Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32820 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32820 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Gino DI STEFANO nato a Roma il 4/10/1938,
avverso l’ordinanza emessa in data 16/10/2013 dal Tribunale di sorveglianza
di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva la domanda avanzata da Gino Di Stefano, volta alla concessione della
misura alternativa dell’affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare.
Osservava, a ragione, che l’istante, richiedente l’affidamento in prova,
doveva scontare una pena residua di cinque anni e dieci giorni di reclusione per
violazioni al testo unico stupefacenti commesse nel 2010; era gravato da
precedenti per i reati di ricettazione, furto, falsa dichiarazione, commessi sin al

1

Data Udienza: 27/05/2014

1999; i Carabinieri avevano riferito che era pensionato, che nell’ultimo periodo
aveva tenuto condotta regolare e che la convivente, pregiudicata per ricettazione
e porto illegale di armi, era disposta ad accoglierlo in casa. Alla concessione della
misura ostava tuttavia la circostanza che il 26 marzo 2013 il Di Stefano era stato
nuovamente arrestato per violazione al testo unico stupefacenti e nei suoi
confronti era stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avvocato Alberto Crasta, che
chiede l’annullamento del provvedimento.
2.1. Con il primo motivo, relativo al diniego dell’affidamento in prova,
ostativo un fatto ancora da giudicare (la prima udienza era fissata per il
4.3.2014), violando il principio della “presunzione d’innocenza”.
2.2. Con il secondo motivo denunzia la mancanza di motivazione in ordine
alla richiesta subordinata, relativa alla detenzione domiciliare. Nonostante
l’imputato, ultrasettantacinquenne, avesse allegato documentazione medica
attestante le numerose patologie da cui era affetto e la necessità di cure e di
assistenza continuative, il Tribunale non aveva speso parola al riguardo.

r—NB. Esecuzione pr

CONSIDERATO IN DIRITTO

ondato il II motivo …
La istanza era generi
una misura alternativa, qy 3Taffidamento inpCva …)
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samente chiesta estensi
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certif. M ca,
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare infondato.
Il Tribunale, seppur brevemente, ha considerato i precedenti del condannato
e la circostanza che recentemente, dopo la condanna in esecuzione (nel marzo
del 2013), era stato nuovamente arrestato e sottoposto a misura cautelare per
altre violazioni alla legge stupefacenti. Sulla scorta di tali dati ha non
irragionevolmente escluso che sussistessero le condizioni per l’affidamento in
prova. Né poteva inibire tale valutazione la circostanza che per l’ultimo reato non
era sopravvenuto ancora accertamento definitivo, perché ai fini dell’applicazione
delle misure alternative é in potestà del giudice della sorveglianza valutare,
anche incidentalmente, qualsivoglia comportamento del condannato, precedente
come successivo al delitto in espiazione. Sicché ben poteva considerare un fatto
in relazione al quale era applicata una nuova misura cautelare e per il quale
potevano perciò ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ragioni di
cautela sociale, ovverosia elementi parimenti idonei a giustificare, almeno allo
stato, una prognosi non positiva in punto di rieducazione.
.

2. Fondato deve invece riconoscersi il secondo motivo, giacché il
provvedimento impugnato effettivamente non spende parola alcuna sull’età e
sulle condizioni di salute del ricorrente (persona nata il 4.10.1938 e che dunque
al momento della pronunzia aveva compiuto 75 anni, già posta agli arresti
domiciliari sia per il reato oggetto della condanna ora in esecuzione sia per il
nuovo reato contestatogli). E, benché nel “dispositivo” – come rileva il
Procuratore generale – faccia riferimento alle “richieste”, in parte motiva

2

denunzia che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente considerato

menziona esclusivamente la richiesta di affidamento in prova, senza motivare in
alcun modo sulla richiesta di detenzione domiciliare.
3. Il provvedimento impugnato deve, per conseguenza, essere annullato
limitatamente alla omessa pronunzia sulla detenzione domiciliare, con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame sul punto. Il ricorso va per il
resto rigettato.
P.Q.M.

rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014
Il Consigliere estensore

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e

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