta Corte, a fondamento della decisione, che non sussisteva
la dedotta incompatibilità funzionale -del resto sollevata in difetto di riferimenti
normativi che la sostenessero- trattandosi di procedimento di esecuzione.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

proponente che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
sussisteva la proposta incompatibilità, posto che gli stessi magistrati avevano già
deciso precedenti analoghe richieste di esso ricorrente, sempre volte ad ottenere la
continuazione in sede esecutiva.- Sussistevano anche le condizioni per spostare il
procedimento esecutivo a Perugia ex art. 11 Cod. proc. pen. (con riferimento all’art.
45 Cod. proc. pen.).Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile
con ogni dovuta conseguenza di legge.2. La Corte d’appello di Roma, invero, ha del tutto correttamente deciso la
ricusazione proposta dal Colafigli, dichiarandola inammissibile, attenendosi ai
parametri normativi ed alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, secondo i principi sempre statuiti in materia (cfr., tra le tante del tutto
conformi, Cass. Pen. Sez. 1 0 , Sentenza n. 6621 in data 23.01.2008, Rv. 239367,
Monini : “L’istituto dell’incompatibilità opera solo nell’ambito del giudizio di
cognizione, sicché non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell’esecuzione, posto
che la competenza di quest’ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione
con il giudice della fase cognitiva e che, nell’ambito di detta competenza, non può
sussistere alcuna divaricazione fra l’intervenuto giudicato e l’oggetto della
deliberazione da adottarsi in executivisn. Tale condivisa giurisprudenza si rendeva
1

Il ricusante aveva dedotto che i predetti Magistrati erano incompatibili a

ineludibile nella concreta fattispecie, atteso che l’istanza del Colafigli -richiesta ex
art. 671 Cod. proc. pen.- ineriva proprio la fase esecutiva.Nel ricorso è dato leggere anche uno spunto motivazionale, con riferimento agli
artt. 11 e 45 Cod. proc. pen., assolutamente non pertinente alla presente
procedura e comunque non esaminabile in questa sede (v. art. 46 Cod. proc. pen.)3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve
essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.- Alla

disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua,
di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili
di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 04 Giugno 2014 II Consigliere estensore

declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del

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