Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3282 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3282 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MEUCCI Katia, nata a Tivoli (Roma) il 23.3.1984;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, in data 20.5.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito, per la ricorrente, l’Avv. Rocco Marsiglia, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.5.2013, il Giudice monocratico del Tribunale di
Tivoli dispose la correzione della propria sentenza, emessa nei confronti
di Meucci Katia il 26.11.2012, nel senso che la pena detentiva, che in
dispositivo era indicata in anni 1 mesi 4 di reclusione, doveva intendersi
determinata in anni 2.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo la
violazione degli artt. 130, 568 e 650 cod. proc. pen. sotto un duplice
profilo: perché la correzione non poteva essere disposta, in quanto la
Data Udienza: 12/12/2013
sentenza corretta non era divenuta irrevocabile, essendo gravata
dall’appello proposto dall’imputata, di modo che la eventuale correzione
era riserva al giudice dell’impugnazione; perché l’errore corretto dal
giudice non può essere considerato errore materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che la sentenza di cui il giudice del Tribunale di Tivoli
gravata da appello, presentato dal difensore 1’8.3.2013.
Orbene, com’è noto, l’art. 130 cod. proc. pen. stabilisce che la
correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato
sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere
disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso,
spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L’ordinanza
eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla
competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., Sez. 6 n.
47456 del 15.11.2004 Rv 230759; Cass., Sez. 2, n. 24551 del 29.5.2009
Rv 244245).
L’ordinanza impugnata va perciò annullata per nullità assoluta.
L’altro profilo della censura rimane assorbito.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, il 12.12.2013.
ha disposto la correzione non era passata in cosa giudicata, ma era