Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3284 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3284 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Magrì Orazio, nato il 15/05/1971;

Avverso l’ordinanza n. 1135/2015 emessa il 15/07/2015 dal Tribunale del
riesame di Catania;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Sentito per il ricorrente l’avv. Salvatore Pace;

Data Udienza: 21/12/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15/07/2015 il Tribunale del riesame di Catania
confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Catania il 24/06/2015 nei confronti di Orazio Magri, in quanto
ritenuto gravemente indiziato del concorso nell’omicidio pluriaggravato di
Giuseppe Rizzotto e dei correlati reati di detenzione e porto delle armi utilizzate
per eseguire l’omicidio; tale ipotesi delittuosa risultava commessa in data

13 maggio 1991, n. 152.
In questo contesto, il giudice del gravame ricostruiva la genesi del
procedimento, che scaturiva dalle dichiarazioni dei collaboranti Fabrizio Nizza,
Salvatore Cristaudo e Davide Seminara – tutti e tre provenienti dall’area della
criminalità organizzata etnea – che indicavano il Magri come soggetto che aveva
partecipato sia alla fase preparatoria che alla fase esecutiva dell’omicidio in
esame.
Il collaborante Fabrizio Nizza, innanzitutto, precisava che il Magri aveva
preso parte a una riunione in cui era stato deliberato l’assassinio del Rizzotto,
alla quale avevano partecipato, oltre allo stesso propalante, Salvatore
Gugliernino e Benedetto Cocimano, che traeva origine – secondo quanto
esplicitato nel provvedimento impugnato – dalla sfiducia nutrita dai vertici del
suo sodalizio mafioso nei confronti della vittima, che tratteneva i proventi illeciti
di cui entrava in possesso senza essere autorizzato dai responsabili della
consorteria ed era intenzionato a ribaltare gli equilibri in favore del gruppo
contrapposto a quello nel quale militava in quel periodo.
Il ricorrente, inoltre, secondo quanto riferito dallo stesso Nizza, partecipava
alla fase esecutiva dell’omicidio, giungendo, a bordo di un ciclomotore, in una
casa di campagna individuata quale luogo del delitto, in compagnia del Rizzotto e
di altri esponenti del sodalizio etneo – indicati in Orazio Magri, Francesco Magri,
Angelo Mirabile e Salvatore Guglielmino – dove li aspettavano lo stesso Nizza,
Salvatore Cristaudo e Giovanni Privitera. In quella occasione, il Rizzotto era stato
attirato nel luogo dove lo attendevano i suoi sodali con la scusa di partecipare a
un pranzo ed era ovviamente inconsapevole delle ragioni effettive dell’invito.
Giunti sul posto, aveva inizio una breve discussione, sulle ragioni di sfiducia
associativa che sopra si sono richiamate, tra Fabrizio Nizza che impugnava una
pistola calibro 9 e la vittima, durante la quale il Magrì si faceva consegnare
l’arma impugnata dal Nizza ed esplodeva i cinque colpi che causavano il decesso
immediato del Rizzotto.

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anteriore e prossima al 17/09/2011 ed era aggravata ai sensi dell’art. 7 del d.l.

Nel provvedimento impugnato, quindi, venivano richiamate le dichiarazioni
del collaborante Salvatore Cristaudo, il quale riferiva che il ricorrente, nel giorno
e nel luogo concordato per l’esecuzione dell’omicidio, era giunto, a bordo di un
ciclomotore, in compagnia del Rizzotto, di Daniele Nizza, di Orazio Magri, di
Benedetto Cocimano e di Salvatore Gugliemino. All’interno dalla casa di
campagna, invece, erano presenti, per attendere l’arrivo del Rizzotto, Fabrizio
Nizza, Agatino Cristaudo e Giovanni Privitera,
Subito dopo l’ingresso in casa dell’inconsapevole Rizzotto, Daniele Nizza

sulle questioni oggetto di contrasto, che non venivano nemmeno fornite dalla
vittima, perché nel frattempo il Magri aveva repentinamente preso la pistola
impugnata dal Nizza e aveva esploso all’indirizzo della stessa vittima i colpi che
ne determinavano l’uccisione.
Nel provvedimento impugnato, infine, si prendevano in esame le
dichiarazioni de relato del collaborante Davide Senninara, il quale riferiva che a
uccidere il Rizzotto – che era stato attirato nel luogo dell’agguato mortale con
una scusa – era stato Orazio Magri che aveva afferrato l’arma impugnata dal
Nizza, atteso che questi esitava a sparare. Il Seminara, in particolare, precisava
di avere appreso della vicenda da Fabrizio Nizza, Daniele Nizza, Giovanni Nizza,
Giovanni Privitera, Franco Magrì e Salvatore Cristaudo; mentre, con specifico
riferimento alla fase esecutiva dell’omicidio, precisava di averne appreso la
dinamica da Fabrizio Nizza e Giovanni Privitera, il quale ultimo doveva ritenersi
fonte autonoma rispetto alle propalazioni del Nizza.
Nel confermare il provvedimento cautelare genetico il Tribunale del riesame
di Catania rilevava ulteriormente che nessuna specifica contestazione era stata
mossa dal difensore dell’indagato in ordine alla credibilità soggettiva e
all’attendibilità del narrato di Fabrizio Nizza, in relazione al quale si evidenziava
che si trattava di dichiarazioni provenienti da un soggetto che si era accusato
spontaneamente della partecipazione all’omicidio del Rizzotto e che risultava
affiliato alla consorteria mafiosa etnea, all’interno della quale aveva militato con
ruoli di rilievo associativo.
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, si evidenziava che la difesa dell’indagato
non aveva sollevato specifiche contestazioni in ordine al movente dell’omicidio
Rizzotto, che veniva individuato nei contrasti organizzativi interni al sodalizio
mafioso al quale appartenevano tanto il ricorrente quanto la vittima.
Questo compendio indiziario imponeva la conferma dell’ordinanza
impugnata.

