Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32815 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32815 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VACCA WALTER N. IL 10/04/1967
avverso l’ordinanza n. 1101/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 18/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. q (0 u4-11/4/A.4 cs
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Uditi difensor Avv.; –

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/1„.re<, Data Udienza: 27/05/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18.06.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 3029/90 proposta da Walter Vacca e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare.- Premesso che il predetto condannato era agli arresti domiciliari esecutivi in espiazione di pena per reiterate evasioni ed estorsione, rilevava detto Tribunale come alle misure alternative richieste ostasse l'alta pericolosità del l'affidamento in prova era richiesto con programma ambulatoriale inadeguato e ritenuto strumentale.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione, limitata al negato affidamento in prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando, in sintesi, nei seguenti termini : sussistevano tutte le condizioni di legge per accogliere la richiesta; la pena residua era modesta; esso condannato era effettivamente alcoldipendente, come da idonea certificazione prodotta; il programma terapeutico proposto era adeguato.Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2. Deve essere dapprima ricordato come per proporre qualunque impugnazione occorra avervi interesse (art. 568, comma 4, Cod. proc. pen.), ed altresì come l'interesse rilevante a tal fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l'interesse meramente morale ovvero teorico) ma anche concreto, atteso che l'impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l'interesse a proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell'atto di parte, ma anche permanere al momento dell'invocata decisione, di tal che l'impugnazione non può non perdere il necessario requisito dell'interesse, come sopra inteso, allorché l'impugnante abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l'atto di impugnazione, ovvero quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad quem. In tali casi, la cessazione dell'interesse -giuridico, concreto ed attuale- induce ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell'art. 591, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.- condannato che aveva commesso i reati durante la detenzione domiciliare; inoltre 3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, il ricorso del Vacca debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero risulta in atti -in esito ad apposita interrogazione al competente DAP- che Walter Vacca è stato dimesso dal carcere in data 09.04.2014 per compiuta espiazione della pena. La cessazione della condizione carceraria del predetto condannato impone di considerare inattuale ed inattuabile ogni problematica relativa alle misure alternative alla detenzione da lui richieste. Il ricorrente condannato, dunque, non ha più interesse, come sopra correttamente qui rilievo un residuale interesse di tipo meramente teorico, per l'affermazione del principio sostenuto nel ricorso, né per eventuali altri aspetti neppure indicati dal ricorrente.4. Alla dichiarata inammissibilità non seguono le sanzioni di cui all'art. 616 Cod. proc. pen., atteso che l'esito del procedimento non è ascrivibile al ricorrente (v., da ultimo, sul punto, assolutamente pacifico, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 19209 in data 31.01.2013, Rv. 256225, Scaricaciotoli, ecc.).P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 27 Maggio 2014 D Consigliere estensore inteso (giuridico, concreto ed attuale), alla richiesta pronuncia, non potendo avere

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