Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3281 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3281 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
LA VOLLA ANTONELLA N. IL 19/02/1978
TENGO ANNA N. IL 10/12/1982
TAMMARO GIOVANNI N. IL 05/02/1958
TAMMARO RAFFAELE N. IL 11/06/1980
TAMMARO SALVATORE N. IL 14/03/1977
TAMMARO ANTONIO N. IL 04/10/1983
RINALDI RITA N. IL 14/05/1981
avverso l’ordinanza n. 4537/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/12/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 GIP presso il Tribunale di Napoli , con ordinanza del 23.05.2013
applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di :
LA VOLLA ANTONELLA
TENGO ANNA
TAMMARO GIOVANNI
TAMMARO RAFFAELE
TAMMARO SALVATORE
TAMMARO ANTONIO
e la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:
RINALDI RITA
perché indagati del reato ex art.
291 quater DPR 23.01.1973 n.43 per
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati ;
1.2)-11 Tribunale per il riesame di Napoli, Con ordinanza del 19.06.2013, accoglieva
il gravame proposto contro la misura predetta ed annullava l’ordinanza impugnata
disponendo l’immediata liberazione degli indagati;
-Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni
di cui al decreto n. 5642/12 emesso dal PM il 24.11.2012 nell’ambito del
procedimento già pendente nei confronti di alcuni dei ricorrenti ed iscritto per i
reati di usura ed estorsione;
-Il Collegio del riesame riteneva che nonostante il PM avesse mantenuto lo stesso
numero di iscrizione (33954/12 RG n.r.) in realtà si trattava di due processi distinti
sicchè doveva trovare applicazione la norma dell’art. 270 CPP secondo la quale le
risultanze delle intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi
da quelli nei quali sono state disposte ; salvo che risultino indispensabili per
l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
2.0) Avversò tale deciSione , riCorre per cassazione il PM presso il Tribunale di
Napoli , deducendo:

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2.1)-Violazione di legge ed illogicità della motivazione nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto che si vertesse nell’ipotesi di “diversi procedimenti” ;
-il ricorrente evidenzia come gli elementi indiziari per il delitto di contrabbando
emergevano dalle medesime intercettazioni
disposte per i reati di usura ed
estorsione sicché si era in presenza di reati diversi ma soggettivamente ed
oggettivamente connessi o collegati , il che rendeva pienamente utili772bili tali
risultanze anche per la seconda fattispecie di reato , ancorchè sanzionata in maniera
da non prevedere- l’arresto obbligatorio in flagranza.
2.2)-11 Tribunale aveva errato anche per non avere esaminato la questione della
connessione tra le due fattispecie di reato, spingendosi a sindacare la scelta del PM

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Galli Massimo che ha concluso per
l’annullamento con rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

in ordine all’iscrizione del reato di contrabbando con lo stesso numero di iscrizione
degli altri due reati.
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1)-11 Tribunale ha ritenuto di applicare il disposto dell’art. 270 CPP equivocando
tuttavia tra il concetto di “altri procedimenti” con quello di “altre vicende
delittuose”.
-Nella specie si è proceduto inizialmente contro alcuni degli imputati per i delitti di
usura ed estorsione e nell’ambito delle intercettazioni disposte per tali reati sono
emersi elementi indiziari anche in ordine alla diversa vicenda delittuosa di
associazione per delinquere fmalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.
-Il Tribunale richiama in proposito il principio per il quale , nel corso delle indagini
preliminari il PM deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato
previsto dall’art. 335 CPP quando acquisisce elementi in ordine a ulteriori fatti
costituenti reato nei confronti della stessa persona. Cassazione penale, sez. VI,
02/12/2009, n. 11472
Occorre infatti riferii al criterio di Ordine sostanziale desumibile dall’art. 335,
comma 2, c.p.p., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione
giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di
aggiornamento dell’iscrizione, ma di iscrizione autonoma.
-Tale questione è stata erroneamente considerata dirimente dal Tribunale mentre, in
realtà, è irrilevante nella fattispecie posto che, ove anche il PM avesse proceduto ad
iscrivere tale vicenda criminosa sotto un distinto numero del registro delle notizie di
reato, per ciò solo non sarebbe stata preclusa l’utilizzabilità delle risultanze delle
intercettazioni relative alla prima vicenda delittuosa, posto che , in tema di
intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude
l’operatività del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 CPP, prescinde da
elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed
impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è
considerato identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base
dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione
sotto il profilo oggettivo, probatorio o fmalistico. Cassazione penale, sez. VI,
15/11/2012, n. 46244 (vedi conf. N. 2135 del 1994- N. 11472 del 2009)
-Solo ove manchi alcuno dei profili di connessione il procedimento sarà “altro”
con la conseguenza che la provvista probatoria dovrà prescindere dalle
conversazioni intercettate e l’accertamento dei reati dovrà basarsi sui restanti
elementi.

2

3.0)-1 motivi di ricorso sono fondati.

-In applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio,
attesa la violazione di legge conseguente all’omessa motivazione sul punto della
connessione, soggettiva, probatoria o finalistica.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Pre. •-nté
Dodo Libero Carmenini

akeis

Così deliberato in camera di consiglio , il 12.12.2013

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