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puntava la sua pistola calibro 9 al collo della vittima, chiedendogli spiegazioni

2. Avverso tale ordinanza Orazio Magrì, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., censurando il giudizio espresso dal Tribunale
del riesame di Catania con riferimento al narrato dei collaboranti Fabrizio Nizza,
Salvatore Cristaudo e Davide Seminara, sul quale ci si soffermava con richiami
dei passaggi salienti di tali dichiarazioni.
Si deduceva, innanzitutto, l’assoluta inadeguatezza delle propalazioni rese
dal collaborante Salvatore Cristaudo, in merito alla fase esecutiva dell’omicidio di

atteso che, nelle settimane precedenti alla sua apertura alla collaborazione, il
Cristaudo era stato sottoposto a un provvedimento restrittivo per una pluralità di
reati, tra i quali quello oggetto di contestazione, della cui ricostruzione
processuale aveva cognizione diretta.
La conferma di tale giudizio di inattendibilità proveniva dal contenuto delle
dichiarazioni del Cristaudo, le quali, salvo qualche lieve divergenza, si limitavano
a riproporre la ricostruzione della vicenda delittuosa precedentemente
prospettata dal Nizza. Ne conseguiva che i contrasti tra il narrato dei due
collaboranti riguardava aspetti marginali dell’omicidio del Rizzotto, che
rendevano evidente come il Cristaudo si era limitato a riproporre
pedissequamente il resoconto dichiarativo fornito dal Nizza, senza aggiungere
alcun elemento ulteriore di chiarificazione.
Si deduceva, inoltre, che non potevano fungere da riscontro probatorio alla
ricostruzione fornita da Fabrizio Nizza le propalazioni del collaborante Davide
Seminara, atteso che, nell’ordinanza impugnata, si trascurava che, pur indicando
tale collaboratore tra le sue fonti di conoscenza lo stesso Nizza e Giovanni
Privitera, quest’ultima fonte non poteva ritenersi autonoma rispetto alle
dichiarazioni del Nizza, essendo proprio tale propalante ad avere riferito al
Privitera dell’episodio in contestazione.
Ne discendeva che le chiamate dei collaboranti Fabrizio Nizza, Salvatore
Cristaudo e Davide Seminara, per la loro consistenza dichiarativa, non potevano
ritenersi idonee a fondare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti del
ricorrente, risultando le dichiarazioni del Nizza le uniche, tra le propalazioni
acquisite, credibili soggettivamente e attendibili intrinsecamente. Tuttavia, a
fronte di tali carenze indiziarie, l’ordinanza impugnata si caratterizzava per
un’assoluta carenza di motivazione, indispensabile per consentire un giudizio di
convergenza probatoria sulla posizione del Magrì.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

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Giuseppe Rizzotto, a fungere da riscontro probatorio al narrato di Fabrizio Nizza,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente
infondati.
In via preliminare, deve rilevarsi che le Sezioni unite hanno già avuto modo
di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, allorché «sia denunciato,
con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,

natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice
di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,
Audino, Rv. 215828).
Infatti, il mezzo di gravame, come mezzo di impugnazione, ancorché atipico,
ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai
presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne
consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto
di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa
disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale dell’art. 546 cod. proc.
pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento di una
qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite in
un risalente intervento chiarificatore (cfr. Sez. U, n. 11 dell’08/07/1994, Buffa,
Rv. 198212).
Questo orientamento ermeneutico, dal quale questo Collegio non intende
discostarsi in questa sede processuale, ha trovato ulteriore conforto in pronunzie
di questa Corte più recenti (cfr. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,
Rv. 255460).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibili le doglianze
difensive nei termini di cui appresso.

2.

