Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32832 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32832 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NALESSO MASSIMO N. IL 11/12/1955
avverso l’ordinanza n. 1542/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
10/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
44)4e/sentite le conclusioni del PG Dott. Gfok/A-NN , D rAnic-cc-2
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Uditi difensor Avv.; —

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Data Udienza: 27/05/2014

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Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 10.12.2013 il Tribunale di Venezia, costituito ai sensi
dell’art. 309 Cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da Massimo
Nalesso avverso l’ordinanza emessa il 20.11.2013 dal Gip di quello stesso Tribunale
con la quale veniva disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti del predetto.Il Nalesso, che era stato arrestato in flagranza di reato, è indagato di concorso

con Cristian Baldan nei reati di detenzione illegale di armi e munizioni, comuni e da
guerra, di detenzione di due ordigni esplosivi, di ricettazione di un’auto marca Audi
e delle targhe di un’altra auto, nonché della ricettazione di due pistole.Tutto tale materiale, meglio descritto in atti, veniva rinvenuto in un garage di un
complesso residenziale di Fiesso d’Artico ove gli inquirenti si erano portati seguendo
le tracce dell’auto Audi con la quale era stata consumata una rapina a Bassano del
Grappa. Avendo avuto autorizzazione ad installare apparati di osservazione e di
ascolto, gli inquirenti rilevavano che erano sopravvenuti il Baldan, che era in
possesso delle chiavi del garage, insieme al Nalesso che si erano esplicitamente
meravigliati della mancanza delle armi, nel frattempo sequestrate dai Carabinieri.L’indagato Baldan in sede di convalida assumeva di avere messo a disposizione
del Nalesso il suo garage per 150 euro, e di essersi accorto che la porta basculante
non era chiusa, circostanza confermata dalla convivente Selenia Massaro in
dichiarazione difensiva; il Nalesso da parte sua sosteneva di avere concesso il
garage per 500 euro a persona che non intendeva nominare.Peraltro le prime indagini consentivano di acquisire ulteriori elementi ritenuti di
rilievo : – il giorno dell’arresto, dalle captazioni si evidenziava che i due avevano
aperto le portiere dell’auto Audi, avevano maneggiato alcune buste di plastica che
avevano contenuto le armi, nonché si erano riferiti all’avvenuto spostamento di
altre; – nel garage era stato rinvenuto anche un ariete artigianale formato con un
segmento di tronco d’albero, ed altro ariete, del tutto corrispondente, era stato
trovato a casa del Nalesso.Orbene, ciò posto, rilevava il Tribunale come, non essendo credibile la versione
difensiva, doveva ritenersi la materiale disponibilità di tutto il materiale sequestrato
in capo al Nalesso, persona con gravi trascorsi penali, in piena correità con il
Baldan.Quanto alle esigenze cautelari, le stesse si fondavano sulla rilevante gravità del
fatto e sui rapporti con pericoloso gruppo criminale, idoneo a supportare concreto
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rischio di specifica recidiva; i gravi precedenti penali del Nalesso e la permanenza di
coinvolgimenti in fatti criminosi escludevano poi la possibilità di disporre misura
meno rigorosa.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato
che motivava l’impugnazione, con riferimento solo alle esigenze cautelari,
deducendo, con atto del suo difensore, violazione di legge e vizio di motivazione, in
particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :

– l’ordinanza impugnata faceva riferimento al coinvolgimento in tre rapine
commesse con le armi sequestrate, fatti di cui in atti non c’era traccia;
– il precedente specifico era risalente e non poteva fondare concreto rischio di
recidiva.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le
dovute conseguenze di legge.2. Premesso che il ricorrente non contesta l’evidente sussistenza di gravi indizi
di colpevolezza, ma discute solo circa le esigenze cautelari, rimane accertata -allo
stato ed a questi fini- con tutta la sua clamorosa rilevanza, l’assoluta gravità dei
fatti dei quali il Nalesso deve rispondere, per la detenzione (o, meglio,
codetenzione) di armi micidiali (due ordigni esplosivi e tre mitragliatori
kalashnikov), di armi comuni di provenienza furtiva e di munizioni; si tratta di un
arsenale la cui alta pericolosità è di tutta evidenza; l’auto ricettata e le targhe
parimenti ricettate, nonché la predisposizione di arieti (uno detenuto nel garage del
Baldan, l’altro a casa di esso Nalesso) indicano, senza dubbi in proposito, che si
tratta di materiale illecito chiaramente utilizzabile per assalti armati a banche.
I gravi trascorsi penali del Nalesso e l’incontestabile contiguità a gruppi malavitosi,
desumibile dal possesso di armi ed altro materiale di provenienza illecita,
costituiscono -in una con l’alta pericolosità delle armi detenute- un complesso
valutativo di altissima negatività che rende del tutto giustificato l’argomentato
giudizio di rischio di specifica recidiva fronteggiabile solo con la più rigorosa delle
misure cautelari.Ciò posto, è di tutta evidenza la sostanziale inconsistenza delle deduzioni del
ricorrente che, senza confrontarsi con le reali motivazioni del Tribunale veneziano,
propone argomenti di ben labile spessore : – al di là dell’effettivo coinvolgimento di
esso indiziato in episodi di rapina (in corso di accertamento), è la stessa attitudine
del pericoloso materiale sequestrato a reati predatori violenti che induce -come
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appena sopra già rilevato- motivato giudizio di alta probabilità di reiterazione di
reati della stessa specie; – i precedenti penali sono plurimi, in particolare contro il
patrimonio, compresa una condanna per rapina; essi rilevano per la significativa
descrizione in termini negativi della personalità, che trova ulteriore attuazione nella
presente vicenda, e dunque confermano le esigenze di massima cautela.Le esigenze cautelari sono state, dunque, correttamente valutate dal Tribunale
di competenza.-

dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.- Deve
seguire altresì la comunicazione prevista dall’art. 94, comma

Cod. proc. pen.

1 ter, Disp. Att.

P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente

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provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94,
comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 27 Maggio 2014 –

3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto

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