Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32837 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32837 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONACCORSI RICCARDO N. IL 27/10/1960
avverso l’ordinanza n. 382/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/secatite le conclusioni del PG Dott. Fgli-Pcels cb
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Uditi difensor Avv.; —

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 14.03.2013 il Gip del Tribunale di Catania, in funzione
di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di Riccardo Bonaccorsi il beneficio
della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 12.01.2012,
irrevocabile 1’08.04.2012, in presenza delle condizioni di legge (peraltro non meglio
specificate).2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
con la sentenza in data 12.01.2012, emessa ex art. 444 Cod. proc. pen., era
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi 4 di
reclusione; il beneficio era stato revocato ex art. 164, comma 2, n. 1, Cod. pen. per
avere esso Bonaccorsi già usufruito dello stesso beneficio con sentenza 23.01.1980
del Tribunale di Modica; in siffatta situazione, peraltro, il beneficio non avrebbe
potuto essere revocato in sede esecutiva, dato che esso era conoscibile al giudice
della sentenza causa di revoca, figurando nel certificato penale in atti; si trattava
quindi di un errore del giudice della cognizione inemendabile, posto che non era
stata proposta impugnazione da parte dell’Accusa.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Ed invero questa Corte di legittimità, proprio in relazione alla questione di
diritto sollevata dal ricorrente, ha già espresso il principio -che deve qui essere
richiamato e ribadito- secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della
pena illegittimamente concesso non può più essere revocato in sede esecutiva ogni
volta in cui il presupposto ostativo sia stato conoscibile dal giudice della cognizione
e, ciò nonostante, esso sia stato concesso. In tal caso l’error juris in cui è incorso il
giudice della cognizione, ove non fatto oggetto di impugnazione, diventa
inemendabile, entrando a far parte del giudicato, come tale intangibile; sul punto,
che discende dalla pronuncia n. 363/2007 della Corte Costituzionale, cfr. Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 45292 in data 24.10.2013, Rv. 257724, Russo: “Il beneficio della
sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato
nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l’elemento ostativo non sia stato
conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca
essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice

1

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di

abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non
concedibilità”; cfr. anche, assolutamente analoga, Cass. Pen. Sez. 3°, sentenza n.
33345 in data 06.06.2012, Rv. 253159, Indelicato.Ciò posto, nel caso di specie non è in discussione il dato processuale certo che il
giudice della cognizione (Tribunale di Catania), che ebbe a pronunciare la sentenza
in data 12.01.2012, divenuta irrevocabile il giorno 08.04.2012, conosceva i
precedenti penali del Bonaccorsi, evidenziati dal certificato del casellario giudiziale

ostativa. Pertanto, in concreta applicazione del principio sopra rievocato, occorre
concludere che l’errore contenuto nella sentenza in data 12.01.2012, definitiva, nel
concedere nuova sospensione condizionale della pena in caso non consentito, errore
non oggetto di impugnazione, è divenuto cosa giudicata non più rimediabile in sede
esecutiva.L’impugnata ordinanza, che a tale principio di diritto non si è attenuta, deve
pertanto essere annullata senza rinvio per violazione di legge.Si impone comunicazione della presente decisione all’organo dell’esecuzione
(che risulta essere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania) per
ogni conseguente determinazione di competenza.P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania.C5-\i)z
Così deciso in Roma il 04 TO2=1.2014 –

in atti, tra cui la risalente sentenza 23.01.1980 del Tribunale di Modica, ritenuta

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