Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32821 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32821 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE POTENZA nei confronti di:
TRIBUNALE POTENZA
con l’ordinanza n. 94/2013 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
A}/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 27/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 7.10.2013 (secondo l’indicazione del frontespizio,
contrastante con quella del 4.11.2013 riportata in calce alla motivazione), il Tribunale di
Potenza in composizione collegiale dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine al
reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90 ed ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 D.P.R.
citato (capi B e C), agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 stesso decreto (capo D) ed agli artt.

della stessa sede MAGNO Fabiano, VANNINI Alberto, CELANO Francesco, D’ALESSANDRO Fabio
e LABRIOLA Giuseppe.
Detto Tribunale individuava il Tribunale di Matera quale Ufficio competente per territorio
in relazione al citato reato associativo, trattato, in fase di indagini, dalla Procura Distrettuale in
quanto ricompreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.; quindi,
disponeva la trasmissione degli atti al G.U.P. di Potenza “ai fini dell’individuazione del giudice
competente per territorio”.
2. Con ordinanza resa in data 19.12.2013, il G.U.P. del Tribunale di Potenza sollevava,
ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., conflitto di competenza in relazione alla sentenza
menzionata in premessa, che aveva erroneamente fatto regredire il procedimento ad una fase
precedente invece di trasmettere gli atti direttamente al Tribunale di Matera ritenuto
competente.
Rimetteva, pertanto, gli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza del Tribunale di Potenza deve essere annullata senza rinvio nella sola
parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti al G.U.P. della stessa sede anziché al
Tribunale di Matera, dichiarato competente.
1.1. Come si è detto, il Tribunale di Potenza, pur avendo individuato, nella parte motiva
della sua decisione, il Tribunale di Matera quale Giudice territorialmente competente in
relazione al reato più grave di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, nel dispositivo si è limitato a
declinare la propria competenza per territorio ordinando la trasmissione degli atti non al
Giudice competente per il giudizio, né al P. M. presso il medesimo, ma al Giudice dell’udienza
preliminare che erroneamente lo aveva individuato quale giudice territorialmente competente.
A fondamento della sua pronuncia ha posto le seguenti considerazioni:
– nell’impossibilità di individuare, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., il luogo di
consumazione del reato più grave di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, doveva farsi ricorso al
criterio residuale di cui al capoverso del successivo art. 9, essendo egualmente impossibile
applicare quello previsto dal primo comma, per assenza di elementi al riguardo;

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110, 112 n. 1 cod. pen. e 73 stesso decreto, per i quali erano stati rinviati a giudizio dal G.U.P.

- essendo l’imputato MAGNO Fabiano, cui era contestato il reato associativo de quo,
residente in Valsinni, la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Matera;
– l’art. 23, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell’intervento della Corte costituzionale
(C. cost. 15 marzo 1996, n. 70), stabilisce che, se nel dibattimento di primo grado il Giudice
ritiene che il processo appartenga alla competenza di altro Giudice, deve dichiarare con
sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa ed ordinare la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero presso il Giudice competente;

procedimento, in quanto, trattandosi di reati ricompresi nell’elenco di cui all’art. 51 co. 3 bis
cod. proc. pen., il P.M. competente ai sensi dell’articolo citato aveva già avuto modo di
pronunciarsi;
– andava, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare
in sede “territorialmente competente ai fini dell’individuazione del giudice competente per
territorio”.
2. Ciò posto, e dovendo ritenersi che il contrasto in questione sia riconducibile ai casi
(cd. analoghi) di cui all’art. 28 cod. proc. pen., comma 2, primo periodo, reputa la Corte, in
conformità ad un ormai costante orientamento (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 28868
del 11/6/2009, Confl. comp. in proc. Della Ventura e altri, Rv. 244310), che non debba trovare
applicazione la regola, dettata dal secondo periodo dello stesso comma, secondo cui, in caso di
contrasto fra Giudice dell’udienza preliminare e Giudice del dibattimento, prevale la decisione
di quest’ultimo, poiché la decisione del Tribunale di Potenza, nella parte in cui, dopo avere
dichiarato la competenza territoriale di quello di Matera, ha disposto la trasmissione degli atti
al Giudice dell’udienza preliminare “distrettuale”, si concretizza in un provvedimento
qualificabile come abnorme, sia per la singolarità del suo contenuto, sia perché generatore di
un’anomala regressione del procedimento (sull’elaborazione giurisprudenziale delle
caratteristiche dell’atto abnorme cfr. S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in proc. Battistella e, in
epoca anteriore, S.U. 26 aprile 1989, Goria; S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli; S.U.
10 dicembre 1997, Di Battista; S.U. 24 novembre 1999, Magnani; S.U. 22 novembre 2000,
p.m. in proc. Boniotti; S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti; S.U. 31
gennaio 2001, p.m. in proc. Romano; S.U. 31 maggio 2005, p.m. in proc. Minervini).
La declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Giudice del dibattimento
doveva, invero, comportare la trasmissione degli atti direttamente al Giudice competente per il
giudizio (e non al pubblico ministero alla stregua della ricordata sentenza della Corte
Costituzionale 15 marzo 1996, n. 70).
Come gli stessi giudici costituzionali hanno avuto modo di affermare (v. Corte Cost. 12
aprile 2001, n. 104), nei casi di procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod.
proc. pen., attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l’individuazione sia dell’ufficio del
Pubblico Ministero incaricato delle indagini, sia del Giudice dell’udienza preliminare competente
ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen., la competenza territoriale infradistrettuale
2

– tuttavia, nel caso di specie, non si poneva la necessità di siffatta regressione del

acquista rilievo soltanto nella fase del dibattimento, ragione per cui il Giudice del dibattimento
che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al Giudice
del dibattimento competente, atteso che il Pubblico Ministero è privo della relativa
competenza.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza 7 ottobre 2013 del Tribunale di Potenza limitatamente

Tribunale di Matera, dichiarato competente, cui dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014

Il Consiglier estensore

alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Potenza anziché al

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