Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32814 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32814 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Mario SINIERI nato a Collesano il 1°/2/1962;
avverso l’ordinanza emessa in data 20/9/2013 dal Tribunale di sorveglianza
di Caltanissetta;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Afredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta
dichiarava inammissibile le richieste, avanzate in data 4.6.2013 dal detenuto
Mario Sinisi, volte ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e in
subordine la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, I. 354 del 1975.
In relazione alla prima misura osservava che ostava alla concessione il fatto
che si trattava di condannato per fatti aggravati dalla recidiva ex art. 99, quarto

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Data Udienza: 27/05/2014

comma, cod. pen.; con riferimento alla seconda vigeva la preclusione derivava
dal titolo di reato, ex art. 629, secondo comma, cod. pen., per cui era
intervenuta condanna.
2. Con atto in data 3.10.2013 il Sinieri ha indirizzato al Tribunale di
sorveglianza istanza di “riesame”, qualificata alla stregua di ricorso e qui
inoltrata, con la quale deduce:
2.1. quanto alla richiesta di affidamento in prova, che la condizione ostativa
dell’applicazione della recidiva recata dall’art. 58-quater, comma 7-bis, era stata
abrogata dal d.l. 10 luglio 2013, n. 78, vigente dal 18 agosto 2013, e che
revoca della misura alternativa non era dipesa dall’inosservanza del condannato,
bensì dal successivo arresto per il reato oggetto di condanna irrevocabile il
10.5.2013;
2.2. quanto alla detenzione domiciliare, che non poteva ritenersi ostativo il
disposto dell’art. 4-bis ord. pen., in quanto per il reato di cui all’art. 629, comma
secondo, cod. pen., i benefici sono esclusi solo in presenza di elementi – non
sussistenti nel suo caso – tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata;
2.3. il Tribunale di sorveglianza non aveva inoltre tenuto debito conto della
liberazione anticipata già riconosciuta, che aveva portato a un fine pena fissato al
7.1.2015, che, con l’applicazione del d.l. 1°.7.2013, n. 78, avrebbe potuto
essere ulteriormente ridotto di tre mesi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi fondato, con riferimento
alla declaratoria d’inammissibilità della richiesta di affidamento in prova, anche
se per ragioni in parte diverse da quelle dedotte.
2. Occorre premettere che dal certificato penale in atti risulta che il
precedente affidamento in prova al servizio sociale, in forza del quale la nuova
istanza di concessione era stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 58quater, comma 7-bis, I. n. 354 del 1975, era stato concesso al ricorrente con
ordinanza in data 4.3.2005, in relazione alla condanna del 24.10.2002,
irrevocabile il 21.3.2003, a 20 giorni di reclusione e 100 euro di multa per il
reato di mancata esecuzione dolosa a provvedimento del giudice, fatto
commesso il 3.12.1996, senza alcuna contestazione di recidiva, e che con
ordinanza in data 2.12.2005 era stata quindi dichiarata «estinta la pena e ogni
altro effetto penale per esito positivo della prova».
3. Nel caso in esame, dunque, non soltanto, secondo l’interpretazione
costituzionalmente orientata suggerita da C. cost. n. 291 del 2010, non può
ritenersi operante la preclusione istituita dall’art. 58-quater, comma 7-bis,
richiamato, giacché il solo reato aggravato dalla recidiva reiterata é quello in
esecuzione, commesso dopo la sperimentazione della misura al ernativa in

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comunque detta norma non era applicabile alla sua situazione in quanto la

relazione a pena irrogata per reato per il quale non era stata contestata detta
aggravante (nello stesso senso v. Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011, Autieri, Rv.
251418, alla cui motivazione può farsi qui integrale rinvio); ma, soprattutto,
l’estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna, non consentono di
far discendere alcun effetto penale preclusivo dalla sua esecuzione (cfr., mutatis,
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251688).

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Caltanissetta.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2014
Il Consigliere estensore

4. L’ordinanza impugnata deve essere per conseguenza annullata con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, perché proceda a nuovo esame
attenendosi ai principi enunciati.

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