Nella cornice ermeneutica richiamata nel paragrafo precedente deve

rilevarsi che risultano manifestamente infondate le censure relative alla
credibilità soggettiva e all’attendibilità intrinseca dei collaboranti Salvatore
Cristaudo e Davide Seminara.
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alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare

In tale ambito, occorre innanzitutto richiamare la giurisprudenza delle
Sezioni unite di questa Corte, da ultimo ribadita in materia di principi applicabili
alle chiamate in correità e in reità, che è pertinente rispetto alla valutazione della
credibilità soggettiva del collaborante Salvatore Criostaudo e dell’attendibilità
intrinseca del collaborante Davide Seminara. Ci si può, in tal senso, limitare a
richiamare il principio di diritto affermato nell’ultimo arresto giurisprudenziale
delle Sezioni unite, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o
in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve

sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso
passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante
e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente,
non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa
sequenza logico-temporale» (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,
Aquilino, Rv. 255145).
Da questo punto di vista, risultano manifestamente infondate le doglianze
difensive relative alla credibilità soggettiva delle dichiarazioni del collaborante
Salvatore Cristaudo, atteso che l’autonomia del percorso dichiarativo compiuto
da tale propalante emerge dal contenuto del suo narrato, che risulta convergente
con quello del Nizza limitatamente alla fase esecutiva dell’omicidio di Giuseppe
Rizzo, nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 3 e 4 del provvedimento
impugnato.
Nell’ordinanza in esame, ci si soffermava analiticamente sulle dichiarazioni
del collaborante Salvatore Cristaudo, evidenziando che, nel giorno e nel luogo
concordato per l’esecuzione dell’omicidio, il Magrì era giunto sul posto in
compagnia della vittima, di Daniele Nizza, di Orazio Magrì, di Benedetto
Cocimano e di Salvatore Gugliemino. Il collaboratore di giustizia, inoltre,
precisava che, all’interno dall’abitazione rurale usata per uccidere il Rizzotto,
erano già presenti Fabrizio Nizza, Agatino Cristaudo e Giovanni Privitera.
Questa frazione del narrato dichiarativo del Cristaudo, a ben vedere,
smentisce l’assunto difensivo – riguardante la sovrapponibilità di tali propalazioni
con quelle di Fabrizio Nizza – solo che si consideri che il Nizza, con una
ricostruzione parzialmente divergente da quella appena richiamata, indicava,
quali soggetti in compagnia dei quali il ricorrente si presentava nell’abitazione
rurale Francesco Magrì, Angelo Mirabile e Salvatore Guglielmino e, quali soggetti
che li aspettavano al suo interno, oltre a se stesso, Salvatore Cristaudo e
Giovanni Privitera.
In questi termini processuali, l’autonomia del narrato collaborativo del
Cristaudo veniva correttamente valutata dal giudice del riesame che, a pagina 4
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verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle

del provvedimento impugnato, affermava che il suo resoconto, pur compatibile
con quello del Nizza quanto all’individuazione dei soggetti presenti all’omicidio e
all’esecutore materiale, se ne discostava per diversi altri, afferenti alla fase
esecutiva dell’agguato e riguardanti «circostanze evidentemente percepite e,
quindi, ricordate, in modo diverso e tali, dunque, da garantire la genuinità della
narrazione».
Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza
riguardante il giudizio di credibilità soggettiva delle dichiarazioni del collaborante

2.1. Le considerazioni espresse nel paragrafo precedente risultano dirimenti
rispetto all’ulteriore doglianza difensiva, afferente all’inattendibilità delle
dichiarazioni de relato del collaborante Davide Seminara, rispetto alle quali
occorre comunque evidenziare che, anche rispetto a tali propalazioni, il tribunale
del riesame esprimeva un giudizio congruo, formulato in termini processuali più
ampi di quelli prospettati dalla difesa del ricorrente in ordine alle fonti di
conoscenza dell’episodio delittuoso in esame.
Si consideri, in proposito, che, secondo quanto evidenziato a pagina 5 del
provvedimento impugnato, il Seminara riferiva di avere appreso della vicenda
omicidiaria da Fabrizio Nizza, Daniele Nizza, Giovanni Nizza, Giovanni Privitera,
Franco Magri e Salvatore Cristaudo; mentre, con specifico riferimento alla fase
esecutiva dell’omicidio, il collaborante precisava di averne appreso la dinamica
da Fabrizio Nizza e Giovanni Privitera.
Ne deriva che a prescindere dall’autonomia delle dichiarazioni rese dal
Privitera rispetto al narrato del Nizza – sulla quale in ogni caso la motivazione del
provvedimento impugnato è ineccepibile – il Seminara apprendeva
dell’esecuzione dell’omicidio Rizzotto da una pluralità di fonti di conoscenza non
riconducibile ai soli Fabrizio Nizza e Giovanni Privitera, in termini tali da smentire
il fondamento dell’assunto difensivo. Sul punto, si ritiene utile richiamare il
passaggio motivazionale esplicitato a pagina 5 del provvedimento in esame, nel
quale si affermava: «Difatti, Seminara, dopo avere riferito di aver saputo che ad
uccidere il Rizzotto era stato Magri, il quale aveva tolto l’arma a Nizza Fabrizio
che esitava a sparare, ha spiegato di aver appreso della vicenda da Fabrizio,
Daniele e Giovanni Nizza, da Giovanni Privitera, Franco Magri e Salvatore
Cristaudo».
Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva riguardante il giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del
collaborante Davide Seminara.

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Salvatore Cristaudo espresso nel provvedimento impugnato.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Orazio Magrì deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Consegue a tali statuizioni la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia
del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.,
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2015.

comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

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