Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32839 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32839 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO PRESTI FRANCESCO
TRAINA FRANCESCO N. IL 20/10/1966
avverso l’ordinanza n. 138/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 28.06.2013 la Corte d’appello di Palermo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, provvedendo su varie richieste degli interessati di revoca
delle confische disposte con sentenza 27.12.2007 della stessa Corte, rigettava
quelle proposte da Francesco Traina, Vincenzo Sacco (nella qualità ivi indicata),
Massimiliano Sacco (nella qualità) e Calogero Sacco (nella qualità), il tutto con
riferimento alla confisca disposta nei confronti della società “Calcestruzzi s.r.l.”.-

processuale, non mette conto di esporre i contenuti di merito.2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione, variamente
deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, Francesco Lo Presti (nella
qualità di legale rappresentante della “Calcestruzzi s.r.l.”) e Francesco Trama.Per lo stesso motivo di cui sopra, si prescinde dall’esposizione dei motivi
dell’impugnazione.Considerato in diritto
1. I ricorsi devono essere qualificati opposizione ex art. 667, comma 4, Cod.
proc. pen. e trasmessi per la loro decisione al competente giudice dell’esecuzione.2. Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo
cui avverso il provvedimento dato in tema di confisca ex art. 676 Cod. proc. pen., sia
stato esso pronunciato de plano ovvero a seguito di rito camerale partecipato, non è
ammesso ricorso immediato per cassazione, dovendosi prima esperire quel
particolare rimedio, pur esso di sostanziale natura impugnatoria, dato
dall’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen. (v., tra le tante :
Cass. Pen. Sez. 3 0 , n. 48495 in data 06.11.2013, Rv. 258079, Gabellone; ecc.).
Al rigetto di un’istanza in tema di confisca dovrà quindi seguire, in caso di
proposta doglianza della parte, la procedura appena indicata, da esperire di
necessità in forma camerale partecipata; solo a questo punto si avrà un
provvedimento impugnabile, se del caso, per cassazione.E poiché, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti e del
favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., il giudice deve
dare all’atto della parte la sua corretta qualificazione giuridica, i ricorsi come sopra
proposti dagli odierni ricorrenti devono essere qualificati opposizione e trasmessi
per la loro decisione al giudice dell’esecuzione, nella fattispecie la Corte d’appello di
Palermo.-

Stante l’esito dell’odierno esame da parte di questa Corte, di stretta natura

P.Q.M.
Qualificati i ricorsi come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, Cod.
proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Palermo.Così deciso in Roma il 04 Giugno 2014 Pre;i:le
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Il Consigliere estensore

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