Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32834 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32834 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 3/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZA,
del 13/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. eh 0 ockw.i.: D
O- en.(2-2- ko- dm”io cetrAieLuv;-,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Con unico provvedimento deliberato il 13 giugno 2012, il Magistrato di
sorveglianza di Cosenza rigettava tre reclami proposti dal detenuto Antonov
Roman – ai sensi dell’art. 35 ord. pen. – con il quale il predetto detenuto
segnalava alcuni comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria ritenuti lesivi
dei suoi diritti, specie in tema di assistenza sanitaria (mancato espletamento di
alcune analisi ed accertamenti diagnostici;somministrazione di vitto non indicato

1.1 Il giudice adito, previa acquisizione della documentazione relativa alle
condizioni di salute del detenuto, motivava tale sua decisione, rilevando
l’assoluta infondatezza dei reclami la cui proposizione ed il cui contenuto era da
ricollegare al disturbo di personalità da cui lo stesso è affetto come da relazione
sanitaria in atti che lo porta ad assumere atteggiamenti polemici, manipolativi ed
a manifestare ideazioni a sfondo persecutorio nonché a ritenere di avere qualche
difetto fisico o malattia, in realtà insussistenti.

2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto,
personalmente, con atto qualificato come appello diretto al Tribunale di
sorveglianza di Catanzaro e convertito in ricorso, nel quale, oltre a denunciare
discriminazioni e maltrattamenti asseritamente perpetrati ai sui danni dal
Magistrato di sorveglianza “per odio personale ed omertà con corrotto direttore”
dell’istituto in cui era ristretto, ne chiede l’annullamento, trattandosi di atto
abnorme, basato su documentazione “scaduta” ed in contrasto con quella da lui
prodotta e che avrebbe dovuto comportare, quanto meno, una consulenza
tecnica d’ufficio.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dall’Antonov è basata su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle
risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le
argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi
motivazionali, non superano infatti la soglia della ricostruzione alternativa e
meramente congetturale, apoditticamente denunziando il carattere abnorme di
un provvedimento, al contrario, logico, coerente e saldamente ancorato a precise
emergenze fattuali.

per le patologie da cui è affetto).

Ne consegue che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso – redatto dall’Antonov
in Viterbo, il 29 giugno 2012 – e disposta la trasmissione di copia dello stesso al
Pubblico Ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale per i reati che si
potrebbero ravvisare nella formulazione dello stesso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.

determinabile in € 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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