Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32841 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32841 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADONIA ANTONINO N. IL 14/09/1952
avverso il decreto n. 29794/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 09/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ap,,Q4Dt„, (:),0-42,0

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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con provvedimento deliberato il 9
ottobre 2013, dichiarava non luogo a provvedere relativamente al reclamo
proposto ai sensi dell’art. 35 Ord. Pen. dal detenuto Madonía Antonino,
sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41 bis ord. pen., con il quale
lo stesso segnalava una condotta dell’Amministrazione penitenziaria (Casa di
reclusione di Opera) ritenuta illegittima e segnatamente la decisione della

del pacco biancheria inviatati dalla sua fidanzata e che pure, sino al gennaio
2013, gli erano stati regolarmente consegnati.
1.1 A ragione di tale decisione l’adito Magistrato di sorveglianza valorizzava
la nota di chiarimento della direzione carceraria in data 4 ottobre 2013 che
avrebbe fornito una risposta “esausistiva” e prospettato “la risoluzione dei
problemi segnalati”.

2. Avverso l’indicato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione
sia il detenuto, con atto sottoscritto personalmente, sia il suo difensore di
fiducia, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di
motivazione, evidenziando la sostanziale assenza di motivazione che si
risolve in un non consentito rinvio al contenuto di una nota della direzione
penitenziaria ignota al reclamante e comunque affatto risolutiva della
questione sollevata, ribadendo l’illegittimità del comportamento
dell’Amministrazione, in quanto immotivatamente lesivo del diritto del
detenuto al peculio, espressamente riconosciuto dall’art. 25 Ord. Pen..

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è fondata e merita accoglimento per le considerazioni
esposte di seguito.
Al riguardo è opportuno evidenziare, preliminarmente, come questa Corte
nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 – dep.
21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664) abbia da tempo autorevolmente
affermato il principio, secondo cui «la motivazione “per relationem” di un
provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del
procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale
delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute

I

direzione dell’istituto di vietare al detenuto la ricezione dei vaglia mensili e

coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga
allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto
dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si
renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed,
eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione.
Orbene, come evidenziato correttamente anche dal Procuratore Generale
presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, il giudice di merito non

della nota della direzione (di cui neppure sommariamente illustra il
contenuto) senza però accertane la conoscibilità per il detenuto e,
soprattutto, senza spiegare le ragioni per cui la condotta
dell’Amministrazione denunciata come illegittima dal reclamante, non
comportava alcuna effettiva lesione dei suoi diritti soggettivi ovvero che la
situazione denunciata, ove pure in tesi configurabile come illegittima,
sarebbe stata “risolta”.
1.1 In considerazione delle evidenziate e rilevanti insufficienze motivazionali
s’impone allora l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al
Magistrato di sorveglianza di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.

risulta essersi attenuto a tali principi, limitandosi ad un generico richiamo

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