Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3281 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3281 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cimmino Nicola, nato 1’08/05/1961;

Avverso l’ordinanza n. 87/2014 emessa il 10/11/2014 dal Tribunale di
Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 21/12/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10/11/2014 il Tribunale di Napoli, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata nell’interesse di Nicola Cimmino, ai
sensi degli artt. 666 e 673 cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la
rideterminazione delle pena irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dallo
stesso organo giurisdizionale il 22/02/2011 per la commissione di reati di cui
all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

presupposto che le pene irrogate al Cimnnino riguardavano condotte relative a
sostanze stupefacenti differenti, inerenti l’una la detenzione e la cessione di
hashish, l’altra la detenzione di cocaina. Ne conseguiva che, nel caso in esame,
al contrario di quanto richiesto dall’esecutato, non era consentita l’applicazione
dei parametri ermeneutici affermati nella sentenza della Corte costituzionale 11
febbraio 2014, n. 32, che dovevano ritenersi limitati alla sola detenzione delle
cosiddette droghe leggere.

2. Avverso tale ordinanza il Cimnnino, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, eccependo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione ed
erronea applicazione della legge penale.
Si deduceva che, nel caso di specie, non si era tenuto conto dell’effettiva
incidenza della detenzione di cocaina – di cui si evidenziava la modica quantità
detenuta – ai fini della rideterminazione della pena, tenuto conto dei parametri
ermeneutici affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
che imponeva di ritenere erroneo il trattamento sanzionatorio.
Ne discendeva che, nel caso in esame, si sarebbe dovuto applicare un
criterio di proporzionalità della sanzione, in ragione del fatto che, pur non
potendo entrare nel merito della vicenda processuale, il Tribunale di Napoli non
poteva limitarsi a calcolare sulla base dei parametri edittali previsti dall’attuale
normativa, ma doveva rivalutare i fatti delittuosi tenendo conto della detenzione
di cocaina, così come contestata.
Per queste ragioni processuali, l’ordinanza impugnata doveva essere
annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che l’incidente di esecuzione proposto
nell’interesse del Cimmino – riguardando un’ipotesi in cui veniva contestata nel
procedimento presupposto sia la detenzione di hashish che la detenzione di
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Il provvedimento di rigetto, in particolare, veniva giustificato sul

cocaina – pone il problema della disciplina applicabile nelle ipotesi in cui si
procede per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con cui veniva dichiarata
l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vides del di. 30 dicembre 2005, n. 272, in
quanto ritenuti in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e
proporzionalità della pena.
Deve, in proposito, rilevarsi che la questione sollevata dalla difesa del
Tarantino è stata oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza di

droghe leggere e droghe pesanti, l’intervenuta modifica del quadro edittale di
riferimento – in forza di disposizioni che identificano autonomi delitti e cornici
edittali diverse nell’entità delle pene previste – impone di accertare quale sia, nel
caso concreto, la relazione esistente tra le due forme di detenzione.
Queste conclusioni discendono dall’applicazione del principio di diritto applicabile nelle ipotesi in cui in uno stesso procedimento si contestano condotte
detentive riguardanti sia droghe leggere che droghe pesanti – secondo cui: «In
tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005,
n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014 – in base al quale sono configurabili distinti reati
per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse
– nell’ipotesi di condanna per contestuale possesso di “droghe leggere” e
“droghe pesanti”, deve essere annullata la sentenza di merito che non abbia
specificato la relazione intercorrente tra le condotte aventi ad oggetto le distinte
sostanze stupefacenti, potendo la stessa incidere sul trattamento sanzionatorio
applicabile» (cfr. Sez. 4, n. 38125 del 05/06/2014, Marletta, Rv. 260719).
In questa cornice ermeneutica, occorre ulteriormente inserire il recente
arresto delle Sezioni unite che, con specifico riferimento all’ipotesi in cui si
discuta dell’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati
satellite in relazione alle cosiddette droghe leggere, ha affermato il seguente
principio di diritto: «Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati satellite in
relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica
rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice
edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4 bis e
4 vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il d.l. 30
dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più
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legittimità, che ha osservato come, nell’ipotesi di contestuale detenzione di

favorevole disciplina anteriormente vigente» (cfr. Sez. U, n. 22471 del
26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717).

3. Queste ragioni impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per
l’ulteriore corso.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2015.

P.Q.M.

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