Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32818 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32818 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da LO PAPA nato in Senegal il 20/5/1960,
avverso l’ordinanza emessa in data 31/7/2013 dal Tribunale di Torre
Annunziata, sezione di Sorrento;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, sezione di
Sorrento, decidendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata
da Lo Papa, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle
sentenze di condanna: a) emessa in data 11.1.2010 dal Tribunale di Torre
Annunziata, sezione di Sorrento, per i reati di cui agli artt. 171-ter, comma 2, I.
n. 633 del 1941 e 648 cod. pen., commessi in Sant’Agnello il 4.1.2009; b)
emessa in data 12.10.2010 dal medesimo Tribunale sempre per il reato di cui

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Data Udienza: 27/05/2014

all’art. 171-ter, comma 2, I. n. 633 del 1941, commesso in Sant’Agnello il
28.9.2009; c) emessa in data 12.5.2010 dal Tribunale di Napoli per il reato di cui
all’art. 385 cod. pen., commesso in Napoli 1’11.5.2010.
Osservava, a ragione, che pur essendo i reati oggetto delle prime due
sentenze relativi a condotte analoghe e realizzate a breve distanza di tempo, non
v’era alcuna circostanza di fatto che consentisse di ritenere che i fatti erano tutti
risalenti ad una medesima e originaria ideazione criminosa, ed andavano
piuttosto ricondotti ad una tendenza delinquere sotto la spinta di un’identica
pulsione criminosa ovvero, in sostanza, a uno standard di vita. Quanto poi al

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato
Susanna Maria Grazia Denaro, che chiede l’annullamento della ordinanza
impugnata denunziando:
2.1. con il primo motivo, violazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen.,
giacché il condannato, detenuto a Favignana, aveva ritualmente e
tempestivamente chiesto di essere ascoltato, come era nel suo diritto, ma a
causa di ritardo nella trasmissione della istanza il magistrato di sorveglianza non
aveva potuto provvedere per tempo e, ciò nonostante, il tribunale aveva deciso;
2.2. con il secondo motivo, carenza, contraddittorietà e illogicità della
motivazione, avendo il tribunale affermato che, nonostante i molteplici indicatori
della continuazione, specie tra i fatti oggetto delle prime due sentenze (identità
delle condotte e del movente, continuità temporale e spaziale), non vi erano
elementi sufficienti per dimostrare l’identità del programma criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo, come giustamente osserva il
Procuratore generale, è fondato e assorbente.
Risulta infatti dagli atti che il Lo Papa aveva chiesto per tempo – il 5.7.2013,
in vista dell’udienza del 16.7.2013, tramite matricola del carcere – di essere
ascoltato personalmente, ma la sua istanza è pervenuta al magistrato di
sorveglianza in ritardo, per fatto non a lui imputabile, e il Tribunale ha
provveduto senza che fosse sentito.
L’omissione ha determinato l’impossibilità per l’interessato di rappresentare
le proprie ragioni (che avrebbero d’altronde meglio consentito di apprezzare
quella eventuale unitarietà dello scopo, che, in aggiunta alla identità dei reati,
alla loro coerenza modale e alla loro contiguità temporale, poteva
adeguatamente completare il quadro indiziario in ordine all’unicità del
programma criminoso, quantomeno con riferimento agli episodi successivi affatto
analoghi e mossi da analogo intento, ovvero ad affermare, con la concretezza
mancante nel provvedimento impugnato, che gli stessi era al contrario frutto
dell’insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose), e così la nullità della intera
procedura e della decisione presa al suo esito.
L’ordinanza impugnata va per conseguenza annullata, con rinvio al
medesimo Tribunale perché proceda a nuovo esame, previo ascolto

fatto di cui alla terza condanna, esso apparivo del tutto sconnesso rispetto ai
precedenti.

dell’interessato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Torre Annunziata.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014

Il Consigliere estensore

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