Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32833 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32833 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO LUIGI N. IL 07/12/1977
avverso il decreto n. 6831/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lene/sentite-le conclusioni del PG Dott. er Va”I, biAlyeA0
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eRAR <51.tetAg.t-. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 04/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, dichiarava inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 69 bis Ord. Pen. dal detenuto Attanasio Luigi avverso il provvedimento deliberato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, che aveva disposto la revoca del beneficio della liberazione anticipata in precedenza riconosciuto allo stesso, in quanto proposto tardivamente. Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il condannato, personalmente, sostenendo la tempestività del reclamo, in quanto il provvedimento di revoca gli era stato notificato il 26 ottobre 2012 ed il reclamo era stato inoltrato presso l'ufficio matricola il 30 ottobre 2012 e quindi nel rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 69 bis Ord. Pen.. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, dall'esame degli atti emerge che l'ordinanza deliberata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino che aveva disposto la revoca del beneficio della liberazione anticipata è stata comunicata al detenuto ricorrente il 26 ottobre 2012 ed il reclamo avverso tale provvedimento è stato presentato tempestivamente il 30 ottobre 2012. 2. Ne consegue che il decreto del presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Attanasio Luigi ai sensi dell'art. 69 bis Ord. Pen. è illegittimo e va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014. 2.

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