Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32830 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32830 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Mario CIABATTONI nato a Giulianova il 29/6/1939,
avverso l’ordinanza emessa in data 13/1/2014 dal Tribunale dell’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale dell’Aquila, investito ex art. 310
cod. proc. pen. da appello dell’imputato Mario CIABATTONI, confermava il
provvedimento con il quale il 31.10.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale della medesima città aveva rigettato la richiesta di revoca o
attenuazione della misura cautelare applicata al Ciabattoni.
3. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Cat

1

Data Udienza: 27/05/2014

I

I.

Mariano, chiedendo l’annullamento della ordinanza per violazione della legge
processuale e vizi di motivazione.
3. Con atto in data 2 aprile 2013, sottoscritto dal difensore, questo ha
rinunziato al ricorso, evidenziando che successivamente alla sua proposizione il
Ciabattoni era stato posto agli arresti domiciliari e ciò, accogliendo in definitiva
l’istanza del ricorrente, soddisfaceva i sl interessi.
4. Deve dunque osservarsi che la “rinunzia”, in quanto sottoscritta dal solo
personalissimo, per il quale occorre manifestazione di volontà del diretto
interessato).
Tuttavia, poiché con detto atto il difensore nella sostanza evidenzia che con
l’accoglimento della richiesta di applicazione degli arresti dorniciliari, è venuto
meno l’interesse sotteso all’impugnazione, il ricorso può per tale ragione essere
dichiarato inammissibile.
5. All’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse non
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della sanzione in favore della cassa delle ammende, non consentendo il
successivo accoglimento della richiesta di apprezzare profili di soccombenza,
neppure virtuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014
Il Consigliere estensore

difensore, non può ritenersi ritualmente formulata (trattasi infatti di atto

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