Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32816 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32816 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRARA LORENZO N. IL 04/07/1968
avverso l’ordinanza n. 57/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
05/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. o ScAP Ce-D R4 t■-/ -62-C-,2

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I

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 05.07.2013 il Tribunale di Ferrara, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata
da Lorenzo Carrara volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 Cod. proc. pen., tra tutti i reati di cui a
tredici sentenze di condanna suo carico per fatti commessi tra il 2001 ed il 2006.Rilevava invero il Tribunale come non risultassero elementi idonei a configurare

un unico e preventivo disegno criminoso, trattandosi piuttosto di pluralità di reati
dettati da circostanze occasionali in esplicazione di un abituale stile di vita
delinquenziale; ciò posto, non poteva avere incidenza neppure la dedotta
tossicodipendenza che, come da giurisprudenza di legittimità, non poteva integrare
ex se vincolo di continuazione in mancanza di fattori più specifici costitutivi
dell’istituto in parola.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
il giudice dell’esecuzione aveva mancato di considerare che si trattava di reati
omogenei, commessi nel medesimo contesto spazio-temporale, con le stesse
modalità ed in costanza di tossicodipendenza; in particolare alcuni reati erano stati
commessi nello stesso giorno o a pochi giorni di distanza; era stato poi
erroneamente svilito il dato della tossicodipendenza, elemento di unione tra i fatti.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Va invero rilevato come il provvedimento impugnato si esaurisca in una serie
di affermazioni di carattere generale che, ancorché in sé non errate, mancano però
di confrontarsi con la concretezza delle situazioni riferite ai vari episodi di reato di
cui all’istanza del Carrara. Sotto questo primo profilo non può non essere
apprezzata la doglianza del ricorrente che lamenta la mancata considerazione, per
specifici episodi, vicinissimi nel tempo ed esplicati nello stesso contesto, di elementi
sintomatici -tali riconosciuti dalla consolidata giurisprudenza in materia- della
invocata continuazione, quali l’omogeneità delle condotte e l’identità del bene
giuridico aggredito (nella fattispecie reati consumati o tentati contro il patrimonio).
Va poi rilevato che il giudice dell’esecuzione ha preso in esame il lungo periodo di
tempo interessato dai reati di cui all’istanza, ricompresi nell’arco di un quinquennio
1

(2001-2006) considerato nella sua totalità, senza analizzare tali episodi tra di loro;
ed invero ben si può essere realizzato il vincolo ex art. 81 cpv. Cod. Pen., in
presenza di elementi sintomatici unificanti, tra alcuni episodi di reato, tra loro
considerati, per gruppi, ancorché lo stesso vincolo non possa essere riconosciuto tra
tutti i fatti nella loro totalità del lungo periodo. In tal senso va rilevato come la
tendenza a compiere delitti della stessa specie, che il giudice dell’esecuzione ha
rilevato nell’insieme del materiale in considerazione, non escluda che all’interno del
periodo in considerazione vi siano fatti esecutivi di un più circoscritto ed unitario

considerazione, ove documentato, anche lo stato di tossicodipendenza dell’istante
all’epoca dei reati di cui si chiede l’unificazione, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte di legittimità che prevede (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n.
33518 in data 07.07.2010, Rv. 248124, Trapasso; ecc.) che di esso si debba
comunque tener conto quale elemento di possibile unificazione.3. In definitiva l’ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di
legge e vizio di motivazione. Il giudice del rinvio, identificato nello stesso Tribunale
di Ferrara in diversa composizione, procederà a nuovo esame dell’istanza del
Carrara tenendo presenti i rilievi di cui alla presente decisione di questa Corte di
legittimità.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ferrara in
diversa composizione.Così deciso in Roma il 27 Maggio 2014 Il Consigliere estensore

disegno criminoso. A tal fine sicuramente non può non essere preso in

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