Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32810 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32810 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAUGERI GIANSANTO N. IL 19/05/1950
avverso l’ordinanza n. 1669/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
25—LA TI”
lette/seatite le conclusioni del PG Dett.
; (A.CLA”..

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Data Udienza: 22/05/2014

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del giorno 11.4.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare formulata nell’interesse di
MAUGERI Giansanto ( in espiazione della pena complessiva di anni undici e mesi uno e
giorni diciannove di reclusione), sul presupposto che la pena espianda venne inflitta per
reati ostativi ex art. 4 bis Op (quali art. 416 bis cod.pen.,629 cod.pen. e 7 I. 203/1991,
638 c. 3 cod.pen.,73-74 dpr 309/90) e che l’interessato non ebbe a prestare

incidentale sulla collaborazione impossibile, il Tribunale di Sorveglianza con
provvedimento del 31.1.2013, aveva concluso sulla non esigibilità della collaborazione.
Veniva poi aggiunto che in ogni caso non sussistevano i presupposti per l’adozione della
misura richiesta, poiché le lamentate condizioni di precarietà fisica non erano tali da non
poter essere fronteggiate in ambito carcerario, dove l’istante risultava costantemente
monitorato con indagini cliniche e strumentali, nonché sottoposto alla somministrazione
dei farmaci necessari.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per dedurre che solo una parte della pena in espiazione, con fine al
16.1.2016 e non al 13.4.2016, andava ricondotta a reati ostativi; non solo, ma non
poteva essere opposto un giudicato sull’inesigibilità della collaborazione, atteso che non
era ancora definitivo; contestava poi la valutazione operata sulle sue condizioni di
salute , allegando documentazione medica.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo è
manifestamente infondato. Come rilevato dal Procuratore Generale, in tema di misure
alternative alla detenzione, la condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis Ord.
pen. costituisce causa ostativa, a nulla potendo rilevare l’inesigibilità della
collaborazione con la giustizia. Infatti come già affermato in precedente arresto, il
rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui
all’indicato articolo e non al suo contenuto ( Sez. I, 27.4.2011, n. 20145, rv 250277).
In proposito è stato esplicitato che l’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’Ordinamento
Penitenziario, “nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione
domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis della medesima
legge e non al contenuto di quest’ultima disposizione” ed alla disciplina relativa (Cass.,
Sez.I, 7 luglio 2006, n. 30804, Rv234716,Sez. I, 9 dicembre 2010, n. 44572, Rv.
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collaborazione. Veniva rilevato che sull’istanza formulata in detta sede di accertamento

248995). La conseguenza è quindi l’ininfluenza della circostanza (addotta dall’instante e
correttamente non considerata dal Tribunale di sorveglianza) della inesigibilità della
collaborazione, la quale, invece, rileva nell’ambito dei casi per i quali trova applicazione
la disciplina dell’art. 4-bis.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, addì 22 Maggio 2014.

favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare

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