Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32811 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32811 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELLI MARCO N. IL 09/06/1978
avverso l’ordinanza n. 4889/2011 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
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lette/sete le conclusioni del PG ‘Dott.

Uditi difensor Avv.:

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Data Udienza: 22/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del giorno 11.6.2013, il gip del Tribunale di Rimini revocava la
misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per giorni ottantaquattro presso la
Caritas parrocchiale S. Pio V di Cattolica, già applicata a GABRIELLI Marco (condannato
per violazione dell’art. 186 c. 2 lett. c e c. 2 sexies cod. strada), con sentenza gip
Tribunale di Rimini 25.5.2012 ed il ripristino della pena di giorni ottanta di arresto ed
euro 1.000,00 di ammenda, oltre che la sospensione della patente di guida per anni

era stato portato a termine per volontaria sospensione e poi interruzione, dopo aver
operato per 26 ore, senza che l’interessato adducesse alcuna giustificazione. In
particolare veniva valorizzato quanto rappresentato dal responsabile della struttura che
lo aveva descritto come soggetto poco incline al lavoro, con presenze discontinue e che
alla contestazione della discontinuità fece pervenire certificato medico con prognosi di
trenta giorni, decorsi i quali cessò di presentarsi.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso in cassazione l’interessato, pel
tramite del difensore, per dedurre erronea applicazione della legge penale e vizi
motivazionali: sarebbe stata valutata come volontaria la sospensione prima e
l’interruzione poi del lavoro di pubblica utilità, laddove dapprima l’attività fu sospesa per
ragioni di salute, supportate da certificato medico e poi per un’alterazione dei rapporti
per incomprensioni, maturata con il responsabile della struttura dove era stato
collocato ad operare. Veniva rilevato che la sua buona volontà era dimostrata dal fatto
che egli si impegnò per ricercare altro ente (Associazione Madonna del mare Onlus)
dove svolgere la residua parte di sanzione, una volta intervenuta la sua guarigione, ma
il gip rigettò detta richiesta.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non solo fondato su
motivo manifestamente infondato, ma in quanto incentrato su profilo di puro merito.
L’ordinanza impugnata è stata congruamente motivata sulla base di dati di fatto
correttamente recepiti ed altrettanto adeguatamente interpretati in chiave dimostrativa
della scarsa adesione del Gabrielli delle prescrizioni a lui imposte in sede di ammissione
alla misura sostitutiva di pena detentiva inflittagli. Altrettanto apprezzabile è stato il
discorso giustificativo sul punto della non proseguibilità della misura presso nuovo
ente, considerato che la prosecuzione della misura non poteva essere rimessa alla
insindacabile ed arbitraria decisione del prevenuto sul dove, quando e come svolgerla,
2

uno. Tale ordinanza seguiva al fatto che l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità non

considerato che trattasi di sanzione che conserva i suoi tratti ( seppure in sostituzione
dalla detenzione) afflittivi e rieducativi, che non può essere interrotta o modificata nel
suo corso dal condannato, a sua discrezione.
Nessuna forzatura dei principi di diritto è dato ravviare nell’ordinanza impugnata,
assolutamente immune dai dedotti vizi motivazionali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, addì 22 Maggio 2014.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad

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