Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32831 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32831 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNIZZARO SALVATORE N. IL 13/11/1976
avverso l’ordinanza n. 573/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 03/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. a ( O egiu m O ’04 N G–£ Ci
efit4 atti (.,u, i h

Uditi difensor Avv.;

otei

7/Q /A4 cc i

Data Udienza: 27/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 17.10.2013 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito
ex art. 310 Cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avverso l’ordinanza 14.05.2013 del Gip
reggino con la quale era stata applicata a Salvatore Cannizzaro la misura custodiale
degli arresti domiciliari, disponeva nei confronti di tale indagato la più severa
misura della custodia in carcere.-

Il Cannizzaro è indagato per i reati di detenzione e porto illegale di una pistola
da guerra e relativo munizionamento, nonché di violenza e minaccia a pubblici
ufficiali; fatti commessi in Rosarno il giorno 11.05.2013.Rilevava dapprima il Tribunale come l’arma in questione dovesse essere
qualificata arma comune da sparo e non arma da guerra, giusta gli accertamenti
tecnici eseguiti e comunicati dai RIS di Messina.- Quel che maggiormente rilevava,
peraltro -osservava il Tribunale- era che si trattava di arma clandestina, la cui
matricola era stata abrasa in modo tale da non rendere possibile l’identificazione,
circostanza che, facendo legittimamente ipotizzare contatti con circuiti criminali,
induceva una più rilevante gravità della condotta e quindi la necessità della chiesta
misura di maggior rigore cautelare. In proposito il Tribunale rilevava ancora che
non era credibile la versione del Cannizzaro, secondo cui l’arma era stata da lui
trovata in montagna durante una gita, sia perché erano risultate compatibili le
munizioni rinvenute a casa del coindagato Muzzì, sia perché egli era stato sempre in
contatto con i coindagati, sì da far ritenere un concerto criminoso. Sussistevano
quindi anche esigenze cautelari da riferire alla necessità di evitare inquinamenti
probatori, stante la versione menzognera fornita.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato
che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
– egli aveva osservato diligentemente la custodia domiciliare, dimostrando la
sufficienza della stessa, mentre l’accusa non aveva in alcun modo provato che si
trattasse di misura non adeguata a fronteggiare l’ipotizzata pericolosità; – non era
stata valutata la minor qualificazione del reato relativo alla pistola; – non era stato
considerato che, con ciò, si rendeva possibile la concessione della sospensione
condizionale della pena.- Con memoria depositata in data 15.04.2014 il ricorrente
Cannizzaro portava a conoscenza che con sentenza 13.02.2014, in esito a rito
abbreviato, egli era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 400di multa, e che con successiva ordinanza gli erano stati revocati gli arresti
1

domiciliari, sostituiti con l’obbligo di dimora nel comune di residenza con facoltà di
lavorare presso la ditta del fratello.-

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.2. Ed invero il difensore, comparso all’odierna udienza camerale di questa Corte,

13.02.2014), con ordinanza dello stesso GIP in data 25.02.2014 al Cannizzaro
erano stati revocati gli arresti domiciliari sostituiti con la misura dell’obbligo di
dimora. Tale misura, di minor rigore, ha fatto decadere la precedente (arresti
domiciliari) e quindi ha fatto cessare anche l’interesse del Cannizzaro, che ha
ottenuto dal giudice del merito maggior favore, al presente ricorso.- Non sussiste
un interesse residuo del ricorrente a pronuncia sul merito cautelare, posto che egli
non discute della sufficienza degli indizi (tema peraltro superato dalla intervenuta
sentenza di prime cure), ma solo del grado delle esigenze cautelari, e rilevato che,
comunque, nessuna richiesta è stata avanzata in tal senso, né nel ricorso, né
successivamente. Viene dunque opportuno applicare, in proposito, l’ormai
consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. n.
7931 in data 16.12.2010, Rv. 249002, Testini; e poi ancora Rv. 233401; Rv.
249916; ecc.) secondo cui, in caso di sopravvenuta carenza di interesse in tema
cautelare, non può ipotizzarsi residuo interesse del ricorrente, ad altro titolo, ove
non espressamente dedotto.- E poiché l’interesse all’impugnazione deve sussistere
non solo al momento della sua proposizione, ma anche in quello della decisione, la
sopravvenuta carenza di interesse in capo al Cannizzaro rende il suo ricorso
inammissibile.3. Alla dichiarata inammissibilità non seguono le sanzioni di cui all’art. 616 Cod.
proc. pen., atteso che l’esito del procedimento non è ascrivibile al ricorrente (v., da
ultimo, sul punto, assolutamente pacifico, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 19209 in data
31.01.2013, Rv. 256225, Scaricaciotoli, ecc.).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 27 Maggio 2014 Il Consigliere estensore

ha documentato che, dopo la sopra citata sentenza di merito (GIP di Palmi in data

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