Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32829 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32829 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da MOUHU DIN SOHAIL nato in Pakistan il 13/9/1982,
avverso l’ordinanza emessa in data 14/8/2013 dal Tribunale di Torino.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, investito ex art. 309
cod. proc. pen. della richiesta di riesame dell’indagato MOUHU DIN SOHAIL, ha
confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data
29.7.2013 aveva applicato al Mouhu la custodia cautelare in carcere per il reato
di cui agli artt. 81 cod. pen. e 12, comma 3, lettere a), b) e c), d.lgs. n. 286 del
1998, commesso il 26.7.2013.
Riferisce il Tribunale che il 26 luglio 2013 la Guardia di Finanza di Susa, nel
corso di un controllo dei veicoli in transito, aveva accertato che il Moulji, di

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Data Udienza: 27/05/2014

nazionalità pakistana e residente in Belgio, trasportava a bordo dell’autovettura
monovolume Opel Zafira immatricolata in Belgio, di sua proprietà, dieci cittadini
stranieri, di diverse nazionalità, sei dei quali erano nascosti nel portabagagli. Di
questi, uno solo esibiva documenti d’identità, che risultavano tuttavia
contraffatti, mentre gli altri risultavano sprovvisti di documenti di identificazione.
Al momento del controllo uno dei trasportati aveva avuto un malore ed era stato
trasportato in ospedale per un controllo. L’indagato Mouhu, aveva dichiarato fin
dall’immediatezza che aveva fatto salire le persone trasportate a Milano e che
stava per portarle in Francia, dove gli avrebbero pagato la somma di € 50
ciascuno per il servizio prestato.
l’ipotesi delittuosa contestata sia del fatto che l’indagato era in evidente
collegamento con un sodalizio criminoso di più alto livello, dedito al traffico di
esseri umani, e sussistevano dunque gravi esigenze cautelari (collegate vuoi al
pericolo di fuga vuoi al pericolo di recidiva specifica).
Più in particolare, per quanto specificamente interessa ai fini del ricorso, con
riguardo ai gravi indizi di colpevolezza rilevava che il reato contestato appariva
«certamente integrato quantomeno nella fattispecie di cui al primo comma
[dubbia risultando l’integrazione delle aggravanti di cui alle lettere b) e c) del
comma tre art. cit., che presuppongono un trasporto pericoloso per la vita e
l’incolumità delle persone offese e modalità disumane o degradanti del
medesimo]».
2. – Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore avvocato Emilio
Foti, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata con riferimento alla
conferma dell’ordinanza cautelare per l’ipotesi aggravata, deducendo manifesta
illogicità della motivazione: del tutto contraddittoriamente, infatti, il tribunale
dapprima aveva osservato che risultava dubbia l’integrazione delle aggravanti di
cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 12 d.lgs. n. 286 del 1998, ed
aveva poi confermato integralmente, anche con riferimento a dette aggravanti, il
provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, pur nei seguenti termini.
Il tribunale ha prima illustrato il fatto, debitamente evidenziando che dei
“ben 10” cittadini stranieri trasportati nella vettura, sei erano “nascosti nel
portabagagli” e che uno dei trasportati era stato colto da malore.
Successivamente, però, nel valutare tale fatto si è effettivamente espresso
nei termini indicati dal ricorrente, brevemente affermando, anche se solo tra
parentesi, che sembrava «dubbia» l’integrazione delle aggravanti di cui alle
lettere b) e c) del comma 3 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiedono
che (b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la
sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale, e (c) che la
persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante
per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale.
Con ulteriore contraddizione ha quindi confermato tal quale la misura

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Nel merito, osservava che sussistevano gravi indizi sia di colpevolezza per

cautelare che si riferiva al reato pluriaggravato.
2. Il provvedimento impugnato risulta dunque contraddistinto da non
spiegabili contraddizioni nella motivazione e tra la motivazione e il dispositivo,
con riferimento alla sussistenza di due aggravanti, e non può per tali ragioni che
essere annullato con rinvio al tribunale di Torino, perché proceda a nuovo esame
dando ragione delle incongruenze rilevate e poi -len:io ad esse rimedio.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del

P.Q.M
Annura Vordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui alle
lettere B) e C) del comma 3, art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998 e rinvia per nuovo
esame al Tribunale di Torino.
Dispone trasmettersi a cura della cance!leria copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, clisp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014
Il Consigliere estensore

ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen., comma 1 ter.

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