Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32817 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32817 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Giuseppe DAINOTTI nato a Reitano il 12/12/1953,
avverso il decreto emesso in data 5/9/2013 dal Tribunale di Patti;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 27/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Mistretta, decidendo quale
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta formulata da
Giuseppe Dainotti con le forme dell’incidente di esecuzione, volta a far dichiarare
la non esecutività [nonché la nullità per violazione del diritto di difesa], della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal medesimo Tribunale in data
21.2.2011.

2.

Ricorre il Dainotti personalmente e chiede l’annullamento del

provvedimento impugnato, nonché la statuizione di non esecutività della
sentenza cui esso si riferisce e la rimessione in termini per proporre
impugnazione, deducendo:
2.1. con il primo “motivo” – sulla premessa che il Tribunale erroneamente
aveva ritenuto che la precedente istanza era rivolta solo a far dichiarare la non
esecutività della sentenza, mentre con essa si denunziavano in realtà plurime
violazioni del diritto di difesa -, violazione di legge sostanziale e processuale, con
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nonché vizi della motivazione,
asserendo che il Tribunale aveva emesso illegittimamente una sentenza di
condanna in contumacia e non aveva garantito una notificazione “certa”; che,
essendo stati tutti i provvedimenti emessi dal medesimo giudice, non era stata
garantita la imparzialità e terzietà del giudicante; che erroneamente il Tribunale
del riesame di Messina aveva trasmesso la nuova istanza al Tribunale di
Mistretta, il quale non aveva considerato le motivazioni della richiesta; che era
stato violato il diritto al contraddittorio; che non erano state considerate le
multiple violazioni denunziate del diritto di difesa del ricorrente;
2.2. con il secondo “motivo”, violazione dell’art. 125, comma 1, n. 3, cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, riservando
l’illustrazione delle ragioni ad ulteriore atto.
2.3. Con il terzo “motivo” preannuncia una questione di legittimità
costituzionale, da formulare con separato atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
2. Le ragioni della pronunzia d’inammissibilità riposano sulla considerazione
che l’istanza del Dainovi era identica alla precedente, già respinta con ordinanza
del 10.5.2012 (divenuta irrevocabile il 7.3.2013 a seguito della sentenza n.
14389 della Corte di cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso, anch’esso
analogo all’attuale, proposto dal condannato).
E sul punto, decisivo e assorbente, il ricorrente non muove censure.
Non pertinente è dunque il primo motivo e, a tacer d’altro, privi di contenuto
sono il secondo e il terzo, che riservano a successivi atti, mai intervenuti, gli
argomenti a sostegno delle violazioni enunciate.

2

A ragione osservava che la richiesta costituiva riproposizione dell’identico
incidente di esecuzione rigettato con ordinanza del 10.5.2012.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del
2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014
Il Consigliere estensore

spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

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