Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32836 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32836 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARIIS FEDERICO N. IL 15/04/1955
avverso l’ordinanza n. 94/2012 TRIBUNALE di GORIZIA, del
15/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/se le conclusioni del PG Dott. FRA-NC -C-ScO M. 114-ca vi Et (-2
(-9;

Uditi difensor Avv.; .—-

etLet A: C9.4, yo

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 15.05.2013 il Tribunale di Gorizia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di Federico Ariis il beneficio della
sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 06.02.2003 del
Gup di Venezia, definitiva il 28.10.2010, rilevando la sussistenza delle condizioni di
legge ex art. 168, comma 1, n. 1, Cod. pen., avendo l’Ariis commesso
successivamente delitti per i quali aveva riportato condanne a pena detentiva.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti
termini : a) l’udienza si era celebrata nonostante egli avesse comunicato di voler
presenziare e di essere contestualmente impedito; b) errata revoca ai sensi dell’art.
168, comma 1, n. 1, Cod. pen., posto che egli non aveva commesso reati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza recante il beneficio revocato; c) nullità del
decreto di fissazione dell’incidente d’esecuzione, non essendo stata indicata la
sentenza della quale si chiedeva la revoca del beneficio in questione.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.2. Sono infondati i due motivi di carattere processuale [v. sopra, sub ritenuto,
ai §§. 2.a e 2.c].Quanto al primo, risulta del tutto corretta la motivazione del Tribunale sul
punto, posto che si trattava non già di un impegno urgente ed indifferibile per
motivi di salute, ma di un esame diagnostico, come tale rinviabile senza danno per
l’istante, esame peraltro poi in realtà non effettuato. La valutazione in fatto del
giudice dell’esecuzione, qui censurata in modo generico e ripetitivo dell’assunto
difensivo, e senza confrontarsi con le reali argomentazioni dell’ordinanza
impugnata, ben resiste dunque a tali infondate doglianze. Il dedotto impedimento
non era dunque giustificato, né imponeva rinvio dell’udienza.Anche il successivo motivo di carattere processuale è infondato, posto che al
condannato veniva notificato, insieme alla citazione per l’udienza camerale di
discussione dell’incidente, anche il provvedimento di cumulo 20.07.2012 contenente
l’indicazione delle sentenze in questione e la connessa richiesta del P.M. di
procedere alla revoca del beneficio. L’interessato era pertanto ben a conoscenza del
tema dell’udienza camerale.-

1

2.

3. E’ del pari infondato il motivo di ricorso inerente il merito della decisione [v.
sopra, sub ritenuto, al §. 2.b].La sentenza 06.02.2003 (per fatti del 07.05.2000) del Gup del Tribunale di
Venezia, confermata dalla Corte d’appello veneta il 26.06.2009, definitiva in data
28.10.2010 (pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione), è stata correttamente oggetto
di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con la stessa
concesso, atteso che tale revoca si imponeva in forza del disposto dell’art. 168,

parte dell’impugnata ordinanza, dell’art. 168, comma 1 n. 1, Cod. proc. pen.- Ed
invero risulta in atti che l’Ariis ebbe a riportare varie condanne, per delitti
anteriormente commessi, a pena complessivamente superiore ad anni 2 (sentenza
Tribunale Udine 30.09.1998 per fatti del 1996, pena di anni 1 e mesi 8 di
reclusione; sentenza 20.06.2007 della Corte d’appello di Trieste per fatti dal 1998
al Gennaio 2000, pena di mesi 6 e giorni 10 di reclusione; sentenza 21.11.2006 del
Tribunale di Udine per fatti fino all’Aprile 2000, pena di mesi 5 di reclusione;
sentenza 16.05.2003 del Tribunale di Udine per fatti del Gennaio 2000, pena di
mesi 3 di reclusione).- Il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso con la sentenza 06.02.2003 del Gup del Tribunale di Venezia è stato,
dunque, del tutto correttamente revocato, assunta la motivazione nei termini di cui
sopra che non comporta modifica della decisione, anzi la conferma (v. art. 619,
comma 1, Cod. proc. pen.).4. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto
dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 04 Giugno 2014 Il Consigliere estensore

comma 1 n. 2, Cod. proc. pen., in tal senso a nulla rilevando l’inesatta citazione, da

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